IN POCHE PAROLE…
Più materie negoziabili, tempi certi e rafforzamento degli organismi paritetici, senza mutare l’impianto della contrattazione post-privatizzazione.
Sono molte ed importanti le novità sulle relazioni sindacali e sulla contrattazione decentrata contenute nel CCNL del personale delle funzioni locali e regionali del triennio 2022/2024 che è stato firmato lo scorso 23 febbraio; tali novità non sono comunque tali da modificare in modo radicale l’assetto disegnato dai CCNL successivi alla cd privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e delle regioni. Le principali novità sono la introduzione del vincolo della convocazione di un incontro per l’illustrazione del programma del fabbisogno; l’ampliamento delle materie oggetto di confronto e di contrattazione decentrata; il rafforzamento del ruolo dell’organismo paritetico per l’innovazione; la unicità ed onnicomprensività del contratto decentrato, la costituzione del fondo e l’avvio delle trattative entro il mese di aprile se sono stati approvati il bilancio preventivo ed il Piao.
Le materie oggetto di contrattazione decentrata
Sulle materie che sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa, si segnalano le seguenti estensioni, ferma restando la conferma di tutte quelle previste dal CCNL 16.11.2022: la correlazione tra incentivi previsti da leggi e la performance; la incentivazione negli enti privi di dirigenti dei dipendenti impegnati nelle forme di gestione associata; la possibilità di prevedere negli enti senza dirigenti la formazione di graduatorie separate tra funzionari ed elevate qualificazioni e/o di unificare in una sola le graduatorie per le progressioni economiche tra le varie aree; l’aumento ad almeno 2 euro al giorno delle indennità correlate alle condizioni di lavoro e di quella per i vigili che svolgono la propria attività all’esterno; la limitazione della estensione del numero massimo di 6 volte di reperibilità in un mese “ad un arco temporale plurimensile non superiore al trimestre”; i criteri per la “implementazione di modalità di lavoro che consentano una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare”; le “implicazioni” e non più i “riflessi” sul lavoro delle innovazioni tecnologiche; la individuazione della “durata” della pausa per la fruizione del buono pasto per i dipendenti che possono collocare la stessa all’inizio o alla fine del proprio orario di lavoro; la fissazione “di criteri in caso di parità” per l’attribuzione del premio aggiuntivo legato alla differenziazione dei compensi per la performance individuale; i “criteri” per la erogazione degli incentivi delle funzioni tecniche”; i “criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto, nonché” la individuazione dei casi in cui si può “estendere il numero delle giornate” rese con queste modalità; il trattamento economico del personale in distacco sindacale; “la destinazione di ulteriori risorse finanziare alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario” nel rispetto del tetto del salario accessorio del 2016; “i criteri per la ripartizione” tra i vigili della quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per le inosservanze al codice della strada che l’ente ha destinato alla incentivazione del trattamento economico accessorio di questi dipendenti; i criteri per il riconoscimento di incentivazioni al personale impegnato nelle convenzioni, la “definizione della percentuale di incremento” della indennità per i centralinisti non vedenti l’inserimento del personale neo-assunto”.
I tempi e le procedure della contrattazione decentrata
Sui tempi e sulle procedure della contrattazione collettiva integrativa, la prima novità è che si stabilisce che di norma si deve dare corso ad “un’unica sessione negoziale” e che “i criteri di ripartizione” del fondo “devono essere negoziati con cadenza annuale, salvo il caso in cui siano stati definiti in sede di contrattazione integrativa triennale”. Questo vincolo conosce una unica possibile deroga: la ripartizione del fondo per la contrattazione decentrata, che può essere effettuata anche su base annuale
Preliminare alla costituzione del fondo ed all’avvio della contrattazione entro il mese di aprile sono la “adozione del bilancio preventivo e del PIAO”, mentre viene superata la necessità della preventiva approvazione del conto consuntivo. Viene previsto che “ai fini” di tale avvio gli enti debbano fornire “un’esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo.., nonché i dati a consuntivo sull’utilizzo” dello stesso per l’anno precedente.
L’informazione
Sulla informazione viene in primo luogo ribadito che essa deve essere necessariamente preventiva. Le materie su cui occorre rispettare questo vincolo sono tutte quelle oggetto di confronto e di contrattazione decentrata, ambito in cui è compresa la costituzione del fondo per il salario accessorio.
La novità di maggiore rilievo è la introduzione del vincolo per cui si deve dare corso ad un incontro prima della adozione del piano triennale del fabbisogno, vincolo che si aggiunge a quello che la informazione deve essere trasmessa al più tardi entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla adozione di tale documento, che ricordiamo essere una parte del Piao. In questo lasso occorre che le amministrazioni convochino l’incontro con i soggetti sindacali.
Il confronto
Le riunioni di confronto si possano svolgere anche “con modalità telematiche”. Sono confermate le disposizioni dettate sulle sue procedure. Continua a non esserci, come già nei precedenti contratti, alcun vincolo che obbliga gli enti ad essere rappresentati nello svolgimento di questa relazione sindacale dalla delegazione trattante.
Le materie che sono oggetto di questa forma di relazione sindacale vengono estese alla articolazione dell’orario multiperiodale, alla riduzione delle giornate lavorative a 4, alla verifica del rispetto dello stanziamento di almeno l’1% del monte salari per la formazione, i criteri per la scelta del conferimento di incarichi di docenza a dipendenti dell’ente per la formazione del personale, i criteri per l’applicazione della disciplina dei tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario, socio sanitario e socio assistenziale, il “monitoraggio delle politiche di age management”, i “criteri per l’individuazione delle coperture assicurative” ed i “criteri per il conferimento delle mansioni superiori”. Viene inoltre aggiunto il chiarimento che gli esiti delle valutazioni sono utili “anche ai fini delle progressioni economiche”. Si deve segnalare che dalle materie oggetto di confronto viene espunta la definizione dei criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed a quello da remoto: tale materia è diventata oggetto di contrattazione decentrata integrativa.
L’organismo paritetico per l’innovazione
Sull’Organismo paritetico per l’innovazione, si segnala l’estensione delle sue attribuzioni “allo stress lavoro correlato e su fenomeni di burn-out (cioè da sintomi da stress cronico legato al lavoro), nonché su cambiamenti conseguenti a percorsi di transizione ecologia e digitale, incluso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA)”. Viene previsto che le riunioni debbano essere fatte “obbligatoriamente almeno 2 volte l’anno”. Vengono estese, nel caso di mancata costituzione, le materie oggetto di informazione semestrale alle seguenti: i dati sulle attività trasferite ad altri soggetti, ivi incluse le gestioni associate comprensive dei consorzi, e quelli sulle coperture assicurative. Rimane confermato che la sua istituzione è obbligatoria negli enti che hanno più di 70 dipendenti in servizio.
dott. Arturo Bianco
