IN POCHE PAROLE …

Per introdurre la IA, la tecnologia è indispensabile ma non basta, occorre  anche una gestione consapevole


REGOLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024


È noto che l’intelligenza artificiale è ormai entrata stabilmente nell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche anche locali, che la stanno progressivamente utilizzando per supportare la redazione di atti amministrativi, l’analisi documentale, la gestione delle informazioni, la comunicazione istituzionale e, più in generale, l’organizzazione del lavoro.

La diffusione dell’IA generativa ha indotto molte amministrazioni ad avviare progetti di digitalizzazione, spesso nella convinzione che l’adozione di nuovi strumenti possa, di per sé, determinare un immediato incremento dell’efficienza amministrativa.

L’esperienza maturata fin ora induce, tuttavia, a una valutazione diversa, di certo più realistica. Salvo alcune esperienze particolarmente virtuose, i risultati conseguiti non appaiono ancora proporzionati alle aspettative. In molti enti permane un diffuso scetticismo, alimentato dalla percezione che l’intelligenza artificiale non abbia prodotto i benefici annunciati o che, addirittura, abbia introdotto ulteriori elementi di complessità nell’attività degli uffici.

La domanda che molti amministratori e dipendenti si pongono – se l’intelligenza artificiale sia davvero utile – è tutt’altro che infondata.

La risposta, tuttavia, non riguarda, come ovvio, la qualità degli strumenti tecnologici quanto la capacità delle amministrazioni di governarne l’impiego.

L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) rappresenta un passaggio fondamentale nella disciplina dell’intelligenza artificiale. Il legislatore europeo ha scelto un approccio che non si limita a regolamentare i sistemi di IA sotto il profilo tecnico, ma introduce un modello di governance fondato sulla gestione del rischio, sulla trasparenza, sulla responsabilità e sul controllo umano. È una scelta che interessa direttamente anche gli enti locali. L’utilizzo dell’IA diventa parte integrante dell’organizzazione amministrativa e, come tale, deve essere governato attraverso procedure interne, individuazione delle responsabilità, valutazione dei rischi e formazione continua del personale. In altre parole, il legislatore europeo ricorda alle pubbliche amministrazioni un principio che il diritto amministrativo conosce da sempre: l’innovazione non elimina la responsabilità, ma impone una migliore organizzazione.

Uno degli errori più frequenti che le amministrazioni possono commettere è introdurre strumenti di intelligenza artificiale senza una preventiva strategia organizzativa. Prima della scelta della tecnologia è indispensabile definire gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 5 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ossia rilevanti, specifici e misurabili, orientati al miglioramento della qualità dei servizi, temporalmente definiti, coerenti con le risorse disponibili, commisurati alle reali priorità dell’ente e formulati in modo da consentire una valutazione fondata su criteri oggettivi.

Se la “governance” rappresenta il primo pilastro dell’innovazione, la formazione costituisce il secondo elemento imprescindibile. Nessun sistema di intelligenza artificiale, per quanto evoluto, è in grado di migliorare la qualità dell’azione amministrativa se gli operatori non possiedono le competenze necessarie per utilizzarlo in modo corretto. Occorre sviluppare una vera cultura dell’intelligenza artificiale, insegnando ai dipendenti pubblici a formulare correttamente le richieste ai sistemi generativi, a verificare criticamente le informazioni ricevute, a riconoscere errori, bias e cosiddette ‘allucinazioni’, a tutelare dati personali e informazioni riservate e a comprendere quando sia necessario disattendere il suggerimento dell’algoritmo. L’intelligenza artificiale assiste il funzionario, ma non ne sostituisce il giudizio, né attenua la responsabilità connessa all’adozione dell’atto amministrativo.

Ogni processo di innovazione incontra inevitabilmente resistenze. Quando l’introduzione dell’intelligenza artificiale avviene senza una preventiva attività di comunicazione interna, senza regole condivise e senza un percorso formativo adeguato, il rischio di fallimento aumenta sensibilmente. Gli investimenti effettuati producono così un utilizzo marginale delle piattaforme, mentre gli uffici continuano a operare secondo modalità tradizionali.

La diffusione dell’intelligenza artificiale non costituisce una questione riservata esclusivamente ai servizi informatici, ma coinvolge direttamente gli organi di governo dell’ente. Sindaci, presidenti di provincia, assessori e giunte sono chiamati a definire l’indirizzo strategico della trasformazione digitale, individuando le priorità, destinando adeguate risorse economiche e verificando che l’innovazione sia coerente con gli obiettivi di efficacia, efficienza e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

La fase dell’entusiasmo iniziale nei confronti dell’intelligenza artificiale sembrerebbe ormai superata. Si apre ora una stagione più matura, nella quale le amministrazioni sono chiamate a trasformare la sperimentazione in organizzazione stabile. L’intelligenza artificiale non deve essere considerata un fine, né un semplice simbolo di modernità. È uno strumento che produce valore soltanto quando viene inserito all’interno di un sistema amministrativo consapevole, governato e responsabile. La vera sfida non consiste nell’acquistare la piattaforma più avanzata, ma nel costruire un’amministrazione capace di utilizzare l’innovazione senza rinunciare ai principi fondamentali dell’azione pubblica: legalità, imparzialità, trasparenza, responsabilità e tutela dell’interesse pubblico. Solo attraverso una governance efficace, una pianificazione accurata e un investimento continuo sulle competenze delle persone l’intelligenza artificiale potrà trasformarsi da semplice innovazione tecnologica a reale fattore di modernizzazione della pubblica amministrazione locale.

Giuseppe Panassidi, avvocato in Verona

 

 

 

 

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