IN POCHE PAROLE…

La tutela dell’ambiente necessita di una corretta ed efficace strategia comunicativa, da parte del soggetto produttore, capace di responsabilizzare l’acquisto del consumatore e di sensibilizzarne la condotta commerciale verso i valori della ecosostenibilità: informazioni chiare, accurate e facili da comprendere, predisposte dall’operatore economico, sono maggiormente in grado di considerare l’impatto ambientale e climatico delle decisioni d’acquisto. Questa consapevolezza viene minata se, al contrario, i consumatori sono destinatari di dichiarazioni ambientali e climatiche confuse, fuorvianti, ingannevoli o infondate, tali da pregiudicare la fiducia dei consumatori e la concorrenza nel mercato.

La normativa europea si apprestava ad intervenire con uno strumento potenzialmente decisivo per evitare la comunicazione ambientale ingannevole: una direttiva che modificava la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (Ucpd) e direttiva sui diritti dei consumatori (Crd), approvata dal Consiglio dell’Ue nel febbraio 2024 (Green Claims Directive), ma il Parlamento europeo ci ripensa e la ritira in quanto troppo onerosa ancorché non colpisse le medie piccole imprese.


AGCOM – provvedimento 29 luglio 2025

Direttiva Green Claims Directive 


Una notizia buona  e un’altra cattiva. La notizia buona è  il recente provvedimento dell’AGCOM che ha sanzionato un operatore economico, titolare di un importante brand  di vendita massiva di abbigliamento su piattaforma online. Quella cattiva è abbastanza recente e riguarda la decisione del Parlamento Europeo di ritirare la Green Claims Directive, che obbligava chi vende un prodotto o un servizio a dimostrare ogni promessa verde comunicata.

La condotta contestata

La difficile relazione tra le componenti ambientali, i processi di produzione, le strategie comunicative e le scelte dei consumatori è alla base del provvedimento dell’AGCOM n. 31639 del 04 agosto 2025[i], adottato a carico di un noto operatore economico nel settore della vendita massiva di abbigliamento su piattaforma online. Questa relazione è ancora più delicata nei segmenti di mercato altamente inquinamenti, tra i quali si colloca la produzione di abbigliamento[ii] fast and ultra fast fashion, di cui la società sanzionata rappresenta uno dei brand più importanti. La modalità di produzione citata ha le seguenti caratteristiche: enormi volumi di capi prodotti, estrema varietà degli stessi, rapidità nel rinnovo della produzione,  vendita a prezzi molto bassi, immissione nel mercato in tempi brevissimi, riduzione dei tempi di attesa per i consumatori tramite spedizioni dalla Cina via aerea e via corriere; alti livelli di rifiuti destinati allo smaltimento e alle discariche. Il fine è quello di una soddisfazione immediata delle aspettative del consumatore, nell’utilizzo del prodotto e nella facilità di cambiarlo e sostituirlo, nell’illusione di una maggiore capacità di acquisto. L’apporto partecipativo del consumatore è aggravato dalla convinzione che un determinato acquisto rappresenti la scelta più corretta per il benessere dell’ambiente. Questa convinzione si fonda sulla formulazione e diffusione di asserzioni ambientali o dichiarazioni ecologiche (c.d. green claims) ingannevoli e omissive, che propongono una immagine green dell’operatore economico, così come verificatosi nel sito della vendita online e nelle relative pagine web promozionali del Professionista, a decorrere dal 2023. Le affermazioni contestate dall’AGCOM hanno riguardato tre aree tematiche: la circolarità della produzione, in termini di riduzione, riuso e riciclo dei capi di abbigliamento; l’utilizzo di tessuti sostenibili, quali tessuti recuperati/riabilitati in edizione limitata, materiali riciclati e fibre sicure per le foreste; i dichiarati obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra[iii]. Tutte le contestazioni mosse sono ascrivibili al fenomeno del greenwashing[iv], che si riferisce all’uso distorto o ingannevole delle green claim, tali da “suggerire o in altro modo dare l’impressione (nell’ambito di una comunicazione commerciale, del marketing o della pubblicità) che un prodotto o un servizio abbia un impatto positivo o sia privo di impatto sull’ambiente o sia meno dannoso per l’ambiente rispetto a prodotti o servizi concorrenti”[v].

