IN POCHE PAROLE …

Al fine della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, occorre accedere all’interpretazione più ampia possibile di “pubbliche amministrazioni”, comprendendo anche le nozioni di “amministrazioni aggiudicatrici”, di “enti aggiudicatori” o di “soggetti aggiudicatori”.

Tar Veneto, sezione prima, sentenza n. 434 del 2 aprile 2021 – Presidente Filippi, relatore Dallari

A margine

Un’impresa, operante nel campo dei servizi assicurativi, viene esclusa da una gara perché ritenuta carente dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal bando.

Secondo la stazione appaltante solo due dei tre contratti indicati dalla concorrente risultano resi nei confronti di una “pubblica amministrazione”. Il terzo contratto non viene preso in considerazione perché svolto nei confronti di una società privata, seppur a capitale integralmente pubblico.

La sentenza

Della locuzione “pubbliche amministrazioni” va data un’interpretazione lata. La definizione non è solo quella riportata all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ma ne esiste una molto più ampia, prevista dalla normativa nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica, di recepimento della disciplina comunitaria di cui al regolamento (UE) n. 549/2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione Europea.

In particolare, la L. n. 196/2009 dispone che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica per “amministrazioni pubbliche” si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici in appositi elenchi approvati dall’Istat con proprio provvedimento. Tale provvedimento prescinde totalmente dalla natura giuridica pubblica o privata dei soggetti interessati, e dà prevalenza alle fonti di finanziamento pubbliche (ricomprendendo pertanto anche una molteplicità di persone giuridiche private (TAR Veneto, Sez. I, sentenza n. 428/2021).

Questo tesi vale anche per le società in house che costituiscono in realtà articolazioni in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promanano.

Nel caso in esame, il disciplinare ha previsto quale requisito di capacità tecnica e professionale l’aver eseguito tre contratti in favore delle “pubbliche amministrazioni”, senza tuttavia dettarne un’apposita definizione e senza specificare a quale nozione di pubblica amministrazione, tra quelle rinvenibili nell’ordinamento, fare riferimento.

A fronte di tale incertezza e in applicazione dei criteri ermeneutici in materia di contratti pacificamente applicabili ai bandi di gara, l’Amministrazione avrebbe dovuto accedere ad un’interpretazione più ampia, comprendendo pertanto anche le nozioni di “amministrazioni aggiudicatrici”, di “enti aggiudicatori” o di “soggetti aggiudicatori” di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), e), e f), del d.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, in base all’art. 83, co. 2, del Codice, la limitazione dell’esperienza dei concorrenti ai soli servizi prestati in favore delle “pubbliche amministrazioni” in senso stretto è priva di giustificazione di ordine logico, tecnico e giuridico, rispetto alle prestazioni previste dal lotto, le quali non presentano dei profili distintivi a seconda che siano rese in favore di un soggetto pubblico o privato.

Il ricorso viene quindi accolto e il provvedimento di esclusione annullato.

Stefania Fabris


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