IN POCHE PAROLE…

Slitta al 31 dicembre 2026 il termine per l’avvio, delle progressioni verticali speciali o in deroga di cui all’articolo 13 de CCNL.


Con il contratto nazionale del 23 febbraio il termine delle progressioni verticali speciali o in deroga di cui all’articolo 13 del CCNL 16.11.2022 è stato spostato al 31 dicembre 2026, mentre la previsione iniziale ne prevedeva la conclusione entro la fine del 2025. Allo stato attuale delle trattative per il rinnovo del CCNL del triennio 2025/2026 non sembra prevedibile un ulteriore spostamento di questo termine.

Occorre subito ricordare che, sulla base della lettura fornita dall’Aran, entro il termine non bisogna concludere le procedure, ma le stesse devono essere avviate con l’adozione e la pubblicazione dello specifico bando.

Le tipologie di progressioni

Ricordiamo che, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001 e delle disposizioni contrattuali, abbiamo 2 tipi di progressioni verticali: quelle ordinarie e quelle speciali o in deroga.

Le prime devono essere bilanciate da un numero almeno eguale di assunzioni dall’esterno nella stessa area (ovvero possiamo aggiungere anche in una superiore) ed i dipendenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno. Le procedure comparative devono prevedere necessariamente la valutazione positiva negli ultimi 3 anni; l’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni; il possesso di titoli o competenze superiori; il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti. Non sono previste specifiche forme di relazione sindacale sulle relative procedure.

Le seconde non hanno bisogno di bilanciamento con assunzioni dall’esterno se sono finanziate interamente con lo 0,55% del monte salari 2018; richiedono il possesso di una anzianità di almeno 5 anni che cresce ad 8 per quelle tra operatori esperti ed istruttori in assenza del possesso del diploma e cresce a 10 per quelle tra istruttori e funzionari senza il possesso della laurea. Le procedure comparative devono prevedere necessariamente la esperienza maturata, il titolo di studio e le competenze professionali tra cui quelle “acquisite attraverso percorsi formativi, certificate, acquisite nei contesti lavorativi, abilitazioni professionali”. Sulle relative procedure occorre dare corso alla informazione preventiva e, a richiesta al confronto.

Le indicazioni della giurisprudenza amministrativa

Cominciano a formarsi e, per molti aspetti, a consolidarsi le letture fornite dalla giurisprudenza amministrativa che è competente in questa materia, sulla scorta delle indicazioni consolidate della Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza delle sezioni unite 10183 del 26 maggio 2004. Competenza che è stata assegnata ai giudici amministrativi stante la natura prevalentemente concorsuale delle relative procedure.

Per il Tar della Sicilia, sede di Palermo, sentenza n. 1418/2026 a queste procedure non si applicano le regole dettate dal dpr n. 487/1994 e smi sui concorsi, stante che esse sono da considerare come procedure comparative, come da espressa previsione contenuta nell’articolo 52, comma 1 bis, d.lgs. n. 165/2001, che fa espresso riferimento ad una procedura comparativa, senza i crismi di una procedura concorsuale a cui poter applicare la disciplina di cui al D.P.R. 487/1994, trattandosi piuttosto di procedure di sviluppo professionale del personale già in servizio.

Per la sentenza della seconda sezione del Tar delle Marche n. 357/2026, le amministrazioni possono modificare i bandi per le progressioni verticali speciali sulla base delle esigenze dell’ente e, di conseguenza, anche riaprire i termini di partecipazione: “alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, intendendosi per modifica sostanziale quella cui corrisponde l’allargamento della potenziale platea dei partecipanti”. La scelta di modifica appartiene alla sfera dell’apprezzamento discrezionale dell’ente: “le progressioni di carriera straordinarie vengano attuate valorizzando i requisiti di esperienza e professionalità acquisiti dai dipendenti e tenendo conto delle effettive necessità dell’Amministrazione, del tutto ragionevolmente quest’ultima ha deciso di modificare l’Avviso pubblico anche rispetto ai criteri di attribuzione del punteggio, più specificamente volti a selezionare la figura che ha maturato maggiore esperienza proprio nell’Ufficio da ricoprire”. Ed ancora, nel caso specifico “il Comune, del tutto legittimamente e ragionevolmente, attribuisce peso all’elemento dell’esperienza professionale maturata nell’Area degli Istruttori (ex categoria C), anche a tempo determinato, declinandolo in modo da valorizzarlo diversamente a seconda che tale esperienza sia quella minima utilizzata già come requisito di accesso, sia stata maturata in qualsiasi articolazione organizzativa interna (in qualunque modo denominata: area, ufficio, servizio, settore o dipartimento, ecc.) del Comune o di altri Enti ovvero sia stata maturata esattamente nell’Ufficio di destinazione del dipendente. Il peso percentuale complessivo attribuito al requisito dell’esperienza professionale unitariamente inteso è pari al 55%, quindi del tutto coerente col disposto di cui all’art. 13, comma 7, del CCNL del 16 novembre 2022, secondo cui, a ciascun elemento di valutazione va attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%. Nel caso in esame, i criteri di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico (a – esperienza professionale, b – titolo di studio, c – competenze professionali), rispettano tale previsione, contemplando, rispettivamente, un peso percentuale di 55%, 25% e 20%”.

Per la sentenza della seconda sezione del Tar di Napoli n. 2620/2026 deve essere considerata legittima la esclusione dalla proceduta di progressione verticale dei candidati che sono in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, ma non nella materia indicata nel bando. Nel caso specifico “il requisito culturale di accesso alla procedura non è costituito dal mero possesso della laurea (Laurea triennale, Laurea specialistica, Laurea magistrale, Diploma di laurea vecchio ordinamento) ma dall’averla conseguita in particolari materie”.

Per la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 2131/2026 deve essere considerata come legittima la previsione di un regolamento che non consentiva di utilizzare nelle selezioni per le progressioni verticali il periodo di anzianità maturato alle dipendenze di un’altra amministrazione. Si deve assumere che “è valorizzabile il riconoscimento, da parte del legislatore, dell’esperienza all’interno dell’amministrazione che bandisce il concorso, in quanto sottende un profilo meritevole di apprezzamento da parte del legislatore e non collide con il principio di buon andamento, anche perché i beneficiari dell’esonero dovranno comunque, al pari degli altri concorrenti, cimentarsi con le prove selettive”. Siamo in un “contesto di valorizzazione delle professionalità interne all’amministrazione ai fini dell’ammissione alle procedure di progressione (cui si allinea anche l’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75 del 2017)”. Di conseguenza, “l’esperienza valorizzabile ai fini dell’ammissione alle progressioni è limitata a quella maturata nell’amministrazione di appartenenza, nel senso che l’amministrazione procedente può considerare solo l’esperienza maturata nella specifica amministrazione appartenenza (sul presupposto della coincidenza fra le due).. Solo successivamente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 44 del 2023 – che ha sostituito le parole dalle amministrazioni di appartenenza con le parole dalle amministrazioni – l’esperienza valorizzabile ai fini dell’ammissione alle progressioni non è stata più limitata a quella maturata nell’amministrazione di appartenenza“.

dott. Arturo Bianco


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