IN POCHE PAROLE…

Gli enti locali, per rispettare il principio del “non arrecare un danno significativo all’ambiente” (DNSH),  devono inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con la finalità di realizzare gli interventi con  indicazioni concrete su come ridurre l’impatto ambientale delle attività e concorrere così al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.


Criteri ambientali minimi

Il carattere vincolante del principio del Do No Significant Harm – DNSH [i] ha trovato nell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti una  difficoltà operativa: l’identificazione degli elementi normativi a fronte della quale può sostenersi  l’avvenuta osservanza del DNSH, nella fase della scelta tecnica/operativa  e nella costruzione di un adeguato impianto motivazionale sul piano provvedimentale.

Considerando la difficoltà in atto, nella Circolare n. 22/2024[ii], il MEF ha individuato nei Criteri Ambientali Minimi (CAM), di cui all’art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), lo strumento per assicurare che i vincoli DNSH [iii] di interesse siano rispettati nella definizione delle procedure di approvvigionamento o affidamento necessarie per la realizzazione degli interventi, ivi compresi, per quanto possibile, gli interventi di ristrutturazione.

Come noto, i criteri ambientali minimi (CAM)  individuano i requisiti ambientali, che, nell’ambito di una procedura contrattuale, consentono di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato [iv]. Si tratta, quindi, di formule di carattere tecnico e ambientale, di cui i soggetti pubblici procedenti devono tener conto nel momento di elaborazione dell’oggetto del contratto, nella formulazione valutativa dell’offerta economicamente più vantaggiosa [v], nella selezione dell’operatore economico.

Nello specifico, l’applicazione corretta dei CAM [vi] persegue gli obiettivi di: – diffondere la preferenza ambientale a livello tecnologico e produttivo; -promuovere l’azione imprenditoriale degli operatori economici verso la sostenibilità ambientale; -valorizzare l’attivazione di circuiti di mercato innovativi sul piano ambientale; finalizzare gli acquisiti delle pubbliche amministrazioni verso beni e servizi sostenibili, ottimizzando la spesa in un’ottica di medio-lungo periodo.

I CAM sono definiti nell’ambito del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione[vii] e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il triplice fine di:

  • controllare l’impiego delle risorse naturali, attraverso la riduzione del consumo e il ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
  • riqualificare i parametri inquinanti e i rischi ambientali, a fronte dell’interesse pubblico e della intergenerazionalità del bene ambiente;
  • privilegiare modelli di produzione e consumo più sostenibili, in una costruzione circolare delle dinamiche socio-occupazionali del mercato[viii].

CAM e  principio DNSH

Dalla lettura della Guida operativa DNSH 2024 [ix] risulta che i criteri ambientali minimi svolgono due differenti, ma complementari, funzioni:  dettano le apposite misure finalizzate al rispetto dei parametri ambientali nello specifico rapporto contrattuale;  rappresentano strumenti di politica generale, per la promozione e l’attuazione degli appalti pubblici verdi [x] (c.d.  green public procurement).

In questa duplice veste, la declinazione contenutistica dei CAM deve essere il prodotto della massima condivisione dei diversi portatori di interesse, tra i quali si annoverano operatori economici, amministrazioni centrali e locali, esperti e studiosi della materia appartenenti al settore della ricerca e dell’università, agenzie per la protezione ambientale e centrali di committenza, come la CONSIP.

Nella elaborazione dei CAM possono rinvenirsi dei tratti ricorrenti:

  1. occorre considerare il rispetto della sostenibilità ambientale, in via precauzionale e di minor impatto inquinante;
  2. è necessario tutelare la stabilità dei mercati, intesi come luogo di acquisizione del bene o del servizio, nella definizione delle base d’aste, del costo delle prestazioni, del valore delle materie prime e dei cicli di produzione;
  3. la sostenibilità ambientale si coniuga a quella economica in una logica di reciprocità circolare nei procedimenti decisori, esecutivi e politici;
  4. detta elaborazione deve essere svolta con periodicità, al fine di un costante aggiornamento della tecnologia, degli studi e dei mercati di riferimento;
  5. una differenziazione tipologica per categorie di appalti[xi] e concessioni che riguardano settori produttivi diversi.

