IN POCHE PAROLE…
DL 144/2026 – Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, in vigore dall’8 agosto 2026.
Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026.
Sono poche, ma rilevanti, le novità per il personale degli enti locali introdotte dalla legge di conversione del d.l. n. 144/2026 rispetto al testo iniziale: si devono ricordare soprattutto le disposizioni dettate per la stabilizzazione. Si prevede che essa possa essere effettuata tramite concorso con riserva e/o la valorizzazione della esperienza acquisita che viene, per la prima volta, offerta a coloro che hanno avuto con l’ente un contratto di somministrazione. Ed ancora che possa essere disposta per i tirocinanti degli enti locali calabresi; per gli LSU e gli ASU dei comuni siciliani; per i precari dei comuni campani del bradisismo e per quelli dei municipi dell’Italia centrale terremotati nel 2016.
Si segnalano, inoltre, le proroghe della validità delle graduatorie per le assunzioni da parte dei comuni di personale educativo e scolastico. Non è stato accolto, invece, alcun degli emendamenti proposti dall’Anci, da quelli per offrire la possibilità di rinnovo delle assunzioni di dirigenti effettuate ex articolo 110 TUEL, a quelli per prorogare l’ampliamento del loro numero massimo, a quelli per rendere più flessibili le capacità assunzionali dei comuni siciliani.
Non sono passate, inoltre, le modifiche per la estensione a tutti i comuni della proroga della validità delle graduatorie per le assunzioni nei corpi della polizia locale.
Di seguito le conferme e le principali novità.
Le conferme
Sono confermate le disposizioni che prevedono il recepimento delle indicazioni dettate dalla giurisprudenza comunitaria sulla limitazione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute all’atto della conclusione del rapporto di lavoro, che viene peraltro superato come vincolo tassativo; la proroga delle disposizioni che impongono il trasferimento del personale in comando; la possibilità per le organizzazioni sindacali della dirigenza di aumentare il numero dei distaccati; la destinazione dei risparmi derivanti dalla mancata integrale erogazione della incentivazione della performance dei dirigenti alla loro formazione e non alla erogazione di compensi al personale dipendente; il superamento per comuni, province, città metropolitane e regioni del tetto di spesa del personale del 2011/2013; la previsione di nuove assunzioni di segretari comunali; l’introduzione a regime della possibilità per i neo segretari di svolgere l’incarico nei comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti; l’allungamento fino a tutto il 2028 di un anno della durata delle graduatorie per le assunzioni del personale dei corpi della polizia locale, cosicché le stesse sono utilizzabili per un quadriennio e la proroga della validità delle graduatorie per le assunzioni di personale dei servizi educativo e scolastici.
Si segnalano, inoltre, le disposizioni che allungano, anche se con rilevanti modifiche, la durata dei consigli provinciali al fine di farla coincidere con quella del presidente; le modifiche alle regole per gli enti locali dissestati e/o strutturalmente deficitari e le misure per la riscossione dei tributi locali, oltre a norme specifiche per i comuni dei Campi Flegrei e per quelli dell’Italia centrale terremotati nell’anno 2016.
La stabilizzazione dei lavoratori somministrati
L’articolo 1, comma 15 sexies, consente a tutte le PA di riservare nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027 una quota non superiore al 20 % dei posti messi a bando ovvero di valorizzare l’esperienza professionale acquisita con la condizione che essa deve essere di almeno 3 anni negli ultimi 5, in favore del personale assunto con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi quelli di somministrazione, che abbia maturato una determinata esperienza nel medesimo profilo professionale presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Le assunzioni di tirocinanti
L’articolo 2, comma 1-bis, proroga alla fine dell’anno 2027 la facoltà per le amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato, anche in deroga al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, i soggetti tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga – realizzati a seguito dell’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016 – nonché i beneficiari di progetti della stessa regione.
Le assunzioni di lavoratori socialmente utili
L’articolo 2, comma 12 bis, sposta dal 30 giugno 2026 al 30 dicembre 2026 la norma transitoria che consente alle PA di assumere a tempo indeterminato, in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; per queste assunzioni, che possono essere a tempo pieno o parziale, restano fermi i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente. La norma riguarda LSU ed ASU della regione Sicilia.
Il personale dei servizi educativi e scolastici
L’articolo 5, comma 3, lettera a), stabilisce che, per assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell’infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all’anno scolastico 2027-2028, adeguando al contempo il riferimento al contratto del comparto delle funzioni locali al triennio 2022-2024. Con la lettera b) il termine finale per l’aumento di questa spesa fino al 40% di quella sostenuta nel 2009 è spostato al 31 dicembre 2028.
Le stabilizzazioni per il bradisisma
L’articolo 16, comma 1, consente ai comuni della Città metropolitana di Napoli interessati dal fenomeno bradisismico di bandire procedure concorsuali riservate (in misura non superiore al 50% dei posti disponibili) al personale a tempo determinato, specializzato in materia di rischio sismico e vulcanico, impiegato nelle rispettive strutture comunali di protezione civile.
Le stabilizzazioni per le aree terremotate del 2026
L’articolo 19, commi 2-3, autorizza i tre comuni del primo cratere (Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto) ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale precario: si tratta di personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive, in servizio all’8 agosto 2026 presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli stessi comuni, con almeno tre anni di servizio. Il triennio può completarsi entro il 31 dicembre 2026 e si calcola sommando i servizi prestati per le medesime attività presso gli Uffici speciali e i comuni del cratere, anche in posizioni contrattuali diverse e presso un’amministrazione diversa da quella che assume.
dott. Arturo Bianco
