In una gara con il criterio dell’OEPV, il RUP ha una competenza residuale che comprende anche l’esclusione delle offerte conseguente alla preliminare attività di valutazione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis.

Tar Lazio, Roma, sez. III quater, sentenza 27 aprile 2017 n. 4951, Presidente e Estensore Sapone

A margine

Nella vicenda, un RTI partecipa ad una procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/5016, per l’affidamento del servizio integrativo nella gestione di due comunità psichiatriche con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) venendo escluso dal RUP, in sede di esame della documentazione amministrativa.

In particolare, l’esclusione è basata sulla circostanza che l’offerta presentata dal RTI, una volta depurata delle attività ultronee ed estranee offerte dallo stesso, non poteva assicurare lo svolgimento del servizio nella percentuale del 60% da parte della mandataria e del 40%, per l’attività non sanitaria, da parte della mandante.

Pertanto il RTI impugna l’esclusione davanti al Tar lamentando l’incompetenza del RUP sia nella emanazione degli atti impugnati, sia ad adottare la determinazione di esclusione.

Il Tar ritiene il motivo palesemente infondato.

Al riguardo, in linea con quanto dedotto dall’amministrazione, il Collegio osserva che:

a) l’art.31, c. 3, del d.lgs. n. 50/2016 prevede che “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”;

b) trattasi di una competenza residuale che comprende anche l’esclusione delle offerte conseguente alla preliminare attività di valutazione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, non potendo tale compito essere assolto dalla Commissione giudicatrice che nelle gare, come quella oggetto del contenzioso, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’OEPV, è chiamata a valutare le offerte sotto gli aspetti tecnici ed economici;

c) tale interpretazione è stata suffragata dalle Linee Guida formulate dall’Autorità Anticorruzione secondo cui il RUP è chiamato a controllare la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti e ad adottare le determinazioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

d) poiché nella vicenda in esame l’esclusione dell’offerta del RTI dalla procedura di gara è stata disposta a seguito della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, ne discende che quest’ultimo era legittimato ad adottare la contestata esclusione.

Pure da rigettare è il secondo motivo di doglianza con cui è stata prospettata l’illegittimità della Lettera di invito nella parte in cui sembrerebbe prevedere clausole escludenti dalla gara, ulteriori rispetto a quelle stabilite dal d.lgs. n. 50/2016. In merito, il Tar osserva che la stazione appaltante aveva un potere discrezionale di individuare e delimitare l’oggetto della gara tenuto conto della propria organizzazione e che pertanto era legittimata a tale valutazione.

Nè è suscettibile di favorevole esame il profilo di doglianza con cui il RTI ha lamentato la mancata attivazione del soccorso istruttorio, atteso che il ricorso a tale istituto non può essere consentito per rimediare a carenze sostanziali come quella attinente all’oggetto del servizio, quale è quella posta a base della gravata esclusione.

Il ricorso è pertanto rigettato.

di Simonetta Fabris


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