Con Circolare del 28 luglio u.s., l’Agenzia delle entrate ha fornito le attese istruzioni per l’assolvimento dell’imposta di bollo sui contratti pubblici, a seguito delle novità apportate in materia dal d.lgs. 36/2023, recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici”.

L’Agenzia, in particolare, ha chiarito le modalità di calcolo e di versamento dell’imposta, l’ambito applicativo e la decorrenza temporale della nuova disciplina.

Le modalità di calcolo 

Il valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore deve assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, è individuato con la tabella-allegato I.4 al Codice, e corrisponde a:

  • euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;
  • euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;
  • euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;
  • euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;
  • euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

E’ sancita l’esenzione per i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.

Il valore massimo del contratto da prendere in considerazione è al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), e deve comprendere eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/1972, e agli altri atti e documenti che precedono il momento della stipula del contratto, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta, con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione.

Diversamente, rispetto al soggetto aggiudicatario:

  • il pagamento assolto al momento della stipula ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto.
  • con riferimento alla fase successiva alla stipula, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo.

I soggetti tenuti al versamento

Anche se l’onere dell’assolvimento è posto a carico dell’aggiudicatario, resta ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva di cui all’art. 22 del DPR 642/72.

Le modalità di versamento

L’imposta dovrà essere versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE). Per i codici tributo da utilizzare, occorre rifarsi ai codici istituiti con risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023.

Ulteriori modalità di assolvimento, anche attraverso il sistema PagoPA, potranno essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

In caso di contratti, rogati o autenticati da notai/altri pubblici ufficiali e registrati con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l’imposta dovrà essere versata con le modalità telematiche previste dalla medesima procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal d.lgs. n. 36/2023.

Non sarà, invece, più possibile il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.

Decorrenza temporale

Le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano efficacia dal 1° luglio 2023.

La previgente disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 continua però ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, ovvero:

  1. alle procedure e i contratti i cui bandi/avvisi sono stati pubblicati prima della data in cui il codice ha acquistato efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023);
  2. in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, sono stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Posto che l’articolo 2 dell’allegato I.4 dispone che il pagamento dell’imposta di bollo sostitutiva è dovuto per tutti gli atti e i documenti riguardanti la «procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto», ovverosia per l’intera procedura unitariamente considerata, le nuove disposizioni di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice, nonché quelle contenute nell’allegato I.4, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.

 

Stefania Fabris


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