IN POCHE PAROLE… …
CCNL 2025/2027 – Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2025 – 2027
A seguito della firma del CCNL 2025/2027 avvenuta il 28 ottobre le amministrazioni devono subito dare corso alla effettuazione di una serie di adempimenti che hanno una natura vincolata ed obbligatoria. Nel testo finale sono contenute alcune differenze rispetto alla preintesa stipulata lo scorso 21 luglio.
Gli adempimenti immediati
Con la busta paga di novembre o, al più tardi, di dicembre occorre erogare gli aumenti del trattamento economico fondamentale e gli arretrati che sono maturati, sia sullo stipendio che sul salario accessorio. Lo stesso si deve fare per i dipendenti a tempo determinato e per quelli che sono cessati – a qualunque titolo- a partire dallo 1 gennaio 2025, ivi compresi i pensionati. Sono questi, unitamente alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica ed alla costituzione nelle amministrazioni con più di 70 dipendenti dell’organismo paritetico per l’innovazione, gli adempimenti immediati cui le amministrazioni locali e regionali devono dare corso per attuare il CCNL del personale delle funzioni locali per il triennio 2025/2027, sottoscritto lo scorso 28 ottobre. Non vi sono invece adempimenti di pubblicazione sul sito relativi agli aspetti disciplinari perché il contratto non contiene prescrizioni su questo punto. Non vi sono neppure conseguenze sul fondo per le risorse decentrate, perché l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata dal CCNL al prossimo anno.
Gli aumenti stipendiali
La corresponsione degli aumenti del trattamento economico fondamentale e degli arretrati che sono maturati deve essere fatta con le risorse che le amministrazioni hanno, in applicazione delle previsioni della legge di bilancio 2025, appostato nel bilancio preventivo. Risorse che per l’anno 2025 sono confluite nell’avanzo vincolato. Chi non avesse provveduto in tal senso deve urgentemente effettuare una variazione di bilancio. Ovviamente occorre tenere conto che questi aumenti sono comprensivi della indennità di vacanza contrattuale attualmente erogata. Queste operazioni devono essere fatte anche per i dipendenti cessati dal servizio dopo lo 1 gennaio 2025. Per i pensionati, gli aumenti vanno conteggiati per intero ai fini della determinazione della base pensionistica, mentre per il calcolo del TFR o TFS si conteggiano solo gli aumenti maturati alla data di collocamento in quiescenza. Gli aumenti del trattamento economico fondamentale vanno riconosciuti anche al personale trasferito in mobilità volontaria ed a quelli a tempo determinato.
Il salario accessorio
Con risorse a carico, rispettivamente, del fondo per il lavoro straordinario e di quello per il salario accessorio, occorre calcolare e corrispondere gli aumenti che sono maturati sullo straordinario, ivi compreso quello elettorale, sulla turnazione e sui compensi per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festive. Tali compensi sono infatti calcolati sul trattamento economico fondamentale ed il suo incremento produce di conseguenza questo effetto.
Gli altri adempimenti
Anche se la delegazione trattante di parte pubblica è stata costituita subito dopo l’entrata in vigore del CCNL 23 febbraio, occorre dare corso alla sua nomina, ovviamente si può procedere alla conferma. E’ necessario che la giunta individui al suo interno il o la presidente. Occorre infine dare corso alla costituzione dell’organismo per l’innovazione negli enti con più di 70 dipendenti. A tal fine si deve chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, quindi anche alla Cgil, di nominare il o i propri rappresentanti e lo stesso deve fare l’ente.
Le novità rispetto alla preintesa
Si deve segnalare in primo luogo la cancellazione della possibilità di finanziare l’incremento delle risorse per le elevate qualificazioni con i risparmi delle cessazioni. Si deve sottolineare la rilevante differenza tra il superamento della possibilità di finanziare le elevate qualificazioni con i risparmi delle cessazioni e le altre novità del testo del CCNL: nel primo caso la scelta è stata imposta dal Governo, per le altre fattispecie è stata voluta dalle parti, anche per correggere alcune imperfezioni presenti nella preintesa. La deliberazione con cui la riunione del Consiglio dei Ministri n. 191 del 2 ottobre ha autorizzato la stipula del CCNL ha infatti dettato il seguente vincolo: “recepire, in sede di sottoscrizione definitiva, le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di retribuzione di posizione e di risultato”. Sono evidenti i timori che con questo incremento gli enti possano superare il tetto del salario accessorio del 2016 ed il dubbio della legittimità della proposta, visto che essa incideva sulle capacità assunzionali, materia che non è rimessa alla contrattazione collettiva. Nella preintesa era previsto che questo potesse avvenire nel tetto del 10% delle risorse attualmente destinate dall’ente al finanziamento delle elevate qualificazioni, senza chiarire se esse erano da considerare o meno in deroga rispetto al tetto del salario accessorio del 2026. Permane nel testo del CCNL invece la possibilità per gli enti senza la dirigenza di destinare risorse aggiuntive per il finanziamento delle elevate qualificazioni nel rispetto del tetto del salario accessorio del 2016. Queste risorse possono essere stanziate per una delle seguenti finalità: aumentare le risorse destinate alle elevate qualificazioni se esse consentono la erogazione della retribuzione di posizione nella misura minima; prevedere per la prima volta il finanziamento del salario accessorio per le Elevate Qualificazioni; dare attuazione alla previsione per cui gli apicali in tali enti devono essere necessariamente destinatari di questi incarichi.
Si conferma che lo stanziamento di queste risorse sfugge dal vincolo della contrattazione decentrata.
Il vincolo ad erogare la indennità sostitutiva dei compensi per la turnazione, per lo svolgimento di attività esterne da parte della polizia locale e per le condizioni di lavoro decorre a partire dallo 1 gennaio 2027, così come la equiparazione del numero di giornate di ferie dei neo assunti al personale in servizio da più di 3 anni. Per la nuova indennità sostitutiva viene inoltre chiarito che la base di riferimento sono i compensi percepiti allo stesso titolo nell’anno precedente, anno da calcolare come civile, visto che si introduce il riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre. La fissazione della entrata in vigore delle disposizioni a partire dallo 1 gennaio 2027 è particolarmente utile per evitare conseguenze negative sui fondi per la contrattazione decentrata 2026, visto che aumentano i costi delle prima ricordate indennità.
Viene inoltre ribadito, altro elemento di novità, che queste risorse sono a carico del fondo per la contrattazione decentrata. Si stabilisce infine che la quota maggiore della parte variabile da destinare al finanziamento delle indennità ed il vincolo per cui alla performance individuale deve essere destinato almeno il 30% della stessa, vadano calcolate al netto di quelle previste dai commi 4, lettera e) e comma 6 dell’articolo 37 e non dai commi 4, lettera e) e 5 dello stesso articolo.
dott. Arturo Bianco
