IN POCHE PAROLE …
La griglia della trasparenza: vademecum degli adempimenti degli organismi di valutazione
Entro lo scorso 30 luglio le amministrazioni pubbliche dovevano pubblicare sul sito internet la cd griglia della trasparenza che gli organismi di valutazione hanno compilato direttamente sul portale Anac sulla compilazione della sezione amministrazione trasparente relativamente all’anno 2025.
Sebbene tale termine non sia perentorio, occorre comunque provvedere al più presto: la mancata pubblicazione di queste informazioni costituisce, infatti, una violazione del vincolo normativo. In questi giorni, molte amministrazioni, che – all’esito della verifica effettuata sulla c.d. griglia di attestazione della pubblicazione delle informazioni relative all’anno 2024 entro il 30 novembre 2025, erano risultate inadempienti, anche parzialmente – hanno ricevuto dall’Anac una richiesta di informazioni sulle iniziative assunte ed un invito a provvedere. Siamo in presenza, in termini calcistici, di una sorta di “ammonizione”.
La c.d. griglia 2025
Nella compilazione della c.d. griglia della condizione dell’ente al 31 dicembre 2025 sono emerse molte criticità in diverse amministrazioni.
Di seguito, sintetizziamo quelle più frequentemente riscontrate, avvalendoci anche dei risultati di una ricerca condotta da Coim Idea su un campione di 200 enti locali. Buona parte degli enti, soprattutto i comuni di piccole dimensioni, non hanno pubblicato correttamente le informazioni richieste dalle indicazioni dell’Anac sulla sezione del sito “Amministrazione trasparente” per l’anno 2025. Di conseguenza, queste amministrazioni dovranno correggere tali lacune e/o manchevolezze entro il prossimo 30 novembre.
Le criticità di merito di maggiore rilievo riguardano le informazioni sugli amministratori locali. Si registra una diffusa assenza delle informazioni sui compensi percepiti nel 2025 come indennità di carica da sindaci ed assessori e dai gettoni di presenza percepiti in tale anno da parte dei consiglieri comunali (oltre il 73%). E’ da segnalare, inoltre, l’assenza di informazioni sugli amministratori che sono cessati. Non solo. Mancano in circa il 66% degli enti le informazioni sulle attività e sui procedimenti amministrativi.
Sulla nuova rilevazione introdotta dal monitoraggio di quest’anno, la verifica della conformità con i modelli Anac, risulta che la scelta della gran parte delle amministrazioni – le cui “griglie di trasparenza” sono state esaminate dalla ricerca Coim Idea -è sembrata essere stata assai prudente, cioè si è scelto soprattutto la indicazione della conformità parziale, anche in assenza di specifici rilievi. Si deve evidenziar, inoltre, che nella sottosezione “disposizioni generali”, non viene spesso fornito il link a “normattiva” per consentire l’accesso diretto ai provvedimenti di legge statale e regionale e che la sottosezione “Scadenziario degli obblighi amministrativi” spesso manca o è incompleta.
Nella sottosezione “consulenti e collaboratori” spesso mancano le dichiarazioni sulle attività svolte per conto di enti di diritto privato finanziati dalle PA e l’attestazione della assenza di condizioni di conflitto di interesse.
Nella sottosezione “Personale” occorre pubblicare le dichiarazioni che attestano l’assenza di condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità dei segretari, dei dirigenti e, negli enti senza la dirigenza, delle elevate qualificazioni. Sono generalmente limitate le anomalie alle banche dati relative ai “provvedimenti” adottati da organi politici e da dirigenti.
Nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” le anomalie più diffuse sono le assenze di link validi con la banca dati dei contratti pubblici o altre analoghe piattaforme.
Nella sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” le anomalie più frequenti sono l’assenza dei criteri di erogazione e la presenza di informazioni non attinenti: si ricorda che la norma richiede la pubblicazione delle singole concessioni e non sono sufficienti i provvedimenti di attribuzione.
Nella sottosezione “bilanci” occorre pubblicare i piani degli indicatori che sono riferiti sia ai bilanci preventivi che a quelli consuntivi.
Nella sottosezione “controlli e rilievi sulle amministrazioni” vanno pubblicate le relazioni sulle performance e deve essere indicato espressamente la eventuale assenza del vincolo per gli organismi di valutazione di redigere una relazione sul funzionamento complessivo dei sistemi di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli.
E ancora, da ricordare cheoccorre pubblicare nella sottosezione “Pagamenti” i dati su quelli effettuati e l’Iban e/o il ricorso a PagoPA per i pagamenti da effettuare all’ente. I dati pubblicati nella sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” vanno pubblicati con un criterio logico. Se non vi sono stati eventi di questo tipo occorre che nella sottosezione “Interventi straordinari e di emergenza” ciò risulti in modo espresso.
Non tutte le amministrazioni pubblicano le carte dei servizi e, soprattutto, i loro costi contabilizzati nella sottosezione “servizi erogati.
I richiami dell’ANAC sulla griglia 2024
E’ opportuno ricordare che molte PA hanno ricevuto dall’Anac delle note con le quali sono invitati a relazionare sulle iniziative che hanno assunto per sanare gli errori che sono stati riscontrati dagli organismi di valutazione nell’applicazione delle norme sulla trasparenza nell’anno 2025, con riferimento alla condizione degli enti alla data del 31 dicembre 2024.
Gli enti, e per essi gli organi di governo, sono invitati a colmare le lacune, fornendo all’Anac le informazioni sulle iniziative già assunte e, comunque, a provvedere.
Viene ricordato che il mancato rispetto dei vincoli di trasparenza deve essere considerato nell’ambito della valutazione delle performance dei responsabili e/o dirigenti e può essere fonte di maturazione di responsabilità dirigenziale. E’ la prima volta che Anac assume una iniziativa di controllo e segnalazione delle inadempienze in materia di trasparenza; siamo evidentemente in presenza di una scelta che vuole sottolineare l’importanza del rispetto dei vincoli a pubblicare le informazioni sulla propria attività.
Nello scorso anno le attività oggetto di monitoraggio erano per le pubbliche amministrazioni le seguenti: consulenti e collaboratori; personale; bandi di concorso; bandi di gara e contratti; bilanci; informazioni ambientali; interventi straordinari e di emergenza; altri contenuti. Gli enti che hanno avuto questa segnalazione devono informare, entro il 30 settembre, l’Anac se hanno o meno proceduto all’adeguamento del proprio sito alle inosservanze evidenziate nella verifica dei propri OIV o organismi analoghi. Devono inoltre tenere conto di questa segnalazione nelle valutazioni dei dirigenti e/o responsabili ai fini della erogazione della indennità di risultato e devono pubblicare la nota ricevuta sul sito internet nella sottosezione controlli e rilievi sull’amministrazione, atti dell’OIV.
Si evidenzia che l’Anac si è riservata la verifica dell’applicazione di queste prescrizioni. Pertanto, si suggerisce alle amministrazioni di dare attuazione alle indicazioni dell’Anac entro il termine del 30 settembre fissato dalla stessa e di darne informazione tempestiva all’Autorità.
dott. Arturo Bianco
