IN POCHE PAROLE…

Dal 2026 entrano in vigore nuove regole sulla mobilità volontaria e sul limite degli idonei nei concorsi pubblici, mentre restano confermati i criteri di sostenibilità finanziaria e i vincoli procedurali per le assunzioni negli enti territoriali.


I vincoli di ricorso alla mobilità volontaria prima della indizione di concorsi pubblici e la necessità di limitare il numero massimo degli idonei nelle procedure concorsuali bandite a decorrere dallo scorso 1 gennaio sono le novità in materia di assunzioni di personale. Tali disposizioni non si applicano, però, a tutti gli enti locali. Continuano ad applicarsi a tutte le amministrazioni locali le disposizioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 per la determinazione delle capacità assunzionali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. Non vi sono egualmente novità per il rispetto dei vincoli da rispettare prima di dare corso ad assunzioni.

La mobilita’ volontaria

Dallo 1 gennaio sono cambiate in modo radicale, ex articolo 3 del d.l. n. 25/2025, le regole sul carattere vincolante o discrezionale del ricorso alla mobilità volontaria prima della indizione di concorsi e/o dello scorrimento di graduatorie. I comuni, le province, le città metropolitane che hanno più di 50 dipendenti in servizio a tempo indeterminato e tutti gli enti che prevedono almeno 10 assunzioni a tempo indeterminato, devono riservare almeno il 15% delle capacità assunzionali, calcolate con riferimento a quelle impegnate nel piano del fabbisogno, alla utilizzazione di questa forma di assunzione. Il numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato deve essere calcolato alla data del 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente, quindi per il 2026 alla fine del 2025. Gli altri enti locali non hanno alcun vincolo a ricorrere necessariamente alla mobilità volontaria, che rimane quindi come una scelta facoltativa. Queste risorse devono essere destinate in primo luogo alle assunzioni in mobilità dei dipendenti in comando nell’ente da almeno 12 mesi e che hanno avuto una valutazione pienamente positiva. Tale vincolo, lo ricordiamo, si applica a tutti gli enti locali. In capo alle amministrazioni inadempienti viene disposta la irrogazione della sanzione del taglio nell’anno successivo del 15% delle capacità assunzionali. Per espressa previsione legislativa, le risorse destinate alle procedure di mobilità volontaria che non si concludono positivamente, possono essere utilizzate alle assunzioni con altre regole, cioè a concorsi o scorrimento di graduatorie o selezione di albi di idonei o stabilizzazioni o progressioni verticali.

Il tetto massimo degli idonei

A partire dallo 1 gennaio 2026 si deve dare concreta attuazione alle norme che fissano il tetto massimo degli idonei in ogni concorso pubblico in una misura non superiore al 20% dei posti messi a concorso, previsione introdotta nell’articolo 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1 bis del d.l. n. 44/2023, per come modificato dall’articolo 28 ter del d.l. n. 75/2023. Questo tetto non si applica ai concorsi banditi dalle regioni, dalle province, dalle camere di commercio, dagli enti locali e dagli enti controllati o partecipati in cui i posti messi a concorso sono non superiori a 20, nonché nei comuni fino a 3.000 abitanti e per le assunzioni a tempo determinato.

L’entrata in vigore di questa disposizione è stata però sospesa dall’articolo 4, comma 9, del prima citato d.l. n. 25/2025, sia per le graduatorie dei concorsi approvate negli anni 2024 e 2025 sia per quelle relative ai concorsi banditi nel 2025, indipendentemente dalla data di approvazione. Di conseguenza, ai concorsi che sono indetti dagli enti locali, tranne i piccoli comuni, a partire dallo scorso 1 gennaio per più di 20 posti, si applicherà questa limitazione. Si può ipotizzare che l’entrata in vigore della disposizione spingerà molte amministrazioni territoriali ad utilizzare lo strumento della assunzione da albi di idonei, possibilità offerta agli enti locali associata dall’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021, che per l’appunto consente di formare tali albi da cui le amministrazioni possono attingere svolgendo una procedura concorsuale scritta e/o orale riservata agli idonei che hanno manifestato il loro interesse all’assunzione nell’amministrazione che indice la procedura.

Le conferme

Non vi sono novità sulla determinazione delle capacità assunzionali dei comuni, delle province, della città metropolitane e delle regioni a statuto ordinario. A tali amministrazioni si continuano ad applicare le previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, per cui esse sono determinate sulla base della cd sostenibilità finanziaria, quindi del rapporto che si stabilisce tra la spesa del personale e le entrate correnti. Più esattamente tra la spesa del personale dell’ultimo conto consuntivo approvato e la media delle entrate correnti degli ultimi 3 conti consuntivi, media da cui deve essere sottratto il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo assestato dell’ultimo anno in cui è stato approvato il conto consuntivo. Il che obbliga, sostanzialmente quanto meno, le amministrazioni a dovere modificare nel corso dell’anno la propria programmazione del fabbisogno per tenere conto dei dati risultanti dall’approvazione del conto consuntivo dell’anno immediatamente precedente.

Non vi cono nel contempo novità sui vincoli da rispettare. In primo luogo, tutte le assunzioni devono essere previste nel programma del fabbisogno del personale, documento che è inserito nel Piano Integrato di Attività e di Organizzazione; per quelle flessibili quanto meno nel tetto di spesa e nelle motivazioni di carattere generale. La determinazione delle capacità assunzionali, oltre che in questo documento, deve essere inserita come allegato al DUP.

Le amministrazioni possono effettuare le assunzioni di personale, ivi comprese quelle a tempo indeterminato, anche nell’esercizio provvisorio: quindi fino al 28 febbraio non è necessario avere approvato tale documento. Mentre dopo la scadenza del termine di approvazione del bilancio preventivo, nonché dopo la scadenza del termine per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio consolidato, le assunzioni possono essere effettuate solamente se tali documenti sono stati approvati: le uniche deroghe riguardano quelle a tempo determinato effettuate per l’attuazione del PNRR, nonché dei vigili, del personale della protezione civile, di quello utilizzato per i servizi sociali e di quello utilizzato per la pubblica istruzione.

La mancata approvazione del PIAO inibisce le assunzioni di personale una volta che sia scaduto il termine: esso è fissato alla data del 28 marzo, decorsi cioè 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio preventivo. Ed ancora, la mancata approvazione del programma del fabbisogno e la mancata trasmissione alla Funzione Pubblica tramite SICO (nda il sistema di trasmissione del conto annuale del personale) entro i 30 giorni successivi, sono sanzionati con il divieto di effettuare assunzioni.

Le amministrazioni devono inoltre dimostrare il possesso di tutti i seguenti requisiti. In primo luogo, il rispetto nell’anno precedente del tetto della spesa del personale, che ricordiamo essere fissata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità in quella media del triennio 2011/2013 e per quelli che non erano assoggettati a tale vincolo nel valore del 2008. Ed ancora, la attivazione della piattaforma per la certificazione dei crediti e l’assenza di richieste inevase. Ed inoltre, l’avvenuta approvazione del piano delle azioni positive, documento che costituisce una delle parti del PIAO. Ed infine, l’attestazione dell’assenza di dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza, attestazione che va inserita nel programma del fabbisogno del personale.

dott. Arturo Bianco


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