IN POCHE PAROLE…

Il  mero proprietario dell’area inquinata non ha responsabilità per la mera qualifica rivestita e neppure  l’obbligo di bonificare il sito, se  non viene dimostrato in giudizio il suo apporto causale all’evento inquinante. Il proprietario incolpevole può attivare le misure di bonifica dell’area, ma in via esclusivamente volontaria e facoltativa e ha il diritto al rimborso delle spese sostenute nei confronti del responsabile dell’inquinamento

La figura del proprietario colpevole ricorre quando è accertato il suo apporto causale nella verificazione dell’evento inquinante.

Gravano esclusivamente sul soggetto responsabile dell’inquinamento gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dell’area contaminata.  Spetta alla Provincia attivarsi per identificare il soggetto responsabile,  una volta ricevuta la comunicazione di potenziale contaminazione.


A fronte della complessità normativa in materia di responsabilità per inquinamento, è essenziale l’apporto esplicativo della giurisprudenza  del Consiglio di Stato nella delimitazione delle sfere di responsabilità del proprietario incolpevole e del responsabile dell’inquinamento. L’identificazione delle due figure consente di distinguere, inoltre, i piani di attivazione dell’obbligo di bonifica rispetto ai soggetti privati e pubblici coinvolti nella fattispecie concreta.

Il principio chi inquina paga

Nella eterogeneità del suo manifestarsi, l’ambiente e la sua protezione sono ascrivibili alla virtuosità[i] dei comportamenti dei soggetti privati e pubblici, attraverso la predisposizione di diversificati schemi di tutela, aventi il nucleo fondamentale nel principio “chi inquina paga”.

In sintesi, la ricostruzione dogmatica dello stesso ha attraversato vicende alterne. Dapprima considerato come principio meramente descrittivo e programmatico, fondato sulla razionalità economica dell’utile e del costo, nel tempo il principio ha assunto valore precettivo, soprattutto per il ruolo dell’Unione europea nel processo di salvaguardia ambientale del pianeta. Ad oggi, tutto il sistema della responsabilità ambientale si fonda sul principio chi inquina paga[ii]. Nella evoluzione applicativa, sono state attribuite al predetto principio [iii] tre funzioni principali: economica, preventiva e repressiva.

L’accezione economica sottende alla internalizzazione dei costi ambientali [iv] riconducibili allo svolgimento di un’attività di impresa, evitando così la allocazione del danno a carico della collettività di riferimento. La funzione preventiva è strettamente collegata alla prima: l’attività umana che meglio si organizza nella riduzione del proprio impatto negativo sull’ambiente, è in grado di proporre sul mercato prodotti aventi un margine di ricavo maggiore, rispetto alle imprese che, inosservanti dei precetti normativi, svolgono attività economica ad alta lesività ambientale. Quando ciò si verifica nella quotidianità, si attiva la terza funzione del principio chi inquina paga, ossia l’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori a carico del soggetto responsabile, la cui identificazione costituisce, ad oggi, oggetto di una costante attenzione giurisprudenziale. Si possono ipotizzare due distinte linee ermeneutiche.

La prima implica una corrispondenza soggettiva tra il soggetto che materialmente inquina e il proprietario del sito inquinante, responsabilizzando quest’ultimo solo in base alla sua posizione dominicale, dato che sarebbe l’unico soggetto ad avere un contatto diretto con il bene, collocandosi nella condizione di poter marginalizzare o contenere il danno ambientale. Detta identificazione esula dall’accertamento della condotta inquinante effettivamente svoltasi; pertanto, si configurerebbe una ipotesi di responsabilità da posizione a carico del proprietario.

La seconda linea ermeneutica si fonda, invece, sulla dissociazione tra responsabile della contaminazione e proprietario del sito inquinante. L’annosa questione è stata risolta dalla giurisprudenza unionale, che esclude la responsabilità del proprietario incolpevole [v], a cui, dunque, l’ordinamento non può muovere nessun rimprovero.

La figura del proprietario incolpevole

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 06885 del 04 agosto 2025, supporta nella individuazione del proprietario incolpevole, attraverso alcuni elementi caratterizzanti, in positivo e in negativo. In positivo, egli deve segnalare all’autorità preposta l’evento di danno ambientale e deve altresì adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, co.1, lett. I, del D.Lgs. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente), che si caratterizzano per l’urgenza e l’immediatezza, circoscrivendo l’imminenza di un danno ambientale[vi]. L’individuazione dei menzionati obblighi sembra insuscettibile di interpretazioni di carattere estensivo, atteggiandosi quale tendenziale numerus clausus [vii].

