Lo schema del decreto correttivo del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, adottato in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 7 della legge n. 124 del 2015, ottiene il parere favorevole del Garante Privacy, che formula nel contempo osservazioni molto critiche.
Com’è noto il decreto legislativo recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a norma dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di esame preliminare nella seduta del 20 gennaio 2016, ha già ottenuto anche il parere favorevole del Consiglio di Stato nell’adunanza del 18 febbraio scorso.
Molte le osservazioni formulate dal Garante soprattuto per quanto attine al bilanciamento fra diritto di accesso e tutella della riservatezza, ma soprattuto una richiesta chiara e puntauale: tutti i provvedimenti che impattano sui dati personali siano adottati “d’intesa” e non solo “sentito” il Garante (“... laddove concernenti dati personali, tali disposizioni /atti dovrebbero essere adottati “d’intesa” con il Garante e non solo “sentito” il Garante)
Secondo il Garante il nuovo diritto di accesso (Freedom of Information Act) comprimerebbe significativamente il diritto alla riservatezza, in quanto “estende, in misura rilevante e con pochissimi limiti, i casi di ostensione di dati personali a terzi”: Per l’Autorità, in particolare, “Sarebbe del tutto illogico – se i limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuti nella l. n. 241/1990 (che valgono nei confronti di un interessato che dimostri un interesse qualificato all’accesso), venissero meno quando l’istanza è presentata secondo la procedura dell’”accesso civico”.
Per l’Autorità, inoltre, se i dati cui si chiede l’accesso sono sensibili, giudiziari o di minori, dovrebbe essere prevista l’esclusione dall’accesso, sulla prevalenza dell’interesse alla riservatezza rispetto alla finalità di conoscenza/conoscibilità pubblica.
