IN POCHE PAROLE…
Nella cornice costituzionale di tutela e di valorizzazione del bene ambiente, la Legge 13 febbraio 2026, n. 24 detta disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia.
Legge 13 febbraio 2026, n. 24 – Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia.
L’oggetto e le finalità di tutela
La legge n. 24 del 2026 presenta il proprio oggetto all’art. 1: si definiscono cammini di Italia gli itinerari del patrimonio naturale e culturale diffuso del nostro Paese. Sono inoltre ricompresi le vie d’acqua fluviali e marine, le lagune e i laghi. I siti possono avere rilievo europeo, nazionale o regionale.
Accanto all’oggetto si inseriscono le finalità perseguite dalla legge, che possono classificarsi in tre distinte categorie, interagenti tra loro:
- le modalità di fruizione: la fruizione dei cammini può essere svolta a piedi o con mezzi di mobilità dolce e sostenibile; i mezzi motorizzati sono ammessi per consentire l’accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità;
- lo sviluppo turistico, identificato da tre elementi caratterizzanti: la lentezza, la sostenibilità e la diffusività.
La prima qualificazione attiene ad una nuova visione del tempo turistico, nel senso che non hanno rilievo numerico le attività svolte, ma si riscopre il significato di vivere l’esperienza di viaggio con ritmi nuovi[i]. Si vuol valorizzare la realtà intorno alla persona, attraverso momenti e contatti profondi tra l’individuo e il contesto turistico. Si allinea, dunque, un concetto di sostenibilità, nella sua multidimensionalità significativa, nella ricostruzione di un equilibrio tra gli aspetti ambientali, economici e socioculturali dello sviluppo turistico, al quale si coniugano le esigenze della popolazione locale e del viaggiatore, del patrimonio culturale e dell’ambiente, nel quale la presenza umana non deve determinare esternalità negative, permanenti e irreversibili. Tutto ciò avviene nella cornice della diffusività, intesa quale paradigma contrario al turismo di massa: si prediligono soggiorni in strutture gestite da persone del posto visitato, per una esperienza totalizzante del viaggio, che si traduce nella condivisione di spazi domestici, nella scoperta e nella trasmissione della cultura locale, abbattendo la demarcazione soggettiva tra residente e turista. Egli diviene attore della sua scelta.
- La diffusività conduce alla ulteriore finalità della Legge n. 24 del 2026: la valorizzazione del patrimonio locale, le attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e dei monumenti e dei siti in loco. Con ciò potrebbe ridefinirsi la mappatura della iniziativa economica locale, in chiave di micro-imprenditorialità e accoglienza familiare[ii], nella personalizzazione del servizio e del dialogo tra coloro che ospitano e coloro che visitano, intessendo una rete relazionale e intensamente umana.
- Detta rete deve essere supportata non solo dall’antico passa-parola, ma strutturarsi sulla divulgazione informativa come finalità della legge in commento. Infatti, conoscere la rete dei sentieri, effettuarne una mappatura, agire con gli stakeholder a livello locale sono strumenti imprescindibili per lo sviluppo del territorio. Il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.
- La conoscenza del contesto turistico diviene finalità, ma anche strumento per la ottimizzazione delle finalità sopra descritte, in termini di studio e di approfondimento scientifico, su diversi piani: da quello linguistico, a quello socio-culturale e, infine, quello ambientale in tutte le sue declinazioni. A tal proposito, la legge prevede che il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possano promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.
Così come rappresentato, il sistema dei cammini di Italia dovrebbe costituire un ampliamento della già ricchissima e variegata proposta turistica italiana e dovrebbe esercitare il ruolo di attrattore culturale nei mercati turistici nazionali e internazionali.
Il modello organizzativo strutturato
Oltre al Ministro del turismo, al quale è rimesso il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, la Legge n. 24 del 2026 prevede l’istituzione di due organi:
- la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia, di cui all’art. 3;
- il tavolo permanente per i cammini d’Italia, di seguito denominato «tavolo permanente», di cui all’art. 4.
Alla cabina di regia, di esclusiva composizione ministeriale [iii] e presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato, sono state attribuite diverse sfere di azione. La prima riguarda la definizione degli standard di qualità dei cammini d’Italia, prevedendo l’eventuale utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano [iv] (CAI) sulla base di una convenzione, all’uopo predisposta. Inoltre, la cabina di regia deve stabilire le modalità operative concernenti la banca dati, quale strumento principe per la mappatura e per la verifica di tutto il sistema viario. Connesso alla banca dati è il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia, rimesso alla cabina di regia, la quale da ultimo è chiamata al monitoraggio dell’attuazione e all’approvazione di ogni altra proposta o iniziativa capace di implementare il valore conoscitivo e applicativo della rete dei cammini d’Italia.
