IN POCHE PAROLE…
L’inclusione delle ASP – nate dalla trasformazione delle IPAB – nel gruppo di amministrazione pubblica di un comune e, poi, nel suo bilancio consolidato dipende da valutazioni specifiche, in base ai requisiti del d.lgs. 118/2011 e al principio contabile n° 4/4.
Corte dei conti, Sezione controllo, Friuli Venezia Giulia, delibera 30 luglio 2025, n. 66 /2025/PAR, Pres. Emanuela Pesel, Rel. Marco Coiz.
Il solo potere di nomina o revoca da parte di un Comune dei componenti del Consiglio di amministrazione di una “azienda pubblica di servizi alla persona”, originata dalla trasformazione di una ex IPAB, previsto dal relativo Statuto, non costituisce elemento sufficiente, singolarmente considerato, a determinare una forma di controllo da parte dell’Ente locale nei confronti dell’Azienda.
Di conseguenza, l’eventuale inclusione da parte del Comune nel proprio gruppo di amministrazione pubblica e, successivamente, nel bilancio consolidato di una Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) deve quindi essere valutata in relazione al singolo caso concreto, rimesso alla sfera di valutazioni dell’Amministrazione, avuto riguardo agli ulteriori requisiti richiesti dall’art. 11-bis del d.lgs. 118/2011 e del principio contabile applicato n° 4/4.
E’ questa l’indicazione, coerente con precedenti interpretazioni, che arriva dal parere dei giudici contabili della Sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia su una questione di attualità, considerando il termine ordinario del 30 settembre per l’approvazione del bilancio consolidato da parte degli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Rileva, in particolare, la configurazione quale ente strumentale secondo le definizioni contenute nell’art. 11-ter, del d.lgs. n. 118 del 2011, che distingue gli “enti strumentali controllati” e gli “enti strumentali partecipati” in funzione delle rispettive caratteristiche.
Tali definizioni sono, poi, richiamate dal Principio contabile concernente il bilancio consolidato, che, per definire l’estensione del “Gruppo Amministrazione Pubblica”, fa riferimento sia ad una nozione di “controllo” (di diritto, di fatto e contrattuale) che ad una di “partecipazione” prevedendo anche che “costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica […] gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni”.
In tale quadro, il particolare potere statutariamente previsto in favore di un Comune di nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione di una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, non essendo di per sé decisivo rispetto all’inserimento all’interno del gruppo, va adeguatamente inserito nel contesto normativo complessivo che regolamenta tali Aziende in modo da accertare se questo, di per sé solo e singolarmente considerato, fondi un potere di controllo in capo all’Ente locale.
Rileva, altresì, l’articolo 11 sexies del d.l. n. 135/2018 ha previsto che le fondazioni ex IPAB sono caratterizzate dal fatto che “la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima”.
Già in altre pronunce, del resto, la magistratura contabile aveva rilevato che “con riferimento alla riconduzione delle ex IPAB all’interno del perimetro di consolidamento del bilancio dell’Ente, tali modifiche abbiano una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, anche alla luce dell’ambito di loro immediata applicazione”.
dott. Marco Rossi
