IN POCHE PAROLE …

Importanti novità per i contratti sotto soglia per quanto riguarda il FPV.

Legge 30 dicembre 2025, n. 199Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028


La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” introduce importanti novità in materia di ordinamento finanziario e contabile.

Tra queste meritano un approfondimento le modifiche alla disciplina del fondo pluriennale vincolato per le opere di importo più contenuto, al fine di evitare possibili rallentamenti nella loro realizzazione per effetto della previgente impossibilità di costituire FPV in assenza di una vera e propria obbligazione giuridica.

La norma

Secondo la novella normativa, “per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni: a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento; b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva”.

Nell’esercizio successivo, in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, “le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione del l’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

Come anticipato la novità mira a risolvere le problematiche (molto diffuse nei comuni di limitate dimensioni demografiche) dei lavori pubblici di minore importo che, a seguito dell’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto a meno 150.000 euro0, avrebbero consentito legittimamente la costituzione del fondo pluriennale vincolato (al 31/12) esclusivamente in presenza di una vera e propria obbligazione giuridica.

In assenza di tale condizione, infatti, non sarebbe stato possibile costituire il fondo pluriennale vincolato al termine dell’esercizio, con la conseguente esigenza di ripartire con le procedure contabili (ad esempio di applicazione dell’avanzo vincolato) e di fronteggiare i possibili ulteriori vincoli normativi (tra cui il divieto di impegnare le spese in conto capitale nella fase dell’esercizio provvisorio).

Le condizioni

Con la modifica normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2026 si prevede la possibilità (anche per importi di lavori al di sotto dei 150.000 euro), pur in assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata, di costituire il fondo pluriennale vincolato (al 31.12.) in presenza di due condizioni:

  1. a) l’accertamento integrale delle entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento, allo scopo di garantire la sussistenza della relativa fonte di finanziamento; l’accertamento dell’entrata, infatti, consente di “finanziare” il fondo pluriennale vincolato destinato a dare copertura all’investimento a cui si riferisce;
  2. b) la seconda, più di carattere tecnico, concerne il completamento della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica ed il formale affidamento della progettazione esecutiva; la condizione, ad evidenza, è finalizzata a dimostrare l’“intenzione” dell’ente di proseguire con la realizzazione dell’intervento in conto capitale.

Una volta costituito il fondo pluriennale vincolato sulle base dei descritti presupposti il mantenimento nell’esercizio successivo di tale posta è condizionato dall’affidamento dell’opera, in assenza del quale le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione del l’intervento.

dott. Marco Rossi


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