IN POCHE PAROLE…

Firmata la nuova ipotesi di CCNL 2025-2027

Ipotesi di CCNL 2025-2027


Viene annunciata da parte dell’Aran la semplificazione delle regole di costituzione del fondo: siamo in presenza di un annuncio che viene però sostanzialmente smentito dalle concrete scelte contrattuali effettuate. E ciò sia per la parte stabile che per quella variabile.

Nella nuova ipotesi di contratto le regole sono contenute nell’articolo 37, che disapplica tutte le disposizioni dei precedenti contratti. Tale disciplina è completata dalle previsioni dell’articolo 38, sulla utilizzazione dei risparmi dei precedenti fondi, e dell’articolo 43, che detta i criteri che dovranno essere messi in pratica da un decreto del Ministero dell’Interno per la ripartizione dei 50 milioni di euro destinati nel 2027, che diventeranno 100 a partire dal 2028, all’incremento della parte stabile del fondo dei comuni. Si ricorda che queste regole entreranno in vigore a partire dal fondo dell’anno 2027. Quindi, per l’anno 2026 non vi sono effetti di sorta che si determinano sulla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.

Si deve aggiungere che non viene affrontata, neppure in minima parte e/o per annunci, una questione assai rilevante: la pesante sperequazione che vi è nella costituzione dei fondi.

La parte stabile

La parte stabile sarà costituita a partire dal 2027 dalle seguenti voci:

  1. Unico importo consolidato della parte stabile del fondo certificato del 2026. Ci viene detto, con la dichiarazione congiunta n. 1 che in tale voce vanno compresi in modo esemplificativo gli aumenti di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2015 ed i differenziali stipendiali previsti dal CCNL 21 maggio 2018. Ed ancora quelli di 84,50 euro per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2018 e quelli per le differenze tra i dipendenti inquadrati alla data dello 1 aprile 2023 in B1 e D1 rispetto a quelli inquadrati in B3 e D3 previsti dal CCNL 16 novembre 2022 (dimenticando i differenziali stipendiali determinati dallo stesso contratto). Ed infine deve essere compreso l’aumento dello 0,14% del monte salari 2021 previsto dal CCNL 23 febbraio 2026. Non vengono citati, anche se la dichiarazione congiunta ha natura esemplificativa, neppure gli aumenti da apportare al fondo come effetto degli aumenti del differenziale stipendiale determinati dal CCNL 23 febbraio 2026 in seguito al passaggio della Indennità di Vacanza Contrattuale a miglioramento del trattamento economico fondamentale, dando applicazione al parere Aran 37607. Comunque questa scelta non comporta alcuna semplificazione perché le amministrazioni dovranno continuare ad operare la distinzione tra le somme comprese nel tetto del salario accessorio 2016 e quelle escluse d tale tetto. Ed ancora perché il conto annuale del personale, come fa già dimenticando le previsioni dei CCNL del 22 gennaio 2004 e del 21 maggio 2018 (quelli che hanno previsto rispettivamente la nascita della parte stabile ed il consolidamento dei suoi importi nella unica voce del fondo 2017), continuerà a chiedere, per le sue esigenze di conoscenza e di controllo, una indicazione analitica delle singole voci che compongono l’unica parte consolidata del fondo 2026;
  2. Vi è poi l’aumento di 52 euro annui per ogni dipendente in servizio al 31.12.2023, che diventa di 104 (quindi si raddoppia) per il personale della Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (risorse in deroga al tetto del salario accessorio 2016);
  3. Si aggiunge per i comuni l’incremento previsto dalla legge n. 199/2025, articolo 1, comma 674, cioè 50 milioni nel 2207 e 100 dal 2028 (risorse in deroga al tetto del salario accessorio 2016);
  4. Per le amministrazioni del comparto diverse dai comuni viene disposto un aumento obbligatorio a decorrere dalla data dallo 1 luglio 2027 di 164,75 euro annui per ogni dipendente in servizio (risorse in deroga al tetto del salario accessorio 2016);
  5. Gli eventuali incrementi deliberati da regioni, città metropolitane, province e comuni ex articolo 14, comma 1 bis, d.l. n. 25/2025, quindi fino al 48% del trattamento economico tabellare in godimento nel 2023 (risorse in deroga al tetto del salario accessorio 2016);
  6. La Ria (che ormai è erogata solo in pochi casi) e gli assegni ad personam dei cessati dell’anno precedente (risorse da inserire nel tetto del salario accessorio del 2016);
  7. Le risorse trasferite per il finanziamento del trattamento economico del personale a tempo indeterminato (risorse in deroga al tetto del salario accessorio 2016);
  8. Le risorse decise dall’ente per l’aumento del personale, ivi compreso quello determinato dall’applicazione dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 nelle regioni, città metropolitane, province e comuni per l’aumento rispetto a quello in servizio alla data del 31.12.2018 (risorse in deroga al tetto del salario accessorio 2016);
  9. Le risorse derivanti dalla eventuale diminuzione del fondo per lo straordinario (risorse in deroga al tetto del salario accessorio 2016);
  10. Continua ad essere consentita, ove ne ricorrano le condizioni, l’inserimento nelle regioni dei risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei dirigenti nel tetto dello 0,20% del monte salari della stessa.

La parte variabile

Nella parte variabile possono essere inserite le seguenti voci:

  1. Risorse autonomamente stanziate nei bilanci degli enti (risorse da inserire nel tetto del salario accessorio del 2016);
  2. Risorse fino allo 0,22% del monte salari 2018 (risorse in deroga al tetto del salario accessorio 2016);
  3. Risorse fino allo 0,22% del monte salari 2021 (risorse in deroga al tetto del salario accessorio 2016);
  4. Risorse non utilizzate per il lavoro straordinario dell’anno precedente, voce che ha un carattere obbligatorio;
  5. Risorse previste da specifiche disposizioni di legge per la incentivazione del personale, voce che ha un carattere obbligatorio (risorse in deroga al tetto del salario accessorio 2016);
  6. Risorse per il salario accessorio del personale a tempo determinato finanziate con trasferimento da terzi, voce che ha un carattere obbligatorio (risorse in deroga al tetto del salario accessorio 2016);
  7. Residui dei fondi per la contrattazione decentrata degli anni precedenti e non più solamente quelli derivanti dalla parte stabile, possibilità prevista dall’articolo 38 e che ha un carattere obbligatorio (risorse in deroga al tetto del salario accessorio 2016);
  8. Applicazione dell’articolo 43 della legge n. 449/1997 (sponsorizzazioni, cessioni di servizi e consulenze) e risparmi derivanti da piani di razionalizzazione della spesa, possibilità previste dalla dichiarazione congiunta n. 1 (risorse in deroga al tetto del salario accessorio 2016).

Sostanzialmente scompaiono le possibilità di incrementare la parte variabile del fondo fino allo 1,2% del monte salari 1997, per le scelte organizzative, le risorse derivanti dai risparmi della RIA e degli assegni ad personam dei dipendenti cessati nell’anno precedente e le somme trasferite all’ente per il trasferimento di personale di altre amministrazioni nel corso dell’anno. Tutte queste voci possono essere recuperate con le risorse che le amministrazioni decidono in modo autonomo. In ogni caso siamo in presenza di risorse che sono incluse nel tetto del salario accessorio del 2016.

Dott. Arturo Bianco


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