Un’episodica mancata applicazione del criterio di rotazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara  una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni, quando sia comprovato che la gara sia stata effettivamente competitiva e si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.

Consiglio di stato, sezione terza, sentenza n. 4810 del 24 settembre 2015Presidente Lignani,  Estensore Puliatti


A margine

Un’azienda ricorre in appello per la riforma della sentenza breve del Tar Lombardia, concernente l’affidamento del servizio della gestione del rischio biologico da legionella nella rete idrica dei presidi dell’Azienda ospedaliera di Crema per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2018.Tra i motivi di doglianza, l’appellante rivendica che la società aggiudicataria, già gestore da diversi anni del servizio appaltato, avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara in ossequio al criterio di “rotazione”.

La sentenza di primo grado ha respinto il motivo, affermando, invece, che, alla luce del pacifico principio di massima partecipazione, non risulterebbe alcun obbligo di estromettere dalla gara l’affidatario uscente.

Il Consiglio di Stato risolve la vertenza riconoscendo che “la rotazione, di cui all’art. 125, comma 9, del codice dei contratti pubblici, considerato il carattere negoziale dell’affidamento dei lavori e servizi in economia mediante cottimo fiduciario, ha lo scopo precipuo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo e che il criterio debba essere attuato mediante l’affidamento, preferibilmente e ove possibile, a soggetti diversi da quelli che in passato abbiano svolto il servizio.

Pertanto, ove sia seguito un procedimento sostanzialmente concorrenziale per l’individuazione del contraente, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese (nella specie, tre ditte) ivi compresa l’affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi tendenzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l’aggiudicazione all’affidatario del servizio uscente.

Se questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto.

Pertanto, un’episodica mancata applicazione del criterio non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni, tanto più quando sia comprovato, come nel caso di specie, che la gara sia stata effettivamente competitiva e si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/12/2011, 6906)”.

Stefania Fabris


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