Brevissima …

La Corte costituzionale, nell’udienza del 7 maggio scorso, ha affrontato le questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattordici autorità giurisdizionali, tra cui la Corte di cassazione, sull’abrogazione del reato ex art. 323 di abuso d’ufficio ad opera della L. n. 114/2024

Il Giudice delle leggi ha ritenuto  non incostituzionale l’abrogazione del suddetto reato.


Legge 9.8.2024, n.  114 art. 1 , comma 1, punto 2 lett. b), c) e d).

Codice penale art. 323

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

Legge 3 agosto 2009, n. 116, di ratifica della Convenzione di Merida.


In  attesa di conoscere le motivazioni della decisione che sarà pubblicata nelle prossime settimane, riportiamo il testo del comunicato della Corte costituzionale dell’8 maggio 2025

“In esito all’udienza pubblica svoltasi ieri, la Corte ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattordici autorità giurisdizionali, tra cui la Corte di cassazione, sull’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ad opera della legge numero 114 del 2024.

La Corte ha ritenuto ammissibili le sole questioni sollevate in riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta Convenzione di Merida).

Nel merito, la Corte ha dichiarato infondate tali questioni, ritenendo che dalla Convenzione non sia ricavabile né l’obbligo di prevedere il reato di abuso d’ufficio, né il divieto di abrogarlo ove già presente nell’ordinamento nazionale. La motivazione della sentenza sarà pubblicata nelle prossime settimane”.


Stampa articolo