Sul piano contenutistico, i CAM si distinguono in obbligatori e premianti: i primi devono essere obbligatoriamente inseriti nei documenti di gara, in quanto rappresentano il livello di tutela ambientale minima, individuata negli specifici CAM approvati con decreti ministeriali; i secondi sono detti premianti perché presentano standard incrementali di tutela ambientale, rispetto a quella legale, in virtù di apposite previsioni contrattuali, che fondano l’attribuzione di un maggiore punteggio all’operatore economico proponente.

Sul piano strategico, si determina una relazione di strumentalità tra i CAM e l’attuazione del DNSH, con il fine di selezionare i prodotti, i servizi o i lavori migliori sotto il profilo ambientale, considerando la disponibilità dal lato dell’offerta. Tra le due componenti si instaura un rapporto virtuoso, rispetto al quale i criteri ambientali minimi sono gli strumenti per non arrecare un danno significativo all’ambiente, nelle scelte gestionali e operative degli enti pubblici.  Così ideati, i CAM svolgono una funzione di supporto e di ausilio nell’evoluzione e nel consolidamento di meccanismi di economia circolare, mediante il potenziamento del riutilizzo, del riciclo, del reimpiego con finalità differenziate. Nel tentativo di contrastare l’obsolescenza dei beni, si progettano percorsi di valorizzazione ambientale nelle politiche produttive e di mercato[xii].

CAM nel Codice dei contratti pubblici 

La concreta operatività dei CAM [xiii] nell’ambito dell’attività contrattuale pubblica è disciplinata  dall’art. 57  comma 2, del D.Lgs. 36/2023[xiv],, nel qual e si stabilisce che:

  1. le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi;
  2. detti criteri si differenziano per categorie, per valutazione tecnica, per valore dell’appalto o della concessione, al fine di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa;
  3. le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi.

È stata rilevata la portata generale e trasversale della norma, considerando che la stessa si rivolge espressamente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti e, dunque, la relativa disciplina è applicabile sia agli appalti che alle concessioni [xv]. Si indica, inoltre, un preciso criterio di esercizio della discrezionalità amministrativa: la conformità ai CAM diviene strumento di valorizzazione economica della procedura in atto e dei soggetti coinvolti.

Sempre nell’ambito del Codice dei contratti pubblici,  troviamo oltre all’art. 57 diverse altre norme si riferiscono ai CAM, attestando la rilevanza acquista da queste misure. Possono segnalarsi, al riguardo, le seguenti disposizioni:

  • art. 83, comma 2: i bandi di gara indicano i criteri ambientali minimi;
  • art. 108, comma 4: i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all’oggetto dell’appalto.
  • art. 130, comma 1, lett. b): i servizi di ristorazione sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in ragione del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l’attribuzione di un punteggio premiale del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi;
  • art. 185, comma 2: i criteri di aggiudicazione della concessione includono criteri ambientali, sociali o relativi all’innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti.

Conclusioni

Riassumendo, il principio DNSH è un obiettivo generale di tutela ambientale previsto a livello europeo, soprattutto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), secondo cui ogni intervento finanziato non deve causare danni rilevanti all’ambiente (biodiversità, acque, aria o clima). Mentre, i CAM sono strumenti operativi, consistenti in specifiche tecniche stabilite dal Ministero dell’Ambiente che indicano, settore per settore, come impostare gli acquisti e le forniture pubbliche e gli interventi in generale, ivi compresi quelli di ristrutturazione (per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare),  in modo ecologico (es. edilizia, ristorazione, trasporti).