In negativo, non è configurabile a carico del proprietario incolpevole una generica responsabilità derivante dalla posizione dominicale, in assenza di specifici obblighi di azione; non è tenuto alla attivazione delle misure di messa in sicurezza, di cui all’art. 240, co.1, lett. M[viii], del D.Lgs. 152 del 2006, e di bonifica.

Nel caso di specie, invece, le amministrazioni appellanti ritenevano che Tizio, proprietario del fondo, fosse responsabile del danno ambientale per aver mantenuto un contegno omissivo a fronte del pericolo di inquinamento, derivante dall’interramento di rifiuti (materiali di risulta da scavi e sbancamenti) svolto dal padre deceduto di Tizio, per fini di difesa fluviale degli argini del terreno. Nel corso del giudizio, invece, non sono state individuate, a carico di Tizio, divenuto nel frattempo erede, misure specifiche di attivazione, nonché le fonti dei relativi obblighi.

Di converso, la figura del proprietario colpevole si determina quando, accertato il suo apporto causale nella verificazione dell’evento inquinante e in presenza di un preciso obbligo giuridico di azione[ix]:

  • egli ha conoscenza dello svolgimento dell’attività inquinante sul proprio fondo e non segnala alle autorità di competenza[x];
  • egli non ottempera a specifici ordini della p.a., che sono propedeutici alla prevenzione diffusiva del fattore contaminante.

L’omissione delle menzionate condotte determina responsabilità ambientale a carico del proprietario non in virtù della sua posizione rispetto alla res, bensì in base all’accertato comportamento inquinante. Dunque, il D.Lgs. 152 del 2006 contempla una chiara demarcazione soggettiva tra proprietario incolpevole e responsabile della contaminazione.

La responsabilità da inquinamento e l’obbligo di bonifica

La responsabilità da inquinamento si esteriorizza quando vi è stata la condotta di provocare o contribuire a provocare la contaminazione di un sito, oltre le concentrazioni soglia di contaminazione[xi] (CSC), in base al combinato disposto degli artt. 242, 244 e 245 del D.Lgs. 152 del 2006:

  1. l’art. 242 (rubricato Procedure operative ed amministrative) individua gli obblighi a carico del soggetto responsabile della contaminazione per ciò che riguarda (inter alia) le misure di prevenzione, di ripristino e di messa in sicurezza di emergenza dell’area. La disposizione in questione non riferisce alcun obbligo al proprietario dell’area;
  2. l’art. 244 (rubricato Ordinanze) disciplina il caso in cui la contaminazione dell’area abbia superato i valori di concentrazione della soglia di contaminazione (CSR). L’ordinanza dell’amministrazione competente viene comunque notificata anche al proprietario dell’area «ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253» (ovvero al fine di rendere operative le disposizioni che impongono oneri reali e privilegi speciali sull’area);
  3. l’art. 245 (rubricato Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione) consente al proprietario incolpevole – ma in assenza di un obbligo specifico – di attivare gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica dell’area.

L’art. 244 del Codice dell’Ambiente prevede che la provincia o la città metropolitana individua il responsabile e, sentito il comune, lo diffida ad assumere le necessarie misure di contrasto del danno in atto. La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 26 settembre 2025, n. 07565 ha ribadito che «spetta inequivocabilmente alla Provincia, una volta ricevuta la comunicazione di potenziale contaminazione, attivarsi per l’identificazione del soggetto responsabile dell’inquinamento». La norma attribuisce alle amministrazioni il potere di compulsare l’adempimento degli obblighi di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino, a carico del responsabile.

Infatti, trattandosi di interventi miranti alla riparazione del danno ambientale, gravano esclusivamente sul soggetto responsabile[xii]: sul piano applicativo ne consegue che al proprietario incolpevole non viene riconosciuto alcun obbligo ai sensi dell’art. 242. Egli è individuato come destinatario dell’ordinanza ex art. 244 solo per rendere operative le disposizioni che impongono oneri reali e privilegi speciali sul sito (art. 253). Da ultimo, l’art. 250 consente al proprietario incolpevole di attivare le misure di bonifica dell’area, ma in via esclusivamente volontaria e facoltativa, non prevedendo un obbligo giuridico in tal senso. Se ciò si verifica, al proprietario incolpevole è riconosciuto il diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per il maggior danno subito[xiii].

