Con sentenza n. 4676 del 20 settembre scorso, in tema di appalti pubblici, il Consiglio di Stato risolve il caso della dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445 del 2000 per partecipare ad un gara, sottoscritta mediante firma digitale ma priva dell’allegazione del documento d’identità del dichiarante.

Ad avviso del Collegio, dal combinato disposto dell’art. 65, co. 1, lett. a) del  D.Lgs n. 82/2005 e dell’art. 77, co. 6, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 deriva che l’uso della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 38 del DPR n.  445/2000, anche in assenza dell’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante.

Questo perché:

– sulla base della definizione del CAD, la firma digitale si distingue dall’ordinaria firma elettronica per il particolare grado di certezza e attendibilità che la caratterizza;

– la sottoscrizione di un’istanza o di una dichiarazione mediante firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato, rende valida sotto ogni aspetto la presentazione della predetta istanza/dichiarazione ai sensi dell’art. 38, co. 3, del DPR 445/2000 (ex art. 65, co. 1, lett. a dello stesso CAD);

In sintesi, la firma digitale rappresenta una mezzo idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi pur in mancanza del documento d’identità del dichiarante, anche nel caso di autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti.


Stampa articolo