Il tavolo permanente costituisce, invece, una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l’elaborazione di proposte normative e amministrative.
Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, confermando la centralità ministeriale nell’ambito dell’impalcatura organizzativa. Possono, inoltre, partecipare attori della società civile, esperti, oppure il personale delle amministrazioni interessate da una determinata attività. Il loro coinvolgimento è filtrato dalle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all’ordine del giorno. Nel ciclo gestionale, il tavolo permanente si occupa di redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dei lavori svolti, sottoposta all’attenzione del Ministro; inoltre, è tenuto al rilascio di un proprio parere consultivo della cabina di regia, in riferimento al programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia, predisposto dalla cabina di regia, come sopra anticipato.
A livello organizzativo, si configura una struttura a triangolo al cui vertice si colloca il Ministero del turismo, mentre gli angoli sono occupati dalla cabina di regia e dal tavolo permanente. Il protagonismo ministeriale si consolida, sul piano formale, poiché solo il Ministero del turismo assegna la qualifica di «cammino d’Italia» ad un determinato percorso geografico, curandone il relativo inserimento nella banca dati.
Tutti gli altri interlocutori, pur vantando un interesse rilevante, sono disposti lungo tracciati satellitari, non sempre coinvolti nei procedimenti gestionali e decisionali. Alla cabina di regia siede un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (art.3, comma 3, della Legge 24 del 2026); partecipazione che sembra limitante a fronte della pluralità e complessità del panorama istituzionale locale italiano.
Pur trattandosi di osservazioni preliminari, la marginalizzazione delle realtà locali trova conferma ai sensi dell’art. 2, lett. d), della Legge n. 24 del 2026: le città metropolitane possono riconoscere i sentieri del proprio territorio quali cammini di Italia.
Considerato che la presenza si definisce in base all’assenza, l’espressa menzione delle città metropolitane sottolinea, in tal senso, la mancata menzione degli enti locali, pur rappresentando, di fatto, la dimensione realizzativa dei cammini d’Italia, data la strettissima correlazione esistenziale tra l’ente e la popolazione, il territorio, l’assetto cultuale e socio-economico, nell’ambito dell’area di competenza, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ex art. 118 della Costituzione.
La perplessità si aggrava nel momento in cui si dispone che resta ferma la competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.
Altro cenno che riflette la marginalizzazione dell’ente comunale si registra nella articolazione del tavolo permanente in sezioni specializzate, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche.
Curioso, però, riscontrare un espresso richiamo alle amministrazioni locali nell’ambito dell’art. 5 della Legge n. 24 del 2026: gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo. Potrebbe quasi sembrare che l’ente comunale, escluso dal circuito decisorio dove non è richiesta la sua presenza, sia reintrodotto nella fase esecutiva del programma, considerando la specifica menzione del legislatore.
Il programma nazionale e la banca dati dei cammini d’Italia
Sul piano oggettivo, il circuito gestionale del sistema cammini d’Italia consta nell’impiego di tre strumenti: il programma, la banca dati, la relazione al Parlamento.
Il primo è predisposto dalla cabina di regia, sentito il tavolo permanente, in attuazione dell’art. 3, comma 2, lett. c) della Legge n. 24 del 2026. Il programma nazionale indica le priorità degli interventi e definisce la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d’Italia a livello nazionale. Ha una durata triennale. La realizzazione degli interventi previsti è rimessa, alle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.
Presso quest’ultimo è istituita la banca dati dei cammini d’Italia, che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
Rimettendo ad un futuro decreto ministeriale l’indicazione dei criteri identificativi dei cammini di Italia, sono inseriti nella banca dati:
- i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d’Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/Res (2013)67[v], adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;
- i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
- i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.
In sede consuntiva, entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d’Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.
Le criticità
Dalla lettura del testo normativo della Legge n. 24 del 2026 emergono delle perplessità, alcune delle quali già anticipate, sul piano soggettivo dell’impianto di programmazione: la centralità del Ministero del turismo, la marginalizzazione degli enti locali, dei Comuni in particolar modo, l’ipotetica sovrapposizione dell’attività della cabina di regia e del tavolo permanente.
Connessa all’impianto strutturale è la problematica della governance, che si presenta fortemente centralizzata laddove, anche in sede europea, si ricorre ad una struttura decisoria, gestionale e operativa distribuita su multilivelli.