Nelle relazioni tra imprese e consumatori, questo fenomeno può riguardare ogni  forma di pratica commerciale attivata e concernente gli attributi ambientali dei prodotti, ricomprendendo tutti i tipi di affermazioni, informazioni, simboli, loghi, elementi grafici e marchi. L’artificiosità comunicativa può derivare, inoltre, dalla interazione con i colori, impiegati sull’imballaggio, sull’etichetta, nella pubblicità, su tutti i media (compresi i siti internet), da qualsiasi organizzazione che si qualifichi come «professionista» e ponga in essere pratiche commerciali nei confronti dei consumatori. Il comune denominatore delle pratiche di green-washing, da parte delle aziende responsabili, consiste nell’appropriazione indebita di virtù ambientaliste finalizzata alla creazione di un’immagine «verde» del proprio percorso produttivo. Ad avviso della AGCOM, le asserzioni ambientali, contenute nel sito di brand di abbigliamento, si caratterizzano per una eccessiva genericità, vaghezza e assolutezza. Nella comunicazione pubblicitaria, l’azienda promuove una “moda accessibile”, per un “futuro circolare” e “per ridurre gli sprechi”, attraverso un modello di business on-demand, ossia una produzione attivata solo previa richiesta dell’acquirente. L’obiettivo dichiarato dalla società è “un consumo responsabile che vada di pari passo con i tessuti di nuova generazione, per permettere ai clienti di ridurre, riutilizzare e riciclare”. Nella ricostruzione dell’Autorità italiana, le dichiarazioni ecologiche dell’impresa non sono supportate da dati oggettivi di processo e di tracciabilità, data l’assenza di qualsiasi riferimento al ciclo di vita del prodotto, alle fasi del trasporto, della distribuzione e dello smaltimento. Non si illustra l’elevato impatto inquinante dell’industria dell’abbigliamento e delle specifiche modalità di trasporto e spedizione in Italia (via cargo aereo) dei prodotti venduti, né la loro non riciclabilità a fine vita. I messaggi pubblicitari presentano un contenuto vago e incapace di fornire informazioni chiare e accessibili al potenziale acquirente, in modo da orientarne e responsabilizzarne le scelte di consumo.

Il dovere di diligenza informativa rafforzato 

A fronte della incidente asimmetria informativa tra consumatore e professionista in materia ambientale, in diverse occasioni è stato concettualizzato il dovere di rafforzare la diligenza e la chiarezza informativa delle imprese operanti in settori altamente inquinanti, come quello dell’abbigliamento. A tal proposito, gli studi dell’OCSE[vi] hanno messo in luce che molti consumatori, a livello globale, sono preoccupati per i cambiamenti climatici e per l’ambiente e che queste preoccupazioni possono essere importanti per le relative decisioni. Pertanto, quando i consumatori accedono ad informazioni chiare, accurate e facili da comprendere, predisposte dall’operatore economico, sono maggiormente in grado di considerare l’impatto ambientale e climatico delle loro decisioni. Questa consapevolezza viene minata se, al contrario, i consumatori sono destinatari di dichiarazioni ambientali e climatiche confuse, fuorvianti, ingannevoli o infondate, tali da pregiudicare la fiducia dei consumatori e la concorrenza nel mercato. Ne consegue che il consumo consapevole richiede un maggiore sforzo informativo da parte dei soggetti produttori, sia in termini di accesso alla fonte conoscitiva che al contenuto. Il coinvolgimento significativo degli stakeholder[vii] e del pubblico in generale, così come la comunicazione con essi, sono particolarmente importanti quando si è in presenza di impatti ambientali negativi e quando sono in gioco beni ambientali rari o a rischio, in un contesto regionale, nazionale o internazionale[viii]. Il rafforzamento del dovere di trasparenza comunicativa trova conferma negli Orientamenti della Commissione europea, nei quali è affermato un principio fondamentale: le dichiarazioni ecologiche devono essere veritiere, non contenere informazioni false e devono essere presentate in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile, in modo da non trarre in inganno i consumatori. Ciò, di contro, si verifica quando non si forniscono informazioni specifiche e accurate dei  benefici ambientali derivanti dal prodotto acquistato. Un riferimento esplicito riguarda le industrie altamente inquinanti, le quali dovrebbero assicurarsi che le proprie asserzioni ambientali siano precise, adottando un registro linguistico di comparazione tra il prodotto e il danno; così evitando di esprimere in termini assoluti un’asserzione di rispetto ambientale non veritiera. A titolo esemplificativo, si dovrebbe preferire l’utilizzo della locuzione «meno dannoso per l’ambiente» invece di «rispettoso dell’ambiente». Le industrie altamente inquinanti possono, inoltre, essere obbligate dagli organi giurisdizionali o dalle autorità a spiegare al consumatore, nelle loro dichiarazioni ambientali, che il prodotto ha un impatto globale negativo sull’ambiente.

