IN POCHE PAROLE…

In materia di tutela dell’ambiente, le Regioni hanno la facoltà di adottare forme di protezione giuridica più restrittive rispetto ai livelli minimi uniformi definiti dallo Stato o dalle Conclusioni europee sulle migliori tecniche disponibili (BAT), in caso di situazioni particolari e criticità specifiche del territorio.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4648 del 9 giugno 2026, Pres. S. Martino, Est. G. Rotondo


Con la sentenza annotata, i Giudici di Palazzo Spada hanno  affermato che in materia di tutela dell’ambiente, dotata di valore “trasversale”, le Regioni hanno la facoltà di adottare forme di protezione giuridica più restrittive rispetto ai livelli minimi uniformi definiti dallo Stato o dalle BAT, ma solo se ciò sia richiesto da situazioni particolari e criticità specifiche del territorio.

L’ambiente come valore costituzionale

Grazie al costante lavoro della Corte Costituzionale, il concetto di ambiente ha assunto ormai il carattere della trasversalità, nel senso che sottende un interesse che si interconnette con altri interessi e con altre competenze, tra le quali è ricompresa la difesa del suolo. In altre parole, la nozione giuridica di ambiente ha subito una profonda evoluzione nell’elaborazione della Corte costituzionale

Da bene materiale unitario essa è progressivamente divenuta un valore costituzionale complesso, caratterizzato da una dimensione trasversale e funzionale, che permea numerosi settori dell’ordinamento e coinvolge una pluralità di competenze legislative e amministrative.

La tutela dell’ambiente, infatti, non coincide con una materia in senso tecnico, rigidamente delimitabile secondo il criterio della ripartizione delle competenze legislative di cui all’art. 117 Cost., bensì costituisce un interesse pubblico primario e unitario, suscettibile di interferire con una molteplicità di materie attribuite, a diverso titolo, allo Stato e alle Regioni. In particolare, la Corte costituzionale ha progressivamente chiarito che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella determinazione del livello minimo e uniforme di protezione ambientale, senza tuttavia escludere che le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, possano perseguire livelli di tutela più elevati, purché non venga compromessa l’unità del sistema nazionale.

Grazie all’elaborazione della  giurisprudenza costituzionale, l’ambiente, da bene materiale unitario, è progressivamente divenuto un valore costituzionale primario e trasversale, idoneo a permeare una pluralità di settori dell’ordinamento e a incidere sull’esercizio di competenze legislative e amministrative riconducibili a diversi livelli di governo.

La tutela dell’ambiente, infatti, non coincide con una materia in senso tecnico, rigidamente delimiabile secondo il criterio della ripartizione delle competenze legislative di cui all’art. 117 Cost., bensì costituisce un interesse pubblico primario e unitario, suscettibile di interferire con una molteplicità di materie attribuite, a diverso titolo, allo Stato e alle Regioni.

Sul punto, la Corte costituzionale ha progressivamente chiarito che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella determinazione del livello minimo e uniforme di protezione ambientale, senza tuttavia escludere che le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, possano perseguire livelli di tutela più elevati, purché non venga compromessa l’unità del sistema nazionale.

Così definita, la tutela ambientale non può collocarsi nella categoria delle materie in senso tecnico ex art. 117 e ss. della Costituzione, bensì rappresenta un parametro costituzionale che investe una pluralità di ambiti applicativi e di soggetti istituzionali, tra i quali le Regioni, lungo il circuito multilivello di competenza e di responsabilità in materia ambientale [i]. Allo Stato spettano le determinazioni che necessitano di una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale e, nell’ambito di essa, si possono muovere le Regioni [ii].

Successivamente, la Corte ha evidenziato che: «le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati. Con ciò, certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l’ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze”[iii].

La Corte Costituzionale ha precisato, inoltre, che “in presenza del carattere trasversale della normativa ambientale, che frequentemente si intreccia con materie di competenza regionale, non si determina una sottrazione della competenza residuale alle Regioni, le quali conservano poteri di intervento, purché esercitati in senso più restrittivo, con una tutela dell’ambiente più elevata, rispetto al livello minimo di tutela definito dallo Stato[iv].

Più recentemente, il carattere trasversale dell’ambiente è diventato ancora più intenso quando la Corte Costituzionale ha affermato che la potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, co.2, lettera s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario [v]. Nel 2024 la Corte Costituzionale ha riconosciuto alla materia tutela dell’ambiente [e] dell’ecosistema i tratti propri di una competenza legislativa trasversale, governata dall’elemento teleologico, il cui dispiegarsi lascia agevolmente prefigurare possibili interferenze rispetto all’esercizio di competenze legislative spettanti alle Regioni [vi].