Confermando le conclusioni giurisprudenziali, a carico del mero proprietario dell’area inquinata non può essere configurata alcuna responsabilità, né è attivabile l’obbligo di bonificare il sito, basandosi unicamente sulla qualifica soggettiva rivestita[xiv]. Occorre dimostrare in giudizio il suo apporto causale all’evento inquinante riscontrato. Nella stessa prospettiva logica, dunque, il proprietario incolpevole non può essere ritenuto responsabile dell’inquinamento originario[xv]. Egli è solo titolare della mera facoltà di porre in essere misure volontarie, non certo di attivare iniziative di bonifica, rimesse all’azione pubblica, rispetto alla quale il proprietario incolpevole è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalle autorità di competenza, nel limite del valore di mercato del fondo[xvi].

Svolte due premesse: la prima, l’obbligo di bonifica grava esclusivamente sul responsabile della contaminazione e, in sua assenza, a carico dell’amministrazione[xvii]; la seconda, la bonifica è normativamente conseguenza della responsabilità da inquinamento; ne discendono importanti conseguenze sul piano accertativo del nesso eziologico tra condotta inquinante e danno ambientale. L’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento e i relativi effetti – accertamento che rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati – si basa sul criterio del “più probabile che non”, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione[xviii]. Il criterio del “più probabile che non” non può essere inteso nel senso che l’amministrazione sia autorizzata a fondare le proprie conclusioni all’esito del procedimento su documenti inconferenti, del tutto estranei alla fattispecie concreta o incompleti[xix].

In riferimento alla ricostruzione dell’elemento psicologico della responsabilità da contaminazione, è stato chiarito che incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare che, in concreto, da parte del proprietario vi sia stato un comportamento quantomeno colposo[xx].

Infatti, configurare l’omessa bonifica come ipotesi omissiva della responsabilità da inquinamento sposta la corretta sequenza eziologica, nell’ambito della quale la bonifica è sempre conseguenza e mai causa della produzione del danno. Nell’ipotesi opposta in cui la mancata bonifica è considerabile quale causa del danno, si sovvertirebbe la coerenza e anche la volontà dell’impianto normativo multilivello in materia ambientale, fondato sull’esonero da responsabilità a vantaggio del proprietario incolpevole.

Un ipotetico obbligo di bonifica a carico di quest’ultimo non è ascrivibile neppure elaborando un diverso percorso ermeneutico, secondo il quale la bonifica potrebbe rientrare tra le misure di prevenzione, costituenti obbligo del proprietario incolpevole.

La bonifica e le  misure di prevenzione presentano degli elementi strutturali ben distinti e non sovrapponibili, né duplicabili. In primo luogo, le seconde si caratterizzano per la tempestività, l’urgenza e l’immediatezza; la bonifica è, di converso, un’operazione articolata in più fasi[xxi], il cui sviluppo esecutivo e cronologico si caratterizza per la durata e la complessità. In secondo luogo, le misure di prevenzione attengono a fenomeni inquinanti circoscrivibili e di imminente manifestazione; la bonifica è una misura di contrasto avverso processi inquinanti di lenta e progressiva trasmissione, non tempestivamente riscontrabili. Da ultimo, le misure di prevenzione costituiscono, per volontà del legislatore, un obbligo del proprietario del fondo; la bonifica è, invece, una misura a carico del responsabile dell’inquinamento[xxii] e, per il principio di certezza del diritto, non si possono invertire o sovrapporre attribuzioni di responsabilità normativamente identificate.

L’individuazione del responsabile di inquinamento è strettamente correlata al carattere permanente del danno ambientale, che continua a sussistere finché persiste il fenomeno inquinante; ne discende la conseguente responsabilità dell’autore lungo tutto il predetto intervallo di tempo, durante il quale egli soggiace agli obblighi conseguenti la sua condotta illecita, tra i quali la bonifica, la cui finalità è la completa eliminazione dei rischi ambientali, considerati gravemente lesivi per l’uomo e l’ambiente.