Dunque, applicare i CAM permette alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di dimostrare, in modo concreto, il rispetto del principio DNSH.

dottoressa Lucia Firino


[i] V. definizione ministeriale del principio DNSH nella pagina del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Cosa è il principio del DNSH, consultabile in https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/cose-il-principio dnsh#:~:text=Il%20principio%20del%20%E2%80%9Cnon%20arrecare,senza%20pregiudicare%20le%20risorse%20ambientali, ultimo aggiornamento 07.08.2023

[ii] Si tratta della terza versione della Guida operativa pubblicata a maggio 2024 con circolare MEF RGS n.22/2024, consultabile in https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/, la quale specifica  – rispetto alle precedenti due versioni – che la guida si caratterizza proprio per l’introduzione dei criteri ambientali minimi, con l’obiettivo di fornire un ulteriore strumento per favorire il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all’ambiente ai soggetti attuatori.

[iii] Il rispetto del principio DNSH assume una doppia valenza autorizzatoria: la prima è connessa al rilascio dei fondi europei a favore dei singoli Stati, nell’ambito del Regolamento (UE) 2021/241, consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241; la seconda consiste nella valutazione del progetto presentato ai fini del relativo finanziamento, subordinata all’osservanza degli obiettivi ambientali predeterminati in sede europea.

[iv] Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, voce CAM vigenti, in https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti

[v] Taglianetti G., Criteri ambientali minimi ed eterointegrazione della lex specialis di gara, 16 aprile 2025, in https://www.giustiziainsieme.it/en/diritto-e-processo-amministrativo/3469-criteri-ambientali-minimi-eterointegrazione-lex-specialis-gara-giuliano-taglianetti

[vi] Il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), dell’11 aprile 2008 prevede l’adozione, con successivi decreti del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, di specifiche misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale per varie categorie merceologiche, definiti, all’art. 2 “Criteri Ambientali Minimi (CAM)”. La recente Strategia nazionale per l’economia circolare approvata con il Decreto ministeriale del Ministero della Transizione Ecologica del 24 giugno 2022 evidenzia l’importanza strategica dei CAM per il Green Public Procurement (GPP), gli “acquisti pubblici verdi”.

[vii] Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione  (edizione 2023), consultabile in https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2023-08/PAN_GPP.pdf

[viii] Redazione tecnica, Criteri Ambientali Minimi (CAM): cosa sono, a che servono e quali sono vigenti, 29 febbraio 2024, in https://www.lavoripubblici.it/news/stampa/32831

[ix] La Guida operativa 2024 è consultabile al link https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/22/Guida-Operativa_terza-edizione.pdf

[x] Gli appalti pubblici verdi sono stati definiti dalla Commissione Europea come lo strumento di politica ambientale in base al quale “le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”, vedasi Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione  (edizione 2023), in https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2023-08/PAN_GPP.pdf

[xi] Nella pagina online Green Public Procurement (GPP) – Criteri Ambientali Minimi sono indicati i seguenti settori: arredi per interni, arredo urbano, ausili per l’incontinenza, calzature da lavoro e accessori in pelle, carta, cartucce, edilizia, eventi culturali, illuminazione pubblica (fornitura e progettazione), illuminazione pubblica (servizio), infrastrutture stradali, lavaggio industriale e noleggio di tessili, pulizia e sanificazione, rifiuti urbani e spazzamento stradale, ristorazione collettiva, ristoro e distributori automatici, servizi energetici per gli edifici, stampanti, tessili, veicoli, verde pubblico. L’elenco e la normativa di riferimento è consultabile al link https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti

[xii] Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione  (edizione 2023), par. 3.4 I CAM: fonti tecniche e le prospettive,  in https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2023-08/PAN_GPP.pdf

[xiii] I CAM sono stati elaborati dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ha introdotto il Piano nazionale d’azione sul green public procurement (c.d. PAN GPP) da parte del Ministero dell’Ambiente. Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa sulle quali definire i ‘Criteri Ambientali Minimi’ (CAM). Vedasi pagina Piano d’Azione Nazionale GPP in https://gpp.mase.gov.it/Home/PianoAzioneNazionaleGPP

[xiv] Articolo modificato dal D.Lgs. 31.12.2024 n. 209

[xv] Salvemini L., IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: CAM E CONTRATTI SOTTOSOGLIA, maggio 2023, in https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2023-05/L-Salvemini_Appalti-Cam_180523.pdf


Stampa articolo