IN POCHE PAROLE…
Comandanti a tempo determinato e provenienti dalla polizia locale per valorizzare l’esperienza maturata
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/60149.pdf
Il Senato ha approvato, nei giorni scorsi, in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale” (AS N. 1903), confermando il testo licenziato in prima lettura della Camera dei Deputati.
Trattasi di un provvedimento di grande rilievo, atteso ed auspicato dal personale della polizia locale e che nelle scorse legislature non era andato in porto.
La riforma prevede, innanzitutto, che i comandanti siano a tempo determinato e debbano provenire dalla polizia locale, con una valorizzazione della esperienza maturata nell’ente.
Dispone, poi, la introduzione di una specifica sezione nella contrattazione collettiva nazionale e che si debba tenere conto della rappresentatività tra il personale della polizia locale.
E’ da evidenziare che queste norme sono applicabili anche nelle regioni a statuto speciale.
Il decreto attuativo
Con l’articolo 1 si conferisce la delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione.
Il contenuto della delega può essere così riassunto: la revisione della legge quadro esistente, n. 65/1986, e l’aggiornamento delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale.
Nella emanazione del decreto delegato dovranno essere acquisti i pareri della Conferenza Unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali, del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari. La disposizione consente, nei 12 mesi successivi alla emanazione del o dei decreti delegati la adozione di disposizioni integrative e correttive.
I principi della delega
I principi ed i criteri direttivi di carattere generale, per come indicati dall’articolo 2, sono così riassunti dal dossier del Senato: rispettare le distinzioni tra i compiti e le funzioni in termini di pubblica sicurezza delle Forze di polizia dello Stato e quelli della polizia locale, affinché possa essere garantita una coerente ed efficace collaborazione tra i diversi livelli di competenza per il benessere delle comunità territoriali”.
Allo Stato spetta la tutela della “sicurezza primaria” ed alla polizia locale la cd “sicurezza secondaria”, nonché quella urbana, che attiene alla realizzazione del più ampio grado di vivibilità e decoro delle città. Nella individuazione dei compiti della polizia locale occorre tenere conto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione.
Non solo occorre inoltre individuare per il personale della polizia locale i compiti peculiari, le attività e la specifica professionalità. Si deve infine tenere conto della distinzione delle funzioni della polizia locale e delle funzioni e dei compiti della Polizia di Stato.
Ricordiamo che attualmente “la polizia locale ha competenza, limitatamente al territorio di riferimento: nella riqualificazione urbanistica e nel recupero delle aree e dei siti degradati (polizia edilizia), nell’eliminazione di fattori di marginalità e di esclusione sociale, nell’affermazione di elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile (polizia urbana). Inoltre, la polizia locale è competente anche per i settori commerciali (polizia commerciale), della prevenzione delle malattie infettive degli animali (polizia veterinaria), agricoli (polizia rurale) e della sepoltura e del trasporto delle salme e dei cimiteri (polizia mortuaria). In questi settori la polizia municipale può infliggere sanzioni amministrative in caso di violazioni delle disposizioni stabilite dalle fonti normative locali. Inoltre, la legge può attribuire al personale della polizia locale funzioni di polizia giudiziaria, stradale o di pubblica sicurezza”.
In particolare, l’articolo 3 i seguenti principi e criteri direttivi specifici: la individuazione e la disciplina delle funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per l’attribuzione di quest’ultima, la competenza del prefetto; la individuazione dei casi ostativi al conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, tra i quali la emersione di altri elementi ostativi, concreti e rilevanti, riferiti alla condotta del personale della polizia locale, anche in assenza di condanna penale; la previsione che le funzioni sono svolte “nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni”; la disciplina delle funzioni di comandante della polizia locale e dei requisiti di accesso valorizzando l’esperienza maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di appartenenza con attenzione ai criteri della procedura pubblica di selezione, alla durata a tempo determinato, alla responsabilità verso il sindaco “per l’attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall’ente”, alla “attribuzione alla contrattazione collettiva, nell’ambito di apposite sezioni per la polizia locale istituite dai CCNL del comparto e dell’area delle funzioni locali, della facoltà di utilizzare specifiche risorse da destinare al trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, e alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale”; al connesso vincolo a “riconoscere, nell’ambito delle sezioni per la polizia locale, i criteri generali di rappresentatività sindacale di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del d.lgs n. 165/2001; alla introduzione di previsioni “in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e ai connessi benefìci relativi al rimborso delle spese di degenza e all’erogazione del corrispondente equo indennizzo”; alla ricognizione della disciplina sulla valutazione dei rischi, tenendo conto dei trattamenti sanitari obbligatori e degli accertamenti sanitari obbligatori; delle attività di presidio del territorio, di posti di controllo e di rilievo di sinistri stradali; degli interventi di concorso nel mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana; del contrasto dei fenomeni di degrado urbano e di spaccio di sostanze stupefacenti; della previsione del patrocinio legale; della disciplina della collaborazione con le forze di polizia, ivi compreso l’accesso alle banche dati; del rinvio alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali della definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario e della relativa progressione di carriera; della possibilità di accesso ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; della disciplina dell’armamento individuale e di reparto ed infine della disciplina relativa all’addestramento, all’uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio ovvero anche fuori dal servizio purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza o anche al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilità connesse alle predette ragioni di servizio e al luogo di dimora abituale.
I regolamenti
L’articolo 5 dispone che nella delega debbano essere dettati i contenuti minimi per la revisione dei regolamenti della polizia locale, disponendo che essi debbano provvedere alla individuazione dei dispositivi di tutela dell’incolumità, disciplinando i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori del territorio operazioni di polizia giudiziaria; la individuazione dei requisiti minimi per l’accesso; la definizione della consistenza della dotazione organica.
dott. Arturo Bianco