Discorso a parte deve essere formulato nel caso in cui il soggetto responsabile sia una società: in questa fattispecie,  «la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento»[xxiii]. È stata evidenziata la natura riparatoria e non sanzionatoria degli obblighi di bonifica: queste misure «hanno nel loro complesso una finalità di salvaguardia del bene ambiente rispetto ad ogni evento di pericolo o danno, nelle quali è assente ogni matrice di sanzione rispetto al relativo autore. Tali misure non appartengono al diritto lato sensu punitivo, sebbene per esse sia imprescindibile un accertamento di responsabilità»[xxiv].

La dottrina osserva che gli artt. 242 e 244 del D.Lgs. 152 del 2006, però, non indicano «quale sia il titolo di imputazione, di carattere soggettivo o oggettivo della responsabilità a cui si riferiscono le norme»[xxv], in base al quale è possibile disporre l’obbligo di bonifica. Si osserva che gli artt. 242 e 244 devono integrarsi con i criteri di imputazione[xxvi] di cui alla parte VI del D.Lgs. 152 del 2006, bipartendo le attività in pericolose e non pericolose ex art. 298 bis[xxvii]:

  • per le attività pericolose, l’amministrazione è tenuta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta del responsabile e il verificarsi del danno, senza dimostrare la presenza del dolo o della colpa. Il responsabile, attraverso il meccanismo dell’inversione dell’onere della prova, può dimostrare l’assenza del nesso ovvero la presenza di esimenti ex 308, co. 4 e 5, del D.Lgs. 152 del 2006;
  • per le attività non pericolose, l’amministrazione deve dimostrare il nesso eziologico tra la condotta (commissiva o omissiva) e il danno ambientale prodottosi e l’elemento soggettivo del responsabile dell’inquinamento, a titolo di dolo o colpa[xxviii].

Conclusioni

Seppur nell’apprezzabile intenzione del legislatore di compendiare e controbilanciare istanze ambientali e socio-economiche in un quadro armonico, l’esito finale è chiaramente opposto all’originaria intenzione. Nella ricostruzione della responsabilità ambientale e dell’obbligo di bonifica si stratificano differenti istituti, piani di tutela distinti, qualifiche soggettive e criteri di imputazioni di responsabilità che rimandano, a tutto svantaggio della collettività, dell’amministrazione e degli attori socio-economici della singola fattispecie, un quadro caotico nel momento applicativo della normativa, rispetto al quale diviene fondamentale l’apporto esplicativo della giurisprudenza amministrativa.

dott.ssa Lucia Firino


[i] R. Giovagnoli, Compendio di diritto amministrativo, Itaedizioni, Torino, 2025, 1134 e ss.

[ii] Di genesi europea, il menzionato principio è espressione di su una politica commerciale e industriale equilibrata e comune, che dovrebbe garantire una crescita compatibile con la protezione e il rispetto dell’ambiente. Quando ciò non accade, occorre introdurre sistemi capaci di ristorare la perdita e il danno subito dall’ambiente nel caso specifico, in D. Davanzo, La nuova responsabilità ambientale, Rubbettino editore, Soveria Mannelli, 2007.

[iii] Sul piano unionale, la rilevanza del principio “chi inquina, paga” è stata consolidata dalla Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile del 2004: il principio è espressione di responsabilità civile, quando:

  • i soggetti inquinatori siano stati identificati;
  • il danno sia concreto e quantificabile;
  • sia accertato il nesso causale tra la condotta dei primi e il verificarsi del danno.

[iv] Nella teoria economica, i costi ambientali sono fattori dello sviluppo dell’economia. Con la duplice premessa della limitatezza delle risorse naturali, il cui consumo incontrollato ne comporta l’irreversibile depauperamento, i costi ambientali si classificano in:

  • costi preventivi, finalizzati alla riduzione o eliminazione degli agenti inquinanti, quando si è in presenza di un danno eventuale, potenziale, in atto ma recuperabile;
  • costi riparatori, che si determinano quando l’evento inquinante è divenuto danno, ed è necessario porvi rimedio;
  • costi complessi, costituiti dalle due componenti preventiva e riparatoria.

[v] Si rinvia a Corte giust., Sez. III, sent. 4 marzo 2015, C-534-13 in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62013CJ0534

[vi] Ai sensi dell’art. 240, co.1, lett. i, del D. Lgs. 152 del 2016, le misure di prevenzione sono le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia.

[vii] Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2025, n. 07565

[viii] Si intendono misure di messa in sicurezza d’emergenza, ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente. Le richiamate condizioni di emergenza attengono gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l’esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio: – concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; – presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; – contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; – pericolo di incendi ed esplosioni.