Anche il Consiglio di Stato ha affermato il dovere di una maggiore trasparenza e comprensibilità informativa rispetto ai prodotti naturaliter inquinanti, introducendo una distinzione tra messaggio principale e claim di supporto. Il primo è rappresentato dall’informazione che veicola l’iniziale contatto tra il prodotto e il consumatore; il claim di supporto è, invece, quel messaggio che accompagna, approfondisce e contestualizza il contenuto principale, deve essere pertanto chiaro e collegato in modo esplicito e diretto al messaggio principale. È onere del professionista, che propone un prodotto sul mercato, rendere disponibili tutte le informazioni necessarie alla scelta consapevole di acquisto da parte del consumatore[ix]. Non si discosta dalla ricostruzione rafforzata del dovere di informazione trasparente neppure l’AGCOM che, in una recente decisione, afferma che il professionista, operante nei settori economici maggiormente inquinanti, deve seguire un particolare rigore e accuratezza nel promuovere la propria attività, richiamando le iniziative di sostenibilità ambientale attivate (c.d. green appeal)[x].

Le pratiche commerciali scorrette

Nel procedimento a carico della società di abbigliamento, l’AGCOM ha ritenuto la scorrettezza dei claim ambientali utilizzati, derivante dalla loro vaghezza e genericità e, in altri casi, dalla loro ingannevolezza, omissività e/o contraddittorietà con altri dati forniti dallo stesso professionista. La condotta imprenditoriale integra violazione dell’art. 21, comma 1, lett. b), del Codice del consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206) con riferimento alle caratteristiche dei capi di abbigliamento, alla circolarità della produzione e al consumo responsabile. Le citate casistiche hanno configurato una pratica commerciale ingannevole, perché contenenti informazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da indurre, anche in via potenziale, il consumatore verso una determinata decisione di acquisto che, altrimenti, non avrebbe preso[xi]. In secondo luogo, l’AGCOM ha affermato che l’omissione di informazioni rilevanti per comprendere gli effettivi benefici ambientali delle diverse iniziative assunte dalla società fossero tali da integrare la fattispecie ex art. 22, co.1 e 2, del Codice del consumo, disciplinante le omissioni ingannevoli. Ricorre detta ipotesi quando una determinata una pratica commerciale omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno, in un determinato settore di mercato, per assumere una decisione consapevole. È sufficiente che l’omissione informativa sia dotata del potere di indurre e di direzionare la scelta di acquisto del consumatore. Inoltre, si definisce omissione ingannevole anche l’indicazione informativa espressa in modo oscuro, ambiguo, intempestivo da parte dell’operatore economico. Insomma, il comportamento globale della società ha espresso una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art.20 del Codice del consumo, perché è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. Il disvalore delle scorrette asserzioni di sostenibilità ambientale , nel caso di specie, è aggravato, ad avviso dell’AGCOM, dal contesto di un’attività d’impresa altamente inquinante, nonché di un modello di business strutturalmente volto ad incoraggiare un rapido ed eccessivo consumo dei capi di abbigliamento. La problematica è estremamente attuale e implica una questione etica ed ambientale, quando le stesse pratiche scorrette sono poste in essere da brand extralusso, seppur in assenza delle caratteristiche commerciali della vendita massiva sul mercato.

La Direttiva UE 2024/825 “Empowering Consumers for the Green Transition”

L’attenzione europea è focalizzata verso la predisposizione di effettivi strumenti di tutela in grado di contrastare il fenomeno del green-washing, considerata la plurioffensività della pratica commerciale in atto. Con la Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come Empowering Consumers for the Green Transition, del 28 febbraio 2024 si intendano modificare le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.