Da ultimo, la Corte Costituzionale, richiamando la propria e consolidata giurisprudenza che riconduce alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti, ha osservato che si tratta di materie che assumono, per la loro natura trasversale, carattere prevalente, tale da influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano [vii].

Sul piano legislativo, il ruolo della Regione è stato ridefinito a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 che, a sua volta, ha introdotto nel testo dell’articolo 195, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) un nuovo comma 5-bis che ha esteso la competenza in subiecta materia anche alle Regioni.

Pur riservando allo Stato il compito di adottare norme tecniche di gestione dei rifiuti, la novella legislativa avrebbe esteso tale competenza anche alle Regioni, in armonia con l’elaborazione della Corte Costituzionale.

Di converso, non è stato accolto un diverso indirizzo interpretativo, ad avviso del quale le Regioni hanno titolarità di adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più circoscritte e restrittive – rispetto a quelle statali- soltanto al ricorrere di situazioni particolari del loro territorio, debitamente illustrate e motivate nel relativo provvedimento regionale. Così ricostruito, le Regioni svolgerebbero una funzione supplente dello Stato.

I principi della competenza regionale 

Una volta affermato il ruolo delle Regioni, è stato necessario stabilire i principi di regolazione della relativa competenza nel rispetto dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., che attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva. È stato, così, ricostruito il quadro generale delle funzioni amministrative riservate alle Regioni secondo la Costituzione ed esaminare i cambiamenti intervenuti con la riforma del Titolo V del 2001.

Come noto, la potestà regionale è regolata dai principi di sussidiarietà e adeguatezza.

La sussidiarietà implica un meccanismo di intervento istituzionale generalmente identificato con l’ente comunale, rispetto al quale si attivano i diversi livelli di governo in base alla portata dell’interesse pubblico da tutelare e delle risorse necessarie ad assicurare l’esercizio unitario dell’azione di governo [viii].

In materia ambientale, il principio di sussidiarietà è oggetto dell’art. 3-quinquies, comma 3, del Codice dell’ambiente, che recita: «Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell’azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell’entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati». Pertanto, alle Regioni è riconosciuta, quale livello macro-territoriale più adeguato, la facoltà di adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente anche più restrittive di quelle stabilite dallo Stato, in presenza di situazioni particolari a livello territoriale.

Corollario del principio di sussidiarietà è quello di adeguatezza: consente l’identificazione del livello di governo maggiormente appropriato alla trattazione di una determinata problematica ambientale. L’esperienza rivela che l’esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale richiedono una competenza tecnico-specialistica elevata che, talvolta, gli enti locali non possiedono. La conseguenza è l’attivazione dello spostamento della competenza amministrativa verso il centro di governo in grado di garantire, sul piano effettuale, la tutela ambientale; solitamente, il livello di governo individuato corrisponde alla sfera di interesse da tutelare e alla comunità e spazio geografico di riferimento.

I principi della sussidiarietà e della adeguatezza introducono dinamicità nell’ordine delle attribuzioni istituzionali, conferendo flessibilità di azione pubblica rispetto al fine di tutela nei limiti prestabiliti dall’ordinamento.

Un primo ordine di limiti all’intervento regionale risiede nella relativa proporzionalità rispetto alla fattispecie da regolare; sul piano provvedimentale, inoltre, occorre formulare una adeguata motivazione delle esigenze di salvaguardia della salute e dell’ecosistema locale.

Un secondo ordine di limiti è costituito dai principi di concorrenza e di libertà di iniziativa economica. L’art. 41 della Costituzione stabilisce che l’iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

È stato, infatti, sostenuto che la disciplina restrittiva regionale non dovrebbe tradursi in una rigidità del mercato e in un aggravio di oneri, costi ed adempimenti a carico delle imprese. In caso contrario, si altererebbe la concorrenza in condizioni di parità nel segmento del mercato interessato e si danneggerebbe la libertà economica degli operatori del settore.

Le B.A.T. 

Rispetto al trattamento dei rifiuti, l’azione dello Stato trova un parametro di esercizio nelle B.A.T. elaborate in sede europea e contenute nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

BAT è l’acronimo di Best Avaible Techniques, riferendosi alle migliori tecniche disponibili:

  • Best per esprimere lo strumento più efficace nel raggiungere un elevato livello generale di protezione dell’ambiente nel suo insieme;
  • Available affinché l’individuazione del sopra citato strumento sia formulata su scala da attuare nel settore industriale interessato, in condizioni economicamente e tecnicamente sostenibili, al fine di bilanciare i vantaggi con i costi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicato o prodotto nell’Unione, purché l’operatore economico possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
  • Techniques, che attiene al contenuto altamente tecnico delle BAT, dato che occorre considerare la tecnologia impiegata in un determinato processo di trattamento dei rifiuti; e, ancora, il modo in cui l’impianto è progettato, costruito, mantenuto, gestito e dismesso.

