IN POCHE PAROLE …

Le misure interdittive possono essere applicate solo quando l’attività professionale sospesa ha costituito lo strumento diretto per la commissione del reato contro la Pa.

Cassazione, Sezione VI, sentenza n. 13895 del 31.03.2026 – Pres. M. Ricciarelli, Rel. F. D’Arcangelo


Le misure interdittive possono essere applicate solo quando l’attività professionale sospesa ha costituito lo strumento diretto per la commissione del reato contro la Pa rendendo possibile la condotta criminosa, o comunque offrendo un contributo causale determinante per la sua realizzazione.

Questo il principio affermato (meglio, confermato) dalla Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n. 13895/2026.

Il fatto

Con l’ordinanza del 10 dicembre 2025 il tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso di un commercialista contro le misure interdittive disposte a suo carico dal gip di Monza, tra cui:

  • il divieto temporaneo di esercitare la professione di commercialista, revisore e consulente del lavoro;
  • il divieto di esercitare attività imprenditoriali;
  • il divieto di ricoprire uffici direttivi in persone giuridiche o imprese;
  • il divieto di contrattare con la Pa.

Tali sanzioni erano state irrogate all’interessato per i gravi indizi del reato di corruzione ex articoli 319–321 del codice penale, a seguito dei fatti avvenuti in un Comune lombardo nel periodo tra l’agosto 2020 e il luglio 2022.

Secondo l’imputazione cautelare, il professionista aveva procurato voti e finanziamenti elettorali al sindaco della città, che in cambio gli avrebbe promesso la nomina ad assessore di una persona da lui indicata, oltre a incarichi professionali e consulenze, facilitazioni per affidamenti diretti, nonché interventi volti a turbare l’esito di concorsi pubblici.

Nel ricorso per cassazione il professionista ha contestato l’ordinanza di cui sopra non solo sostenendo la mancanza di attualità del pericolo di recidiva a causa del mutato contesto politico, ma anche asserendo l’assenza di collegamento tra il reato contestato e attività professionale svolta, la quale non sarebbe stata lo strumento diretto del reato.

Riguardo a quest’ultimo punto, con la decisione impugnata il tribunale aveva sostenuto che l’attività di dottore commercialista svolta dal ricorrente “non è stato qualcosa di separato e del tutto diverso rispetto alla vicenda corruttiva, poiché, al contrario, proprio la prospettiva di guadagno e di ampliamento, anche nel tempo, di tale attività ha costituito il motivo principale (anzi, l’unico) dell’agire corruttivo”.

Il vincolo funzionale

La Sezione non ha condiviso la tesi del Tribunale e ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, a causa dell’assenza del vincolo funzionale tra la professione svolta dal ricorrente e il reato contestato.

I giudici hanno osservato che l’esigenza cautelare che il tribunale ha inteso tutelare è “il pericolo dell’alterazione dell’esercizio imparziale della pubblica funzione a mezzo della conclusione da parte del ricorrente di accordi illeciti con esponenti politici e pubblici funzionari operanti in ambito comunale”.  Da tale ricostruzione consegue che l’attività professionale del ricorrente non costituiva lo strumento diretto attraverso il quale sarebbe stato realizzato il delitto di corruzione contestato..

In altre parole, nella fattispecie corruttiva il ricorrente avrebbe commesso il reato non mediante la propria attività di commercialista, ma al fine di procacciarsi occasioni di incarichi professionali, senza un vero e proprio “vincolo funzionale” tra l’incarico ricoperto dal soggetto e lo specifico reato contestato.

Di contro, come si legge nella sentenza “le misure interdittive, per il loro contenuto “omologo” rispetto alla violazione contestata, sono volte a precludere la possibile reiterazione della condotta illecita direttamente collegata con l’attività il cui svolgimento viene in radice interdetto”.

dott. Michele Nico


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