La premessa è il corretto funzionamento del mercato interno, attraverso due principali canali: le decisioni d’acquisto responsabili e consapevoli; il divieto di pratiche ingannevoli e sleali, a tutela dei consumatori e degli altri operatori economici. Rispetto al fenomeno del green-washing, è stata affermata l’esigenza di oggettività e sostanzialità di tutte le asserzioni ambientali fondate su impegni e obiettivi chiari, precisi, pubblicamente disponibili e verificabili fissati dall’operatore economico. Il raggiungimento dei menzionati obiettivi deve essere tracciato in un piano di attuazione dettagliato e concreto circa le modalità di perseguimento e le risorse stanziate, sottoposto alla valutazione periodica di un soggetto terzo e imparziale.  La medesima esigenza di oggettività realizzativa è rinvenibile nel raffronto dei prodotti, in base alle rispettive caratteristiche ambientali o sociali o agli aspetti relativi alla circolarità (la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità): la comparazione deve basarsi sulla funzione, sull’impiego di un metodo comune e sulla riferibilità ad assunti rilevanti e verificabili dei prodotti in questione. Di conseguenza, il relativo marchio di sostenibilità deve garantire condizioni minime di trasparenza e credibilità, compresa l’esistenza di un controllo obiettivo della conformità ai requisiti del sistema. L’oggettività delle caratteristiche del prodotto si riverbera sul piano linguistico e comunicativo (l’annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l’interfaccia di vendita online), con l’imposizione di un sistema terminologico chiaro e corrispondente alla reale prestazione ambientale dell’azione di mercato: non generica, né riferita all’attività globale del professionista. Una particolare attenzione è dedicata al ciclo di vita del prodotto, in termini di durabilità. Prendendo atto che l’obsolescenza precoce e l’asserita esclusività dei pezzi di ricambio originali sono prassi che impattano negativamente sull’ambiente, determinando un aumento dei rifiuti e un maggiore dispendio di energia e di materiali di produzione, la Direttiva ha disposto una maggiore informazione circa la funzionalità complessiva del bene commercializzato.  Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla Direttiva (UE) 2024/825 entro il termine del 27 marzo 2026, dato che l’applicazione delle disposizioni decorre dal successivo 27 settembre 2026.

Dietrofront  del Parlamento e del diritto europeo- La proposta Green Claims Directive COM(2023) 166 final[xii]  è il secondo pilastro, insieme alla Direttiva (UE) 2024/825, della nuova strategia europea per rendere la comunicazione ambientale trasparente, verificabile e credibile. Il fine della proposta è l’attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite. I due atti europei dovrebbero attivarsi su diversi piani di tutela, tra loro complementari: la Direttiva 2024/825 pone un divieto nell’impiego di dichiarazioni ambientali generiche, rimodulando la comunicazione pubblicitaria verso asserzioni veritiere e coerenti con le caratteristiche del prodotto; la Green Claims Directive si concentra, invece, sulle dichiarazioni volontarie non ancora disciplinate dal legislatore europeo, ma collocandosi lungo la stessa traiettoria di regolazione di cui la Direttiva (UE) 2024/825, con accentuazione delle azioni di tutela, parallelamente all’aggravarsi dell’ingannevolezza della comunicazione ambientale. La proposta di direttiva persegue il fine di fondare ogni asserzione informativa su dati di evidenza scientifica, verificati prima dell’immissione del prodotto nei circuiti di vendita, da parte di organismi accreditati indipendenti. Le norme di cui si compone costituiscono lex specialis,  integrando la disciplina della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (lex generalis) [xiii].

La proposta sulle asserzioni ambientali vuol fungere da rete di sicurezza per tutti i settori in cui le asserzioni o i marchi ambientali non sono regolamentati a livello dell’UE. Essa non intende modificare norme settoriali attuali o future. Viceversa, si afferma la prevalenza delle norme unionali già previste nei diversi settori. Sono state individuate due opzioni strategiche per affrontare i problemi di seguito enunciati:

