Brevissima…
Due recenti sentenze del TAR Puglia affrontano il tema dei limiti all’utilizzo del soccorso istruttorio nelle gare pubbliche, chiarendo in quali casi l’intervento correttivo sia legittimo e quando invece travalichi i confini imposti dalla normativa.
Nella prima sentenza, la n. 786 del 5 maggio 2025, è stata ritenuta legittima l’esclusione di un concorrente che aveva omesso, nell’offerta tecnica, un progetto obbligatorio per garantire il 10% di assunzioni a giovani e donne. Il tentativo di integrare il documento successivamente è stato considerato inammissibile, in quanto violava i principi di parità di trattamento e autoresponsabilità.
Nella seconda sentenza, la n. 641 del 6 maggio 2025, il TAR ha stabilito che non può essere corretto come semplice errore materiale un costo della manodopera modificato ricorrendo a dati esterni all’offerta originaria. Anche in questo caso, il giudice ha sottolineato che il soccorso istruttorio non può servire a sanare carenze sostanziali dell’offerta, confermando una linea interpretativa rigorosa.
In entrambe le pronunce emerge con forza il richiamo al principio di autoresponsabilità: chi partecipa a una gara è tenuto a un alto livello di diligenza e non può confidare nella possibilità di correggere errori o colmare omissioni rilevanti in un secondo momento. In altre parole, l’errore materiale dell’offerta può essere corretto solo se consiste in una mera svista immediatamente riconoscibile. Le sentenze confermano così una linea rigorosa nell’interpretazione degli strumenti correttivi previsti dal codice dei contratti, a tutela della trasparenza e della parità di trattamento.
Vedi anche:
- TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 786/2025 – Pres. E. Manca, Est. P. Fusaro
- TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 641/2025 – Pres. L. Spagnoletti, Est. D. Testini