IN POCHE PAROLE …

Accesso agli atti di gara: per oscurare l’offerta serve una decisione espressa della stazione appaltante, mentre non è sufficiente la mera pubblicazione dell’offerta con le parti oscurate. 


Consiglio di Statoi, AP, sentenza 9 sett. 2026, n. 8. Pres. Mariuotti, Rel. Caringella


Il caso 

La controversia ha ad oggetto la richiesta di accesso della seconda classificata, alla quale era stata resa disponibile l’offerta tecnica dell’aggiudicataria con alcune parti oscurate, senza una specifica decisione della stazione appaltante sulle ragioni  dell’oscuramento.

La questione trattata dall’Adunanza plenaria con la sentenza annotata è fondamentale: la pubblicazione dell’offerta con gli omissis può, da sola, equivalere a una decisione dell’amministrazione e far decorrere il termine abbreviato per il ricorso?

L’Adunanza plenaria n. 8/2026 chiarisce quando si applica il rito “super-accelerato” previsto dal nuovo Codice dei contratti


Come noto, la digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici ha innovato non soltanto il modo in cui vengono gestite le gare, ma anche le modalità con le  quali i concorrenti possono conoscere gli atti della procedura.

In particolare, uno degli aspetti innovati riguarda l’accesso alle offerte presentate dagli operatori economici  e, quindi, il non sempre semplice bilanciamento del rapporto tra trasparenza, tutela dei segreti tecnici e commerciali e diritto del concorrente a conoscere gli atti per valutare un’eventuale impugnazione, ossia diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Ed è proprio su questo profilo che è intervenuta recentemente l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la suddetta pronuncia 8/2026,  fornendo un chiarimento di particolare interesse per il RUP e, più in generale, per gli uffici gare delle pubbliche amministrazioni.

La questione, come ovvio, non è soltanto processuale. La decisione richiama infatti l’attenzione delle stazioni appaltanti su un passaggio molto concreto: la corretta gestione degli adempimenti informativi al momento della comunicazione dell’aggiudicazione.

Il punto di partenza per approfondire questo aspetto è l’articolo 36 del Codice dei contratti, che ha profondamente innovato la disciplina dell’accesso agli atti delle procedure di affidamento.

Il richiamato articolo 36 collega, infatti, l’accessibilità di una serie di documenti della gara alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, in modo da rendere più rapido il confronto tra amministrazione e concorrenti, evitando per quanto possibile il tradizionale susseguirsi di istanze di accesso, risposte dell’amministrazione e successivi contenziosi.

La disciplina assume particolare rilievo (solo) quando l’offerta contiene informazioni che l’operatore economico considera riservate perché riconducibili a segreti tecnici o commerciali. In questo caso, la stazione appaltante è chiamata a svolgere una valutazione che non può essere meramente formale ma sostanziale,  essendo chiamata a esaminare le richieste di oscuramento e assumere una decisione motivata  sulla loro fondatezza.

Ed è proprio il corretto svolgimento di questi passaggi a essere centrale nella recente pronuncia dell’Adunanza plenaria.

La decisione del Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, l’Adunanza plenaria ha chiarito che il particolare rito previsto dall’articolo 36, comma 4, del Codice dei contratti ha carattere eccezionale, ragione per cu, secondo le regole ermeneutiche, non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Per il Consiglio di Stato, il rito speciale “super-accelerato” trova applicazione quando la stazione appaltante, insieme alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, abbia correttamente assolto gli obblighi informativi previsti dall’articolo 36, dando anche conto delle decisioni adottate sulle eventuali richieste di oscuramento.

Quando, invece, tali obblighi non vengono sostanzialmente rispettati, torna ad applicarsi la disciplina generale dell’accesso prevista dall’articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

Il principio è importante perché mette in relazione due aspetti che, nella pratica degli uffici, potrebbero apparire distinti: la corretta gestione amministrativa dell’accesso e il successivo regime processuale.

Conclusioni

Il messaggio che emerge dalla pronuncia è piuttosto chiaro: la digitalizzazione non elimina la responsabilità dell’amministrazione nella gestione del procedimento. In altre parole, non basta che i documenti siano presenti su una piattaforma o che sia stata inviata la comunicazione dell’aggiudicazione. Ma occorre verificare che gli adempimenti previsti dal Codice siano stati effettivamente e correttamente eseguiti.

Sotto l’aspetto operativo, questo significa che gli uffici gare devono prestare particolare attenzione anche alla fase immediatamente successiva all’aggiudicazione. In questa fase, infatti, devono essere coordinate tre esigenze:

– consentire ai concorrenti di conoscere gli atti nei termini previsti dal Codice;

– proteggere le informazioni per le quali esistano effettive ragioni di riservatezza;

–  rendere conoscibili le decisioni assunte dall’amministrazione sulle richieste di oscuramento.