  1. Il divieto delle asserzioni ambientali che non rispettano una serie di criteri minimi, nel senso che l’autore sarebbe tenuto a rispettare una norma specifica nella elaborazione dell’informazione commerciale. Con ciò, si faciliterebbe l’adempimento dell’obbligo da parte degli operatori economici e si annullerebbe un onere inutile a carico delle imprese che effettuano operazioni transfrontaliere, in quanto esse devono rispettare obblighi diversi in ciascun paese. Inoltre, si supporterebbe il controllo delle norme svolto dalle autorità di tutela dei consumatori.
  2. Il divieto dei marchi di sostenibilità che non rispettano i requisiti minimi di trasparenza e credibilità. Premesso che i marchi ambientali sono un sottoinsieme delle asserzioni ambientali, essi sono proposti attraverso diverse modalità espressive: marchi di fiducia, marchi di qualità o marchi equivalenti che distinguono e promuovono un prodotto/processo ovvero un’impresa con riferimento ai suoi aspetti ambientali. Dalle ricerche svolte in sede europea, è stato rilevato che, spesso, i controlli sono deboli o non eseguiti, agevolando la proliferazione e l’assenza di trasparenza e di comprensibilità del marchio, a tutto vantaggio della rapida comparsa di molti sistemi di etichettatura privati o eseguiti su base volontaria, nell’ambito interno degli Stati membri.

Nell’ottica della semplificazione,  la proposta Green Claims Directive prevede l’istituzione di un organismo ufficialmente accreditato (il “verificatore”), il quale effettuerà la verifica delle asserzioni formulate dall’impresa prima del relativo utilizzo nel mercato. Questa misura garantirà che ciascuna asserzione, a cui il consumatore sarà esposto, sarà stata valutata come attendibile ed accurata. La proposta definisce inoltre i requisiti dettagliati che i “verificatori” sono tenuti a soddisfare per essere accreditati dagli Stati membri.  Una volta effettuata la verifica dell’asserzione presentata, il “verificatore” deciderà se rilasciare o meno un certificato di conformità, riconosciuto in tutto il territorio unionale, a garanzia della certezza del diritto.  Il certificato di conformità delle asserzioni fornirà, infatti, alle imprese la garanzia che la loro asserzione certificata non sarà contestata dalle autorità competenti di un altro Stato membro. Nel menzionato processo, occorre considerare il ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista nel loro complesso. Tale fase consente di identificare gli impatti significativi sull’ambiente, enucleando quelli che comportano, in realtà, un trasferimento in pejus a carico di altre fasi del ciclo di vita del prodotto.

Contrariamente alle aspettative generali, nel giugno del 2025 la Commissione europea ha espresso la volontà di ritirare la proposta di Green Claims Directive. Una delle maggiori perplessità riguarderebbe l’eccesso di burocratizzazione, collocato nella fase precedente all’immissione del prodotto nei circuiti di vendita. Tutte le verifiche richieste e gli standard necessari per la conformità ambientale sarebbero tali da generare costi non adeguatamente quantificabili dalle imprese, con il rischio di falsare la concorrenza tra soggetti economici, in relazione alla propria capacità di sostenere questi nuovi costi di produzione. Aggravio economico destinato ad incrementarsi in base al livello di tecnicismo caratterizzante un determinato settore di mercato. Si potrebbe, dunque, ipotizzare che la proposta di direttiva configuri un esempio di regolamentazione normativa, da parte delle istituzioni unionali: il dettagliare definizioni, qualificazioni e strumenti di tutela ambientale potrebbe, in realtà, rappresentare un ostacolo alla tutela delle persone e del mercato, a svantaggio dei soggetti collocati ai margini di quest’ultimo.

Un opposto punto di osservazione potrebbe, invece, evidenziare il carattere valoriale della Green Claims Directive, da considerare come una preziosa occasione di ricostruzione relazionale tra istanze economiche e socio-ambientali, grazie all’implementazione di un circuito virtuoso di produzione, in nome della lealtà concorrenziale e della trasparenza consumeristica.

A fronte delle difficoltà in sede europea, sempre più fondamentale diviene allora l’azione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato che, come avvenuto nel provvedimento n. 31639 del 04 agosto 2025, ha esercitato i suoi poteri sanzionatori sulla base dell’attuale Codice del consumo, a garanzia dell’effettiva reazione ordinamentale avverso il verificarsi di violazioni in materia di comunicazione ambientale.