Le autonomie locali, in primis i piccoli Comuni gestori delle risorse per un turismo lento e diffuso, dovrebbero attualizzare la propria azione, attraverso un inespresso coinvolgimento nel circuito di programmazione della Legge n. 24 del 2026. Si pensi agli interventi di marketing territoriale, all’apporto informativo circa l’identificazione dei sentieri rispondenti alla qualifica di cammini d’Italia o, da ultimo, all’emersione di tutto il sistema di locazioni a breve termine che si propone su un mercato non controllato e non verificato. Si configura, dunque, una casistica in cui il protagonismo degli enti locali diviene leva essenziale per ogni intervento statale.
Altre perplessità sorgono dalla attenzione con la quale il legislatore ha precisato che i contenuti della legge in esame devono realizzarsi nel rispetto di una clausola di neutralità finanziaria, più volte ribadita nell’articolato. Si pensi all’art. 5, comma 3, in base al quale l’attuazione del Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Stesso limite è espressamente contemplato ai sensi dell’art. 6, comma 3, in relazione all’attivazione di studi e ricerche su iniziativa del Ministero del turismo e del Ministero della cultura.
L’attenzione finanziaria del legislatore si riscontra anche sul piano delle risorse umane impegnate nel sistema dei cammini d’Italia. Ne sono conferma l’art.3, comma 4, in base al quale il Ministero del turismo istituisce una segreteria tecnica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, così come accade per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia. Inoltre, la partecipazione di esperti esterni [vi] all’amministrazione è determinata sulla base di un incarico conferito esclusivamente a titolo gratuito.
Ai componenti della cabina di regia, così come per i partecipanti ai lavori del tavolo permanente, non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelli relativi alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Per il funzionamento della banca dati è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall’anno 2028 (art. 2, comma 5).
Questioni aperte che potrebbero trovare chiarezza nei decreti ministeriali, ai quali è rimessa la definizione di diversi aspetti introdotti dalla Legge n. 24 del 2026, che contribuiranno a tratteggiare la fisionomia del sistema dei cammini d’Italia, auspicando la maggiore partecipazione degli enti locali nei procedimenti decisori degli interventi nel settore turistico.
dott.ssa Lucia Firino
[i] V. Albanese, Slow tourisme nuovi media: nuove tendenze per il settore turistico, in Bollettino della società geografica italiana, Serie XIII, vol. VI (2013), pp. 489-503, consultabile in https://www.bsgi.it/index.php/bsgi/article/view/7437/6755
[ii] Bellotti S., Il turismo “sommerso” tra sharing economy e condivisione degli spazi come nuova forma di accoglienza: il caso del Sebino, in Aisberg ©2008 Servizi bibliotecari, Università degli studi di Bergamo, gennaio 2019, consultabile in https://aisberg.unibg.it/handle/10446/203092
[iii] La cabina di regia è composta da un membro della segreteria tecnica, due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La segreteria tecnica è istituita all’interno del Ministero del turismo, con risorse disponibili a legislazione vigente.
[iv] Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell’anno 1863, è una libera associazione nazionale avente per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. La classificazione dei percorsi in base alle difficoltà in ambito escursionistico (e anche ciclo-escursionistico) è stata, da ultimo, approvata con deliberazione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CCIC) del CAI n. 75 e n. 89 del 2021.
[v] La risoluzione (2013) 67 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa definisce i criteri di certificazione per gli Itinerari Culturali che, in sintesi, per essere certificati, devono: • fare riferimento a un tema rappresentativo dei valori europei e condiviso da almeno tre paesi facenti parte del Consiglio d’Europa; • essere oggetto di ricerca scienti! ca transnazionale e multidisciplinare; • valorizzare il patrimonio, la storia e la memoria europea e contribuire all’interpretazione della diversità dell’Europa di oggi; • sostenere scambi culturali ed educativi per giovani; • sviluppare progetti esemplari e innovativi nel settore del turismo culturale e dello sviluppo sostenibile; • sviluppare prodotti turistici indirizzati a differenti gruppi di utenti. Una volta ottenuta, la certificazione viene rinnovata tramite valutazione periodica degli Itinerari.
Questa informazione è tratta da Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, Gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa in Italia, consultabile in https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/wp-content/uploads/2021/12/ITINERARI-CULTURALI-pieghevole-web.pdf. L’Italia ha aderito all’Accordo nel 2011 ed è oggi rappresentata in ben 36 itinerari culturali.
Vedasi anche https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/disposizioni-per-la-promozione-e-la-valorizzazione-dei-cammini-d-italia.html
[vi]Gli esperti in materia di cammini sono scelti in relazione all’esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione es viluppo sostenibile, nonché’ valore culturale e paesaggistico.
