Con deliberazione n. 881 del 09 ottobre 2019, l’A.N.AC. ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di adozione “semplificata” del PTPCT da parte delle Unioni di comuni.
L’Autorità si è pronunciata su richiesta del Presidente di un’Unione, il quale, richiamando il documento di aggiornamento 2018 al PNA, ove si prevede “che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate e cioè la Giunta comunale può adottare un provvedimento di conferma del PTPC già adottato dichiarando l’assenza di fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti” ha chiesto se tali modalità di adozione del PTPCT in forma semplificata, previste espressamente solo per i piccoli Comuni, possano valere anche per le Unioni di Comuni.
Con la deliberazione del 09 ottobre 2019, l’Autorità ha quindi ricordato di avere già fornito, in occasione dei precedenti Piani nazionali, specifiche indicazioni di semplificazione per le Unioni di Comuni.
Tali misure risultano contenute, nello specifico, nei seguenti documenti:
a) Approfondimento I “Piccoli Comuni” della parte speciale del PNA 2016, di cui alla delibera del 3 agosto 2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” (§3.1 “Unioni di comuni”),
b) Approfondimento IV “Semplificazione per i Piccoli Comuni” della parte speciale dell’Aggiornamento 2018 al PNA, di cui alla delibera del 21 novembre 2018 n. 1074 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” (§ 1.1 “Semplificazioni in materia di prevenzione della corruzione”);
Tenuto conto quindi delle indicazioni di cui alla L. 190/2012 (art. 1, co. 2-bis) e delle indicazioni sopra richiamate, valevoli per le Unioni di Comuni, l’A.N.AC. ha sottolineato che a queste ultime non si applicano le misure di semplificazione indicate per i piccoli comuni nel PNA 2016 e nell’aggiornamento 2018 al PNA.