Due dati di realtà restano, comunque, inconfutabili: il primo è l’intensificarsi di un sentire civile sempre più attento alle problematiche di sostenibilità del pianeta; il secondo dato è la libertà imprenditoriale di orientarsi spontaneamente verso i valori socio-ambientali, in virtù della condivisione degli stessi, e non per imposizione legale.

dott.ssa Lucia Firino


[i] Provvedimento AGCOM n. 31639 del

4 agosto 2025, ps.12069 in www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS12709%20chiusura.pdf, reso noto con Comunicato Agcom del 4 agosto 2025 sul sito ufficiale dell’Autorità in https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2025/8/PS12709-

Il Provvedimento menzionato è consultabile anche nel Bollettino Agcom n. 30 del 04 agosto 2025, pp.196 e ss, in www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2025/30-25.pdf

[ii] Il settore dell’abbigliamento produce dal 2% all’8% di tutte le emissioni globali di gas serra (GHG), consuma circa il 20% dell’acqua a livello mondiale, ed è responsabile del 9% delle microplastiche che finiscono nei mari e negli oceani (equivalenti a tonnellate di microplastiche all’anno provenienti soprattutto dal poliestere, molto utilizzato nel fast fashion).

Vedasi Tematiche del Parlamento europeo, L’impatto della produzione e dei rifiuti tessili sull’ambiente, aggiornato il 15.09.2025, in https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20201208STO93327/l-impatto-della-produzione-e-dei-rifiuti-tessili-sull-ambiente-infografica

[iii] Nel provvedimento dell’AGCOM n. 31639 del 04 agosto 2025 si legge testualmente che “a oggi, [la società] non sta riducendo le emissioni di gas serra in relazione al proprio volume di affari e solo meno dell’1% delle emissioni è connesso direttamente alla sua attività”. Ancora “Sulla base di quanto dichiarato dallo stesso Professionista, più del 99% delle emissioni di carbonio è imputabile ai suoi partner, al trasporto, all’uso dei prodotti e ad altre fonti che non sono sotto il suo diretto controllo, mentre solo meno dell’1% delle emissioni è connesso direttamente alla sua attività. Quindi, già solo considerando tale informazione, oltre a quanto emerso in sede di audizione il 17 dicembre 2024, sulla quasi totalità della produzione [della società] affidata a una rete di fornitori, la prospettazione di un reale ed efficace impegno di decarbonizzazione appare confusoria e fuorviante” – pag. 229 del Bollettino

[iv] Si segnala la direttiva (UE) 2024/825, consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400825. [La società]ha affermato che, nel procedimento a suo carico, l’AGCOM abbia anticipato la disciplina della direttiva UE 2024/825.

[v] Orientamenti della Commissione europea sull’applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno pubblicati nel 2021, pp.72 e ss, consultabili in eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229(05)

[vi] Strumenti giuridici dell’OCSE, Dichiarazione sulla protezione e l’emancipazione dei consumatori nelle transizioni digitale e verde, adottato il 09 ottobre 2024, consultabile in https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0504

[vii] Per stakeholder  si intendono coloro che sono portatori di un interesse, quali dipendenti, clienti, investitori, fornitori, appaltatori, comunità locali, individui o gruppi in situazioni di vulnerabilità o emarginazione, persone con diritti speciali o diritti fondiari legittimi e popolazioni indigene ed il pubblico in generale

[viii] OECD (2024), Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d’impresa, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/cdce11ac-it.

[ix] Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3701 del 23 aprile 2024: l’onere di trasparenza informativa grava sul professionista in base ad una valutazione ex ante, che prescinde sia dall’idoneità della condotta ingannevole rispetto alle effettive competenze dei soggetti che sono specificamente venuti in contatto con il professionista, sia dal concreto danno a essi procurato.-

[x] Provvedimento AGCOM PS12525 – Servizi di spedizione-Green claims, pubblicato in bollettino AGCM n.5/2025, pt. 114 e 115, consultabile in www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2025/5-25.pdf : il caso di specie trattava i comportamenti posti in essere dai Professionisti, consistenti nella realizzazione e promozione del progetto “Climate Protect” anche tramite comunicazioni commerciali e asserzioni di vanto ambientale ambigue e non accurate, destinate sia a consumatori che ad imprese, ivi incluse le microimprese affiliate alla rete del Professionista e le microimprese che si avvalgono in modo continuativo dei servizi di spedizione forniti dall’azienda, nonché nella imposizione a tali ultime di un contributo economico volto a finanziare le iniziative ambientali intraprese.

[xi] Il potere condizionante della pratica contestata [alla società] attiene alle  caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto.

[xii] La proposta Green Claims Directive COM(2023) 166 final è consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0166

[xiii] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”) (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22), modificata. 3 4 5 6 7 8 IT SWD(2022) 85 final; EUR-Lex – 52022SC0085 – EN – EUR-Lex (europa.eu).


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