[ix] Cons. Stato, Sez. IV, 04 agosto 2025, n. 06885; Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2021, n. 780; Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2015, n. 3449.

[x] Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2015, n. 3449.

[xi] Ai sensi dell’art. 240, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 152 del 2016, si definiscono concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’Allegato 5 del citato decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.

[xii] Cons. Stato, Sez. IV, 04 agosto 2025, n. 06885; Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6957 e 19 luglio 2023, n. 7072; Cass. Civ. Sez. Un., 1 febbraio 2023, n. 3077; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, ord. n. 21.

[xiii] Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2025, n. 07565

[xiv] Cons. Stato, Sez. IV, 19 settembre 2025, n. 07396; Cons. Stato, Sez. IV, 04 agosto 2025, n. 06885; Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2024, n. 7274; Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2020, n. 5372.

[xv] Nel caso di cui Cons. Stato, Sez. IV, 04 agosto 2025, n. 06885, a carico di Tizio non sussisteva l’obbligo di allertare, della presenza dei rifiuti interrati nel proprio fondo, le amministrazioni preposte, le quali ne avevano conoscenza sin dal 1986, avendo anche intrapreso misure di contrato al danno ambientale in essere.

[xvi] La scelta del legislatore italiano di normare in tal senso la posizione del proprietario incolpevole non si pone in contrasto con  il diritto europeo, fondato sulla la traslazione del costo ambientale da chi lo subisce (la collettività, tra cui il proprietario incolpevole) a chi lo genera, cioè il responsabile dell’inquinamento. Così si è espressa la Corte Giust. UE, Sez. III, 4 marzo 2015, n. 534, già citata. Ai sensi degli artt. 250 e 253 del D. Lgs. 152/2006, le spese sostenute dall’amministrazione restano garantite da un privilegio speciale immobiliare e da un onere reale che grava sul fondo, fino alla concorrenza del suo valore. Il proprietario, pur non essendo responsabile dell’inquinamento, può essere esposto alle conseguenze economiche indirette dell’intervento pubblico, nei limiti stabiliti dalla legge.

[xvii] Vedasi art. 244, co. 4, del D. Lgs. 152 del 2006.

[xviii] Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2025, n. 07565; Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5506.

[xix]  Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2025, n. 07442.

[xx] Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2025; 14 maggio 2024, n.4298; sez. VII, 2 aprile 2024, n.2997; sez. IV, 31 maggio 2021, n.4145

[xxi] Ai sensi dell’art. 240, co. 1, lett. p), del D. Lgs. 152 del 2006, la bonifica è costituita dall’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio.

[xxii] È doveroso precisare che, ai sensi dell’art. 242, co.1,  del D. Lgs. 152/2006,  al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. Ai sensi del successivo co. 6 dell’art. 242, se viene rilevato il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7. Pertanto, è corretto evidenziare che, in un crescendo della contaminazione, si diversificano gli obblighi a carico del responsabile dell’inquinamento, passando dalle misure di prevenzione all’attivazione delle operazioni di bonifica.

[xxiii] Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2019 n. 10, poi confermato in Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2025, n. 07565; 10 marzo 2025, n. 1961; 31 dicembre 2024, n.10516; 8 febbraio 2023, n. 1397.

[xxiv] Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, ord. nn. 21 e 25.

[xxv] R. Giovagnoli, Compendio di diritto amministrativo, Itaedizioni, Torino, 2025, 1143 e ss.

[xxvi] Trattasi di criteri di imputazione di derivazione eurounitaria, introdotti nel nostro ordinamento a seguito della procedura di infrazione n. 2007/4679 della Commissione U.E.: ha ritenuto che alcune parti della Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile del 2004 non fossero state correttamente recepite nel D. Lgs. 152/2006, che dava attuazione alla menzionata direttiva. Con l’art. 25 della L. 97 del 2013, il legislatore italiano ha diversificato il criterio di imputazione della responsabilità ambientale, distinguendo tra attività pericolose e attività non pericolose.

[xxvii] Ai sensi dell’art. 298 bis, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, la disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica:

  1. a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività- Attività pericolose;
  2. b) al danno ambientale causato da un’attività diversa da quelle elencate nell’allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo- Attività non pericolose.

[xxviii] TAR Veneto, Sez. IV, n. 458 del 2024.


Stampa articolo