L’elaborazione delle BAT si basa su un approccio integrato e dialogico tra gli attori istituzionali, economici e sociali, finalizzato al riesame e all’aggiornamento dei documenti di riferimento. Infatti, la Commissione europea, a tal fine, organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la salute umana o la protezione ambientale, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione,  con l’obiettivo di disporre di un ciclo di revisione dei documenti di riferimento delle BAT di otto anni, dando la priorità ai documenti che hanno il più alto potenziale di migliorare la protezione della salute umana o dell’ambiente. Esse rappresentano, dunque, le migliori soluzioni tecniche disponibili [ix] per garantire un elevato livello di protezione ambientale, ottimizzando le materie prime e riducendo le emissioni di inquinanti.

Sul piano applicativo, i parametri formalizzati nelle BAT rappresentano livelli standard e uniformi, valutati ed elaborati in sede europea tenendo conto del necessario contemperamento tra le esigenze della produzione e quelle di tutela dell’ambiente e della salute, così configurando la regola generale nel sistema delle fonti di regolazione del trattamento dei rifiuti. In sede europea è stato, inoltre, precisato che è possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell’ambiente. Salvo diversa indicazione, le conclusioni europee sulle BAT sono generalmente applicabili.

Il principale fine delle BAT è la riduzione delle emissioni prodotte dagli impianti di trattamento rifiuti in una visione di tutela globale dell’ambiente. Non a caso, le BAT disciplinano anche altre questioni ambientali: l’efficienza energetica, l’efficienza delle risorse (consumo di acqua, riutilizzo e recupero dei materiali), la prevenzione degli incidenti, rumore, odore e gestione dei residui. Si evidenzia, dunque, come l’applicazione delle BAT svolga un importante ruolo nella disciplina di tutte le fattispecie considerate, funzionalmente collegato al raggiungimento degli obiettivi della politica europea ambientale.

Sul piano statale, le BAT costituiscono il perimetro di delimitazione dell’intervento degli attori istituzionali interni, nei seguenti termini.

In primo luogo, l’azione statale non può elaborare standard di tutela ambientale inferiori a quelli già elaborati a livello europeo. Dunque, vige in tal senso un divieto in pejus a carico della normativa statale rispetto alle BAT.

In secondo luogo, l’efficacia conformativa delle “Conclusioni” sulle BAT non costituisce un vincolo assoluto per l’autorità statale: quest’ultima può discostarsene, al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi di elevata protezione dell’ambiente. La facoltà di derogare alle BAT è ammessa se ricorre l’esigenza di una maggiore tutela rispetto alle peculiarità e alle caratteristiche della situazione concreta.

Inoltre, gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento delle procedure e delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione quando sono coinvolti più autorità competenti o più gestori oppure è concessa più di un’autorizzazione, al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura[x]. Infatti, le conclusioni sulle BAT forniscono alle autorità nazionali le basi tecniche per stabilire le condizioni in base alle quali rilasciare l’autorizzazione agli impianti di trattamento rifiuti, con ciò garantendo la conformità ai requisiti di prevenzione e riduzione dell’inquinamento (IPPc) di cui al D.Lgs n. 152 del 2006. Le procedure di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali devono essere avviate e concluse, con l’adeguamento degli impianti, entro il quadriennio decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT[xi].

Tutto ciò giustifica l’adozione, sul piano interno, di misure più restrittive rispetto alle BAT in grado di intensificare la tutela dell’ambiente. Premettendo, dunque, la diretta titolarità delle Regioni, come sopra anticipato, è ammissibile che una delibera regionale introduca norme di maggiore dettaglio rispetto alle BAT europee, dato che il sistema normativo multilivello si struttura attorno alla scelta più appropriata in relazione alle migliori tecniche disponibili e alla situazione concreta.

Sul piano regionale, è riconosciuta alle Regioni la facoltà di derogare alle BAT, quali vere e proprie prescrizioni rigidi, al ricorrere dei seguenti elementi di configurazione: due di contenuto positivo e uno di carattere negativo. I primi attengono ad una migliore risposta in termini di efficacia a fronte della lesione a carico del bene ambiente ed una migliore aderenza alle caratteristiche del caso particolare. Il secondo riguarda il divieto di introdurre un sistema di tutela ambientale di efficacia inferiore rispetto a quello europeo.

