IN POCHE PAROLE …
Per gli enti virtuosi continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto ministeriale del 2020, che consentono di escludere dal computo dei limiti di spesa la maggiore spesa effettivamente sostenuta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, 24 settembre 2025, n. 180, Pres. Marta Tonolo, Rel. Innocenza Zaffina
Nel calcolo delle capacità assunzionali si devono continuare ad applicare le previsioni dell’art. 33 del D.L n. 34/2019 e dei decreti attuativi emanati, in modo distinto, per le regioni e per i comuni , e, in modo unitario, per le province e per le città metropolitane.
Occorre ricordare che, a partire dall’anno 2025, è stato stabilito che gli enti virtuosi hanno come unico tetto agli aumenti di spesa del personale per finanziare assunzioni a tempo indeterminato il non superamento della soglia di virtuosità nel rapporto tra spese del personale ed entrate correnti e che gli enti non virtuosi devono restare nel tetto del 30% dei risparmi delle cessazioni, da intendere con riferimento solo a quelle dell’anno precedente.
Per gli enti virtuosi restano pienamente vigenti gli articoli 4 e 7 dello stesso decreto ministeriale 17 marzo 2020, i quali consentono di escludere dal computo dei limiti di spesa – fissati dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006 – la maggiore spesa effettivamente sostenuta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
L’articolo ricorda le regole, in vigore dal 2025, per il calcolo delle capacità assunzionali di comuni, province e regioni, gli obblighi di programmazione nel DUP e nel PIAO, la distinzione tra enti virtuosi e non virtuosi. E chiude con un focus sui chiarimenti forniti dalla Corte dei conti del Veneto nella recente deliberazione n. 180/2025 sui limiti di spesa del personale.
Il DUP e la programmazione del fabbisogno
Le amministrazioni locali devono adottare tempestivamente il DUP, se non lo hanno già fatto, considerato che il termine è fissato al 31 luglio. In base alla normativa sull’ armonizzazione dei sistemi contabili e del decreto del Ministro dell’Economia del 25 luglio 2023, il DUP non deve più contenere la programmazione triennale/annuale del fabbisogno del personale, ma la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al personale, nel rispetto dei limiti di spesa e della capacità assunzionale.
Le amministrazioni, inoltre, devono approvare la programmazione del fabbisogno, che è una delle sezioni del PIAO.
Nel DUP gli enti devono indicare quante sono le capacità assunzionali dell’ente, calcolate sulla base delle regole dettate dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019, e le risorse effettivamente destinate alle assunzioni di personale. Tale previsione deve essere corredata dal parere dei revisori dei conti sulla sostenibilità finanziaria.
Il programma del fabbisogno del personale, come previsto dal decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132/2022 , sulla struttura del PIAO, deve contenere: la consistenza di personale al 31 dicembre dell’anno precedente, suddiviso per inquadramento professionale; l’indicazione delle capacità assunzionale dell’amministrazione, calcolata in base ai vincoli di spesa vigenti (informazioni per le quali occorre rinviare al PIAO); la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente; la stima dell’evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte sul reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni, ossia l’indicazione delle aree di inquadramento e dei profili del personale che si intende assumere; le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate; le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale; nonché l’indicazione delle situazioni di soprannumero o eccedenze, in relazione alle esigenze funzionali. accertate.
La Corte dei conti del Veneto sugli aumenti di spesa degli enti virtuosi
Gli aumenti della spesa del personale consentiti ai comuni cd virtuosi vanno in deroga rispetto rispetto ai limiti stabiliti dalla legge 27.12. 1966, n. 296/2006 e successive modificazioni. E’ quanto chiarisce la su annotata deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 180/2025.
In premessa, viene ricordato che la introduzione del principio della sostenibilità finanziaria per il calcolo delle capacità assunzionali “si inserisce nella più ampia riforma del sistema delle dotazioni organiche (nello specifico, l’art. 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che l’art 4 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha collegato al piano triennale dei fabbisogni di personale e, più in generale, al principio di programmazione delle coperture (e di conseguenza, al principio di sostenibilità della spesa)”.
Nel merito, la Corte precisa che la facoltà assunzionale dei comuni virtuosi può essere esercitata entro i limiti dei valori soglia, a condizione che l’ente dimostri la sostenibilità finanziaria della nuova spesa per assunzioni a tempo indeterminato, assicurando coerenza con il PIAO e con l’equilibrio pluriennale di bilancio, da asseverare da parte dell’organo di revisione. È inoltre escluso che l’art. 33 del d.l. n. 34/2019 costituisca un “favor” generale per l’espansione della capacità assunzionale.
La Corte aggiunge che il calcolo delle capacità assunzionali deve coordinarsi con i vincoli di spesa fissati dall’art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006, che ha cristallizzato un valore storico di spesa di personale quale riferimento virtuoso da non superare a partire dal 2014.
Dal 2025, per i comuni con un rapporto spesa di personale/entrate correnti inferiore al valore soglia della propria fascia demografica, è possibile incrementare la spesa di personale fino a tale valore-soglia, disponendo della piena capacità assunzionale, purché sia garantito l’equilibrio finanziario pluriennale. Gli enti sopra soglia, invece, devono ridurre gradualmente la spesa fino al rientro nei limiti, applicando un turn-over ridotto (30%) finché non si adeguano
Per la Corte, l’eccezione prevista dal decreto attuativo, che consente di neutralizzare alcune voci di spesa, risponde all’esigenza di assicurare la possibilità effettiva di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della sostenibilità finanziaria complessiva.
Il decreto ministeriale 17 marzo 2020 resta pienamente in vigore: dal 1° gennaio 2025 è cessata solo l’efficacia dell’articolo 5 e della Tabella 2. Pertanto, la maggiore spesa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto, non è computata ai fini della verifica dei vincoli assunzionali (art. 1, commi 557-quater e 562, legge n. 296/2006), finché la spesa complessiva di personale non superi il valore-soglia stabilito per la fascia demografica di appartenenza. Rimane in ogni caso necessaria la coerenza con il PIAO e l’equilibrio finanziario pluriennale asseverato dai revisori.
In conclusione, la disciplina delle capacità assunzionali conferma un approccio differenziato tra enti virtuosi e non virtuosi, rafforzando il legame tra sostenibilità finanziaria e possibilità di reclutamento. Le amministrazioni locali sono chiamate a integrare con attenzione programmazione economica e gestione del personale, garantendo la sostenibilità della spesa.
dott. Arturo Bianco
