Brevissima

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 29 della Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025 il Decreto Legislativo 1° agosto 2025, n. 123, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

Decreto Legislativo 1° agosto 2025, n. 123


Il decreto, in vigore dal 13 agosto 2025, disciplina l’imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo (inclusa quella su valori scudati e attività finanziarie), nonché l’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie estere.

Il Testo unico 123/2025, di carattere compilativo, è stato redatto su delega per la riforma fiscale conferita al Governo – con l’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 – per l’adozione, entro il 31 dicembre 2026 (termine così prorogato dall’art.1, comma 1, lett. e) della L. 8.8. 2025, n. 120), di uno o più decreti legislativi di riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 1;
  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il d.lgs. 123/2025, composto di un solo articolo approva l’allegato che suddivide il Testo unico  in sei Parti:

  • Parte I:  reca la disciplina dell’imposta di registro, oggi contenuta nel TUR (P.R n. 131/1986).
  • Parte II:  è dedicata alle imposte ipotecaria e catastale, disciplinate in massima parte dalle disposizioni del lgs. 31.10. 1990, n. 347.
  • Parte III: tratta la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, contenuta essenzialmente nel TUS (lgs. 31.10.1990, n. 346).
  • Parte IV: è dedicata all’imposta di bollo, ora disciplinata dal P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ed all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere di cui all’art.1, commi da 18 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato fra l’altro dalla legge di delega .
  • Parte V concerne i regimi sostitutivi e le agevolazioni in determinati settori produttivi (agricoltura, eventi calamitosi, ecc).

Chiude il T.U. la Parte VI con le disposizioni varie, transitorie e finali. In particolare, questa parte tratta le norme di interpretazione autentica, le abrogazioni, nonché l’entrata in vigora delle nuove disposizioni (art. 204).


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