E’ stata approvata definitivamente dal Senato la legge di conversione del decreto n. 93, sul “Femminicidio e commissariamenti province”.

Tra le novità, da segnalare la modifica della rubrica del testo normativo in “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.

Inoltre, come anticipato da questa rivista, è stato soppresso l’articolo 12 del decreto, relativo ai commissariamenti delle province.

Al suo posto è stato inserito nella predetta legge un nuovo articolo 2, di cui riportiamo il testo aggiornato all’11 ottobre:

“ Articolo 2

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell’articolo 23, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.

2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”.

Tra le altre modifiche segnaliamo la riscrittura dell’articolo 5 sul “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” e l’inserimento degli articoli: 5bis “Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio”, 6bis “Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo”, 7bis “Operazioni congiunte nell’ambito di accordi interna-zionali di polizia” e 11bis “Interventi a favore della montagna”.

In tema di enti locali sottolineiamo anche l’introduzione dell’articolo 12bis “Disposizioni finanziarie per gli enti locali”.

Qui disponibile la bozza provvisoria del testo di legge definitivamente approvato.


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