Le BAT sono obbligatorie per tutte le attività industriali rientranti nell’ambito della Direttiva 2010/75/UE e non devono rappresentare per l’autorità competente delle semplici linee-guida, costituendo invece la regola generale, dotata di efficacia conformativa e finalizzata – secondo la Commissione Europea – ad agevolare la creazione di condizioni di parità nell’UE, che garantiscano un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente.

La tutela regionale per il trattamento dei rifiuti

In generale, la legge statale riconosce la titolarità di funzioni amministrative alle Regioni in materia di tutela ambientale. L’art. 3 quinquies – dedicato ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione – del Codice dell’Ambiente stabilisce che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano “possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti una arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali”.

In riferimento al trattamento dei rifiuti, va osservato che il sistema nazionale ne consente lo svolgimento previo rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Si tratta del provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) di cui al Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, relativa alle emissioni industriali, e alle prestazioni ambientali associate alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT)[xii].

L’autorità competente al rilascio dell’AIA è identificata, in base all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, nella “pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome”. Pertanto, spetta alla legge regionale l’individuazione dell’amministrazione territoriale competente in materia di Autorizzazione integrata ambientale.

Così individuata, l’autorità competente (ad esempio, la Provincia individuata dalla legge regionale) deve definire le condizioni di approvazione dell’attività assumendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT. La medesima autorità deve altresì occuparsi dell’istruttoria, del contenuto prescrittivo dell’autorizzazione, nonché delle condizioni da imporre in caso di mancanza di una specifica conclusione europea su un particolare profilo e anche del riesame dell’autorizzazione, sempre tenendo conto delle conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate [xiii].

In riferimento alla gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuto, spetta allo Stato fissarne la relativa disciplina normativa [xiv]. In assenza della stessa, è attribuito alle Regioni il potere di disciplinare comunque tali aspetti, con l’obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi [xv]. Questa disposizione deve essere interpretata e applicata alla luce dei principi generali della materia, e segnatamente dell’art. 3-quinquies del Codice dell’Ambiente [xvi].

Ne discende che la Regione può legittimamente dettare una disciplina tecnica di maggior dettaglio per il trattamento dei rifiuti, volta a innalzare gli standard di tutela e orientare l’esercizio delle funzioni amministrative provinciali in sede di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), e “adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive […] qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio”.

Ad avviso del Consiglio di Stato [xvii], l’autorità competente può adottare prescrizioni più restrittive rispetto a quelle dettate dalle BAT nei seguenti casi:

i) quando uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale riconosca la necessità di applicare misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili (art. 29-septies, D.Lgs. 152/2006);

ii) con riferimento all’individuazione dei valori limite di emissione, che l’autorità competente può fissare in modo più stringente rispetto a quanto previsto dalle BAT, qualora l’imposizione di limiti più severi sia resa necessaria da uno strumento di pianificazione ambientale oppure lo richieda il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui l’installazione è ubicata o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’AIA (art. 29-sexies, comma 4 ter, D.Lgs. 152/2006);

iii) con riferimento al potere di introdurre, da parte dell’autorità competente, ulteriori condizioni specifiche rispetto a quelle previste dalle BAT, qualora giudicate opportune in funzione del raggiungimento degli obiettivi dell’AIA (art. 29-sexies, comma 9, D.Lgs. 152/2006).

Questa triade casistica è espressione degli insegnamenti della Corte Costituzionale: in presenza del carattere trasversale della normativa ambientale, che frequentemente si intreccia con materie di competenza regionale, non si determina una sottrazione della competenza residuale alle Regioni, le quali conservano poteri di intervento, purché esercitati in senso più restrittivo, con una tutela dell’ambiente più elevata, rispetto al livello minimo di tutela definito dallo Stato[xviii].

Completa il quadro normativo l’art. 208 del D.Lgs. 152/2006. La norma, con riferimento alla possibilità di “installazione di nuovi impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti, anche pericolosi”, attribuisce alla Regione o “all’autorità da essa delegata” l’onere di specificare le garanzie finanziarie da richiedere (lett. c) e individua in questi due enti, i soggetti a favore dei quali debbono essere prestate dette garanzie [xix].

