IN POCHE PAROLE …

Alcune recenti indicazioni della giurisprudenza amministrativa sulle modalità di formazione delle commissioni di concorso negli enti locali.


Consiglio di Stato, sez V, sentenza n. 3609/2026 e n. 4073/2026


Le amministrazioni locali non hanno l’obbligo di scegliere i componenti le commissioni di concorso sulla base di una procedura selettiva. La presenza di un componente la commissione di concorso che è pensionato da più di 3 anni determina la illegittimità della procedura. Le dimissioni e la sostituzione di uno o più componenti le commissioni di concorso non determinano la novazione della stessa.

Sono queste le più recenti indicazioni della giurisprudenza amministrativa sulla composizione dell commissioni di concorso.

La nomina

Secondo le sentenze annotate, non vi sono vincoli legislativi alla nomina dei componenti le commissioni di concorso con procedure selettive ad evidenza pubblica. Sono queste le indicazioni contenute nelle sentenze della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 3609/2026 e n. 4073/2026.

Leggiamo che “non vi sono elementi giuridici (o logici) che consentano di concludere che la detta relatio operi anche con riferimento all’obbligo di pubblicare gli avvisi per la raccolta delle candidature a commissario. Tale conclusione, del resto, è coerente con il più generale contesto normativo nel quale si iscrive la fattispecie esaminata: invero, a contraddire l’assunto (riportato in sentenza) secondo cui l’art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994 avrebbe inderogabilmente inserito nell’ordinamento il principio per cui, allorché i commissari siano esterni all’ente procedente, le candidature degli aspiranti a tale incarico dovrebbero essere raccolte solamente mediante avviso pubblico, onde garantire una maggior trasparenza della procedura, vale il rilievo che, se da un lato l’art. 3 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali) attribuisce in realtà agli enti locali una precisa autonomia normativa regolamentare, dall’altro (e più nello specifico) i successivi artt. 7 ed 89 del decreto espressamente riconoscono ai medesimi enti la potestà regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e dei procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro”.

Deve essere considerata legittima la norma regolamentare che “prevede la possibilità di nominare componenti esterni, con l’unica condizione che gli stessi possiedano una adeguata e comprovata esperienza professionale specifica, senza peraltro imporre – né direttamente né indirettamente – l’espletamento di un Avviso pubblico ed a seguire di una procedura selettiva pubblica per il loro reperimento”.

Ci viene infine detto che, “per giurisprudenza costante, in materia di scelta dei commissari nei pubblici concorsi, non v’è a carico dell’amministrazione alcun obbligo di motivare la scelta del singolo commissario, essendo sufficiente che il requisito della competenza sussista in concreto”.

La presenza di pensionati

Deve essere considerata illegittima la presenza nella commissione di concorso di un pensionato da oltre 3. E’ quanto ha stabilito la sentenza della terza sezione del Tar della Campania, sede di Salerno, n. 309/2026.

Nel caso specifico “è innegabile che il funzionario I. G., nominato componente della Commissione esaminatrice fosse in quiescenza dal 31 luglio 2018, ossia da un periodo superiore al triennio antecedente alla data (9 aprile 2024) di pubblicazione del bando di concorso. Non vale ad elidere tale rilievo la circostanza che l’art. 24, comma 6, del Regolamento comunale per il reclutamento del personale non contempli espressamente la soglia temporale fissata dall’art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 487/1994”. La norma regolamentare “nulla stabilisce circa la soglia massima di quiescenza maturata in capo ai soggetti designabili quali membri di commissioni esaminatrici concorsuali, la quale risponde alla logica e plausibile necessità che l’età anagrafica e il tempo trascorso dalla cessazione dal servizio non vadano a discapito dell’efficienza operativa e dell’aggiornamento tecnico-professionale dei soggetti anzidetti. Non introduce, cioè, sul punto, alcuna deroga espressa alla norma regolamentare statale, così come consentitole dalla primarietà conferitale dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

Ci viene inoltre detto che “per ius receptum, il sindacato giurisdizionale sugli atti di correzione delle prove concorsuali, che costituiscono l’espressione di un’ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale e/o attitudinale dei candidati, è circoscritto al riscontro di palesi errori o travisamenti fattuali ovvero di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà rilevabili ab extrinseco et ictu oculi; e che non possono, quindi, riscuotere favorevole apprezzamento quelle doglianze che mirino sostanzialmente a contrapporre una valutazione dell’elaborato diversa ed alternativa rispetto a quella operata dalla Commissione esaminatrice e, per tal via, la sostituzione dell’adito giudice amministrativo nel merito dell’attività tecnico-discrezionale a quest’ultima riservata .. la correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è, dunque, consentito entrare nel merito della valutazione”.

La modifica dei componenti

La variazione dei componenti delle commissioni di concorso non determina una novazione della stessa, ma solamente una modifica della composizione: è questa la indicazione dettata dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Sicilia n. 170/2026.

In premessa, ci viene ricordato che “costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio in base al quale la regola che impone di definire i criteri di valutazione ed i relativi punteggi prima di avere preso visione dell’elenco dei candidati è finalizzata ad evitare qualsivoglia indebita influenza sull’attività preliminare dei commissari destinata ad orientare le loro successive decisioni”.

La seconda indicazione è la seguente: si deve ritenere che “la considerazione secondo cui una modifica, più o meno radicale, nella composizione della commissione esaminatrice darebbe luogo a una sua novazione, anziché a un più banale fenomeno di successione tra singoli componenti, nell’invarianza soggettiva dell’Organo cui tutti appartengono non si presti a essere condivisa .. l’organo-commissione, una volta costituito, esiste come entità giuridica a sé stante, la cui soggettività permane invariata nonostante il mutare dei suoi componenti fisici; la sostituzione dei commissari, anche integrale, non determina alcuna soluzione di continuità nell’esistenza e nella funzione dell’organo, ma una mera successione funzionale delle persone fisiche che lo compongono”.

In questa direzione va anche la seguente constatazione: “diversamente opinando, in ogni concorso la sostituzione di un componente della commissione (giacché, nel silenzio normativo, non è dato distinguere secondo il numero dei componenti sostituiti, né tra le relative cause) potrebbe giungersi a quella che il giudice di primo grado ha individuato, ma erroneamente, come soluzione necessitata della vicenda: ossia la ripetizione della procedura concorsuale, ovvero la sostituzione dell’intera Commissione con componenti ignari dei nominativi dei candidati, ai quali attribuire la competenza, immune dalla previa conoscenza dei partecipanti alla procedura, della fissazione (ovvero, laddove in precedenza già stabiliti, della eventuale conferma) dei criteri di valutazione”.

dott. Arturo Bianco


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