Il REG UE 775/2018 approvato il 16 aprile 2018 è stato pubblicato il 29 maggio 2018 in Gazzetta Ufficiale Europea e riporta le indicazioni dell’origine dell’ingrediente primario in etichetta.

L’origine dell’ingrediente primario è stato nell’ultimo periodo oggetto di dibattito in Europa ma anche in Italia, essendo che il REG UE 1169/2011 all’art 26 prevede che le norme e i requisiti generali per l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti, si applichino fatte salve le specifiche disposizioni
dell’Unione.

In pratica gli Stati membri possono fare dei decreti in attesa delle decisioni dell’Europa, sempre che questi decreti rispettino l’iter legislativo previsto. E proprio in questo ultimo periodo l’Europa si è espressa a riguardo, con il REG UE 775/2018.

Con il REG UE 775 del 2018 la Commissione reca le modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

Di fatto con questo regolamento l’Europa pone fine ai decreti italiani sull’origine del latte, pane, pomodoro, pasta e riso.

Il contenuto – All’art 1 è riportato l’ambito di applicazione, ovvero specifica che il regolamento esplica le modalità di applicazione dell’art 26 comma 3 del REG UE 1169/2011 con eccezione per le indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine.

All’art 2 si chiarisce il fatto che il regolamento si riferisce all’origine dell’ingrediente primario (ovvero l’ingrediente che compone più del 50% dell’alimento) e non all’alimento finito.

In pratica il legislatore europeo ha voluto indicare le modalità con cui si deve precisare in etichetta l’origine o provenienza dell’ingrediente primario (>50%), qualora diversa rispetto alla dichiarata origine (intesa come Paese di ultima trasformazione sostanziale) del prodotto alimentare.

Il sopra citato articolo 2 recita:

“L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese
d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
vi) il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:
«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.”

In pratica ci si concentra molto sul distinguere l’origine dell’ingrediente primario rispetto a quello dell’alimento, che non è detto siano gli stessi, per prevenire eventuali inganni al consumatore.

L’art 3 è riferito alla presentazioni di tali informazioni, riprendendo l’aspetto dell’altezza della x come già spiegato per le informazioni in etichetta nel REG UE 1169/2011, per garantirne una buona leggibilità.

All’articolo 4 invece si specifica che tale regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 aprile 2020. Questo permetterà alle aziende alimentari di potersi adeguare con le proprie etichette.

In definitiva si tratta di una norma facoltativa che diventa obbligatoria solo nel momento in cui tutto quello riportato in etichetta lasci immaginare al consumatore anche l’origine del prodotto che, invece, per l’elemento primario è diversa. La pasta fabbricata in Italia con chiara indicazione del relativo stabilimento di pastificazione dovrà riportare anche l’origine del grano e della semola se questa proviene da un altro Stato membro o da un Paese extracomunitario.

Conclusioni – Uno degli aspetti importanti da considerare è che questo regolamento come detto e come previsto dal REG UE 1169/2011 fa decadere i decreti italiani sull’origine di pasta, riso, pomodoro e latte. Nonostante questo, Gentiloni e Calenda hanno firmato in data 9 maggio 2018 un decreto per prorogare l’efficacia di tali decreti fino al 30 marzo 2020.

Tale aspetto sembra proprio un controsenso, essendo che tre dei quattro decreti italiani sull’origine (pasta, riso e pomodoro) sono illegittimi. Come già sottolineato in articoli precedenti e come sottolineato più volte dall’esperto Avvocato Dario Dongo su Great Italian Food Trade i tre DM sopracitati non hanno avuto alcuna notifica a Bruxelles e quindi sono nati senza rispettare l’iter legislativo previsto.

Quindi come ultimo regalo del Governo uscente, le aziende alimentari dovranno applicare dei DM, in attesa del destino inevitabile degli stessi, visto che prima o poi la Commissione europea intimerà all’Italia di abrogarli, mediante una procedura ‘EU-Pilot’ (pre-infrazione).

dott. Matteo Fadenti


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