Conclusioni

La posizione del Consiglio di Stato ribadisce con fermezza la lettura costituzionalmente orientata della tutela ambientale, facilmente declinabile in ogni sua espressione e contro ogni lesione a suo carico, ben oltre l’oggetto di cui al caso concreto. In tale cornice normativa, può ritenersi valorizzato l’indirizzo interpretativo secondo cui la disciplina regionale può prevedere misure più stringenti -rispetto alla disciplina statale e a quella europea – a tutela dell’ambiente, e non limitarsi  ad adottare delle mere indicazioni di carattere organizzativo-procedurale, di cui le Province sono destinatarie in base alla articolazione dei centri di governo nel nostro ordinamento.


dott.ssa Lucia Firino


[i] Nella ricostruzione della tutela ambientale nella sua trasversalità è stato fondamentale il percorso di approfondimento, tuttora in atto, della Corte Costituzionale che già nella sentenza n. 407 del 2002, ha ritenuto che la tutela dell’ambiente non configura una materia in senso stretto, trattandosi piuttosto di un valore costituzionalmente protetto, integrante una materia trasversale, così individuando un interesse che si interconnette con altri interessi e con altre competenze, tra le quali è ricompresa la difesa del suolo (in questo senso, sentenze n. 83 del 2016, n. 109 del 2011, n. 341 del 2010 e n. 232 del 2009). In tal senso, la tutela ambientale non può collocarsi nella categoria delle materie in senso tecnico, bensì rappresenta un parametro costituzionale che investe una pluralità di ambiti applicativi. Nelle successive sentenze n. 307 e 331 del 2003, la Corte conferma la propria ricostruzione della tutela ambientale costituente un compito dello Stato di portata trasversale che investe altre competenze, anche regionali.

[ii] Corte Costituzionale, sentenza n. 407 del 2002.

[iii] Corte Costituzionale, sentenza n. 61 del 2009.

[iv] Corte Costituzionale, sentenza n. 187 del 2011.

[v] Corte Costituzionale, sentenza n. 160 del 2023.

[vi] Corte Costituzionale, sentenza n. 16 del 2024.

[vii] Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 2025.

[viii] Interessante la lettura di F. Carinci, Il principio di sussidiarietà verticale nel sistema delle fonti, in www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/1132.pdf

[ix] Queste tecniche sono dettagliate nei documenti di riferimento, noti come BREFs, che vengono aggiornati periodicamente per riflettere le innovazioni tecnologiche.

[x] Art. 5 della DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

[xi] Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 7208 del 22 agosto 2024.

[xii] Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Indicazioni operative per la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, in https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/Comunicazione/IndicazioniOperativeAIA

[xiii] Ai sensi degli artt. 29 bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

[xiv] Art. 195, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 152/2006 riserva allo Stato la competenza sulla “indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuto”. Con tale disposizione lo Stato, in coerenza con la possibilità di introdurre una disciplina più rigorosa di quella dettata dalle BAT europee, ha riservato a sé stesso il potere di introdurre disposizioni precettive e non solo di mero indirizzo con riferimento alle norme tecniche per la gestione dei rifiuti. In altre parole, la norma, pur riferendosi testualmente a “criteri” non attribuisce allo Stato un mero potere di indirizzo, ma una competenza prescrittiva in materia di norme tecniche per la gestione dei rifiuti. Tale interpretazione trova conforto: a) nell’elemento letterale – sistematico: le esigenze di unitarietà, compiutezza e coordinamento non troverebbero mai soddisfazione, se lo Stato non avesse facoltà prescrittive, ma soltanto programmatorie; b) nel dato normativo europeo, che consente agli Stati membri l’adozione di soluzioni tecniche più rigorose, rispetto a quelle previste dalle BAT; ) nella sistematica del codice dell’ambiente, che riconosce in più occasioni la possibilità per gli enti di adottare forme di tutela più restrittive, ove richiesto dal territorio (cfr. art. 3 quinquies d.lgs. n. 152/2006); d) nel dato storico degli interventi statali in subiecta materia, che hanno comportato l’introduzione di norme specifiche e di dettaglio, di natura prescrittiva, come dimostrano i decreti ministeriali via via adottati (v. per tutti, il decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2022, pubblicato in Gazz. Uff., 11 agosto 2022, n. 187); e) nella coerenza dell’ordinamento interno, che, in assenza del potere prescrittivo dello Stato, rimarrebbe di fatto privo di un organo con poteri di regolamentazione tecnica della materia.

T.a.r. per la Lombardia, con la sentenza n. 2333 del 29 luglio 2024.

[xv] Art. 195, comma 5-bis, del D. Lgs. 152/2006.

[xvi] In tal senso, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4648 del 9 giugno 2026.

[xvii] Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4648 del 9 giugno 2026.

[xviii] Corte Costituzionale, sentenza n.187 del 2011.

[xix] Per la  ricostruzione del quadro normativo vedi T.a.r. per la Lombardia, sentenza n. 2333 del 29 luglio 2024.


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