IN POCHE PAROLE …
Nella procedura di affidamento diretto, il RUP può escludere l’offerta non congrua senza applicare il procedimento di anomalia.
TAR Lombardia, sentenza 11 giugno 2024, n. 1778
TAR Napoli, sentenza 25 febbraio 2026, n. 1358.
Nell’affidamento diretto non trovano applicazione le regole tipiche della verifica di anomalia previste per le procedure di gara, salvo un espresso autovincolo della stazione appaltante.
L’affidamento diretto disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 continua a rappresentare uno degli istituti che più frequentemente generano contenzioso, soprattutto quando la stazione appaltante decide di interpellare più operatori economici e procedere a una valutazione comparativa delle offerte.
La pronuncia del TAR Lombardia (11 giugno 2024, n. 1778) offre un’importante conferma dei margini di discrezionalità riconosciuti al RUP e chiarisce i limiti entro cui può essere sindacata la valutazione di congruità dell’offerta.
Il caso
La vertenza trae origine da una procedura di affidamento diretto nella quale la stazione appaltante aveva invitato cinque operatori economici iscritti agli elenchi della piattaforma regionale di e-procurement a presentare un’offerta.
Alla scadenza del termine sono pervenute soltanto due offerte. Il RUP, dopo averne esaminato gli aspetti tecnici ed economici, ha rilevato che quella economicamente più conveniente presentava un costo della manodopera significativamente inferiore ai valori indicati nelle tabelle ministeriali. Ritenendo l’offerta non adeguatamente sostenibile sotto il profilo economico, ha quindi disposto l’affidamento in favore dell’altro concorrente.
L’operatore escluso ha impugnato il provvedimento sostenendo che la stazione appaltante, avendo previsto nella documentazione di gara un richiamo alla verifica della congruità dell’offerta, si fosse auto- vincolata ad applicare il procedimento previsto per la verifica dell’anomalia, con il conseguente obbligo di instaurare un preventivo contraddittorio.
Il TAR Lombardia ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante.
La decisione
Secondo i giudici, l’affidamento diretto conserva una natura profondamente diversa rispetto alle procedure competitive disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. E anche quando l’amministrazione acquisisce più preventivi e procede a una valutazione comparativa – nel caso, mediante RDO sul MEPA – la procedura non si trasforma automaticamente in una gara soggetta all’intera disciplina prevista per gli appalti sopra soglia o per le procedure negoziate.
Questo significa che il RUP mantiene un ampio margine di valutazione circa l’affidabilità e la sostenibilità economica delle offerte ricevute e può ritenere non conveniente un preventivo che presenti costi manifestamente non coerenti con quelli necessari per l’esecuzione della prestazione.
Nel caso concreto, il riferimento ai costi medi della manodopera individuati dalle tabelle ministeriali ha costituito un elemento oggettivo idoneo a giustificare il giudizio di non congruità dell’offerta.
La sentenza ribadisce inoltre un principio di particolare interesse operativo: nell’affidamento diretto non trova applicazione il procedimento formalizzato di verifica dell’anomalia previsto dal Codice dei contratti pubblici, salvo che la stazione appaltante abbia assunto un chiaro e inequivoco auto-vincolo in tal senso.
Un generico richiamo alla congruità dell’offerta o alla verifica della sostenibilità economica non è sufficiente a imporre l’applicazione dell’intero procedimento previsto per le gare pubbliche. Sarebbe stato necessario, invece, che la lex specialis avesse previsto la volontà dell’amministrazione di sottoporsi alle regole proprie dell’istituto di verifica di anomalia.
In assenza di tale auto- vincolo, il RUP può fondare la decisione su una valutazione tecnico-discrezionale, purché motivata in modo adeguato, sufficiente e congruo.
Conclusioni
In buona sostanza, la pronuncia del TAR Lombardia conferma un orientamento che è ormai consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza: l’affidamento diretto è uno strumento caratterizzato da snellezza procedimentale e da un elevato grado di discrezionalità amministrativa, ma non è una procedura di gara. E l’eventuale richiesta di più preventivi non altera la natura dell’istituto e non comporta, di per sé, l’applicazione delle regole proprie delle procedure competitive, come scrive, in modo chiaro, lo stesso Codice all’art. 3, comma 1, lett. d), secondo cui per affidamento diretto s’intende “l‘affidamento del contratto senza una procedura di gara […], nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lett. a) e b), del codice […]”.
La decisione fornisce un’importante indicazione operativa al RUP. La valutazione della congruità economica dell’offerta può essere effettuata anche facendo riferimento ai costi della manodopera risultanti dalle tabelle ministeriali, senza dover necessariamente attivare il procedimento di verifica dell’anomalia, purché la decisione sia adeguatamente motivata e non contrasti con eventuali auto-vincoli assunti nella documentazione della procedura.
Tale impostazione ha il pregio di preservare le esigenze di celerità proprie dell’affidamento diretto, senza rinunciare alle necessarie garanzie di affidabilità dell’operatore economico e di corretta esecuzione del contratto.
Vicina al principio affermato dal TAR Lombardia con la sentenza annotata n. 1778/2024 è la pronuncia dello stesso TAR Napoli, assunta con la sentenza 25 febbraio 2026, n. 1358. In questo caso, la stazione appaltante aveva avviato un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), prevedendo che il servizio sarebbe stato affidato all’operatore che avesse presentato il prezzo più basso. Il TAR ha chiarito che la predeterminazione di un criterio di scelta — nel caso concreto, il minor prezzo — non modifica la natura dell’affidamento, che resta diretto, con la conseguenza, fra l’altro, che trova applicazione il principio di rotazione ex art. 49 del Codice (v. T.A.R. Catania, sentenza 11 aprile 2024 n. 1370)
Giuseppe Panassidi, avvocato in Verona.