Una gestione incompleta di questi importanti passaggi potrebbe produrre conseguenze anche sul successivo contenzioso.

Un altro aspetto da tenere presente riguarda le richieste con cui gli operatori economici qualificano alcune parti dell’offerta come riservate.

Per l’ufficio pubblico la presenza di una richiesta di oscuramento non dovrebbe tradursi automaticamente nella sottrazione dei documenti all’accesso.

La stazione appaltante è chiamata a compiere una propria valutazione; più in particolare, non dovrebbe diventare un automatismo ma un procedimento da concludersi con uno specifico provvedimento motivato.

È un principio che trova conferma anche nella recente giurisprudenza amministrativa. Ex multis, si richiama la pronuncia del  TAR Calabria, Reggio Calabria (sent. 16 giugno 2026, n. 464), con la quale è stato affermato che, per sottrarre all’accesso informazioni relative a segreti tecnici o commerciali o a contenuti altamente tecnologici, non è sufficiente la semplice esistenza di un accordo di riservatezza tra aggiudicatario e produttore, essendo necessaria, invece, un’autonoma valutazione della stazione appaltante e la motivazione specifica delle ragioni dell’eventuale oscuramento.

La stessa pronuncia ha inoltre riconosciuto che il concorrente può accedere all’offerta tecnica dell’aggiudicatario quando la documentazione sia necessaria alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante, senza dover anticipare specifici motivi di ricorso.

Conclusioni

La conseguenza pratica delle recenti decisioni può essere sintetizzata in un principio organizzativo semplice: la fase dell’accesso deve essere gestita come una vera fase del procedimento di gara e non come un adempimento successivo o meramente documentale.

Prima della comunicazione dell’aggiudicazione è quindi opportuno che il RUP e l’ufficio competente abbiano verificato quali documenti devono essere resi disponibili, se siano state presentate richieste di oscuramento e quale decisione sia stata assunta su ciascuna di esse.

Particolare attenzione merita la motivazione. Se viene riconosciuta l’esistenza di informazioni effettivamente riconducibili a segreti tecnici o commerciali, la decisione dovrebbe consentire di comprendere perché, nel caso concreto, quelle informazioni meritino protezione. Allo stesso modo, quando l’amministrazione non ritenga fondata la richiesta dell’operatore economico, la relativa decisione deve inserirsi correttamente nel meccanismo previsto dall’articolo 36.

Non si tratta soltanto di una cautela utile in caso di ricorso. Una gestione ordinata e corretta di questa fase permette di ridurre richieste successive, interlocuzioni con gli operatori e contenziosi sull’accesso, con un vantaggio anche in termini di tempo per gli uffici.

Checklist per le amministrazioni

Alla luce della sentenza dell’Adunanza plenaria, prima di completare gli adempimenti conseguenti all’aggiudicazione può essere utile verificare:

  • se sono state individuate tutte le richieste di oscuramento presentate dagli operatori;
  • se ciascuna richiesta è stata effettivamente valutata dalla stazione appaltante;
  • se la decisione è adeguatamente motivata;
  • se sono stati individuati con precisione i documenti o le parti di documento eventualmente sottratti alla conoscibilità;
  • se gli obblighi informativi previsti dall’articolo 36 sono stati assolti contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione;
  • se quanto comunicato ai concorrenti corrisponde effettivamente alla documentazione resa disponibile attraverso la piattaforma.

Sono verifiche semplici, ma possono diventare decisive.

La sentenza dell’Adunanza plenaria n. 8/2026 offre agli enti locali un’indicazione che va oltre la specifica questione processuale affrontata dal giudice.

Nel nuovo sistema digitale degli appalti, tempi, accessibilità degli atti e decisioni sull’oscuramento sono parti di un unico processo.

Il messaggio è chiaro: la tecnologia semplifica la trasmissione dei documenti, ma non sostituisce l’attività amministrativa.

Per il RUP e per l’ufficio gare resta quindi essenziale verificare che dietro ogni oscuramento vi sia una decisione effettiva dell’amministrazione e che, al momento dell’aggiudicazione, tutti gli adempimenti previsti dal Codice siano stati correttamente coordinati.

È proprio su questi passaggi, apparentemente operativi, che può giocarsi la regolarità della fase successiva alla gara e, come dimostra la recente decisione dell’Adunanza plenaria, anche la disciplina dell’eventuale contenzioso.

 

avv. Giuseppe Panassidi

 


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