E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“.
Il decreto legislativo n. 33, in vigore dal prossimo 20 aprile, definisce la trasparenza quale “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, confermando la scelta del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Il D.Lgs n. 33, emanato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella legge anticorruzione n. 190, individua specifici obblighi di trasparenza e di pubblicazione nei siti istituzionali, di documenti, informazioni e dati relativamente all’organizzazione e all’attività delle amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai diversi siti web delle amministrazioni, senza necessità di autenticazione e identificazione.
Poche le eccezioni alla pubblicità e alla trasparenza: il segreto di Stato, il segreto d’ufficio, il segreto statistico, la protezione dei dati personali non pertinenti e di quelli sensibili e giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità della trasparenza, e degli altri dati e informazioni elencati all’art. 4, comma 1, lett. d) ad e) dello stesso D.Lgs n. 33.
Dal 20 aprile prossimo debutterà la nuova figura del responsabile della trasparenza, che, di norma, dovrà coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012. E diventerà obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni il Piano triennale della trasparenza, che dovrà costituire, di norma, una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, commi 8 e 9, della L. 190.
Alla realizzazione dei nuovi obblighi, le pubbliche amministrazioni dovranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili (c.d. clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 33).