IN POCHE PAROLE…
Tre le aree tematiche interessate dalle modifiche regolamentari deliberate dall’ANAC: archiviazione delle segnalazioni, priorità istruttoria e obblighi informativi a carico del dirigente.
Delibera ANAC n. 328 del 30 luglio 2025
L’ANAC riscrive l’art. 7 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari.
Le modifiche riguardano essenzialmente tre ambiti tematici: l’archiviazione delle segnalazioni, la priorità istruttoria da rispettare e gli obblighi informativi a carico del dirigente.
Le novità introdotte sono state rese note mediante pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2025 e sono in vigore dal 21 agosto 2025.
Inconferibilità e incompatibilità
Come noto, le regole di inconferibilità e incompatibilità [i] svolgono un ruolo centrale nell’ambito di una trasparente azione amministrativa nell’attribuzione di un determinato incarico, trasponendo sul piano della concretezza i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e, nel contempo, assicurando l’equilibrio dei bilanci (art. 97 della Cost.) nella corretta gestione delle risorse pubbliche.
Come noto, il termine inconferibilità si riferisce alla preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a favore di coloro che:
- abbiano riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione;
- abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi;
- siano stati componenti di organi di indirizzo politico.
Mentre, con il termine incompatibilità si indica l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere tra la permanenza nell’incarico in corso e – l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico; – lo svolgimento di attività professionali; – l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
La scelta deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni.
La segnalazione, quale atto di attivazione del procedimento di vigilanza ANAC, contribuisce alla concretizzazione dei suddetti principi costituzionali, consentendo di:
- far emergere i casi di malagestio all’interno di una precisa realtà istituzionale o ad essa connessa;
- prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi e di conflitto di interessi;
- promuovere l’adozione di buone pratiche in seno alle singole amministrazioni.
Delibera ANAC n. 328
La delibera Anac annotata riscrive l’art. 7 del Regolamento del 29 marzo 2017 [ii] sull’esercizio dell’attività di vigilanza [iii] in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari, con riferimento a:
- archiviazione delle segnalazioni;
- ordine di priorità nella trattazione delle segnalazioni;
- obblighi informativi a carico del dirigente.
Segnalazioni e casi di archiviazione – L’attività di vigilanza ANAC può essere svolta previa presentazione di una segnalazione[iv], predisposta su una apposita modulistica [v] resa disponibile sul sito dell’Autorità. Dalla lettura dell’art. 5 del citato Regolamento, sembrerebbe che la compilazione della segnalazione costituisca una modalità alternativa di attivazione del procedimento di vigilanza Anac in materia di inconferibilità e incompatibilità. In realtà, nell’Adunanza del 23.2.2022, il Consiglio dell’Autorità ha approvato l’adozione del Modulo Unico Informatizzato di Segnalazione che è diventato, a partire dal 06.06.2022, canale esclusivo di segnalazione all’Autorità da parte di terzi[vi]. A tal fine chiunque può segnalare violazioni, osservando i limiti di materia di cui al Comunicato del Presidente ANAC del 27 aprile 2017 [vii].
Nel tempo, le segnalazioni sono pervenute da soggetti pubblici, operatori economici e comuni cittadini, talvolta aventi ad oggetto funzioni non attribuite all’Anac [viii], rispetto alle quali non vi è la possibilità di procedere in via accertativa e di indagine. Pertanto, nella compilazione della segnalazione, occorre correttamente perimetrare la fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Autorità, per un duplice ordine di fattori: in primis, per non nutrire false aspettative di risoluzione da parte del soggetto segnalante; in secundis, al fine di meglio focalizzare l’azione dell’ANAC nel pertinente ambito di istruttoria, senza alcun inutile aggravio procedimentale.
In un’ottica di semplificazione e di facilitazione comunicativa, l’ANAC ha predisposto strumenti di guida online circa le modalità di compilazione, mediante appositi tutorial [ix]. Inoltre, richiedere l’intervento dell’ANAC si realizza attraverso una procedura automatizzata guidata: dalla sezione SEGNALA, nella schermata principale del sito dell’Autorità, si accede al servizio di segnalazione[x]. Dopo la iniziale richiesta dei dati identificativi del segnalante, il modulo [xi] richiede l’individuazione dell’area a cui afferisce la segnalazione, tra i quali le tematiche dell’inconferibilità e incompatibilità. Deve essere allegato il documento d’identità del soggetto segnalante e occorre produrre adeguata documentazione a supporto, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento. Il rispetto delle componenti redazionali della segnalazione, nel suo essere atto propulsivo della vigilanza ANAC, hanno una fondamentale rilevanza, dato che l’assenza o la carenza di questi, inficia la trattazione procedimentale della segnalazione. Infatti, si prevede l’archiviazione di quest’ultima nei casi di assenza o illeggibilità della sottoscrizione, o incerta individuazione del soggetto segnalante
Queste ipotesi circoscrivono la categoria delle segnalazioni anonime che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, vengono archiviate dal dirigente di competenza, nei seguenti casi:
- manifesta infondatezza della segnalazione;
- contenuto generico o di mero rinvio alla documentazione allegata e/o alla corrispondenza intercorsa tra le parti;
- manifesta incompetenza dell’Autorità;
- sussistenza di questioni di carattere prevalentemente personale, finalizzate all’accertamento nel merito di vicende soggettive del segnalante.
Priorità istruttoria – Il Regolamento detta anche l’ordine di trattazione delle segnalazioni pervenute all’ANAC e stabilisce la seguente scala di priorità istruttoria:
- in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39 del 2013;
- relativa a codici di comportamento;
- illegittimo conferimento di incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165 del 2001;
- fatti aventi una possibile rilevanza penale, soprattutto per i reati contro l’amministrazione;
- fatti con possibile rilevanza amministrativa e contabile, con particolare riferimento alle gravi violazione di legge.
La ricostruzione delle priorità segnalate rappresenta un primo momento valutativo del dirigente, rivolta alla verifica di elementi sufficienti a far emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell’interesse pubblico, così come previsto nella nuova formulazione dell’art. 7 del Regolamento. Qualora, dalla menzionata ricostruzione, sia riscontrata l’assenza di questioni prioritarie, il dirigente non procede alla relativa istruttoria, rispondendo agli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Anche quando non sfociano in un procedimento di vigilanza, le segnalazioni conservano rilevanza se servono a: individuare disfunzioni nell’applicazione delle norme in materia di imparzialità; a orientare la direttiva programmatica annuale dell’ANAC ex 3 Regolamento sugli obiettivi e direttive in materia di vigilanza, a predisporre il Piano ispettivo dell’ANAC, e consentire nuove attività di vigilanza per sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell’Autorità
Obblighi di comunicazione del dirigente
L’art. 7 del Regolamento, come modificato dalla Delibera ANAC annotata, prevede importanti obblighi informativi a carico del dirigente impone al dirigente specifici obblighi informativi. Nel caso di segnalazioni afferenti situazioni personali del segnalante, la cui proposizione investe nel merito vicende soggettive (art.7, co.1, lett.c) del Regolamento), il dirigente ne predispone l’invio alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti, per i rispettivi ambiti di competenza, al ricorrere di una grave violazione di legge ovvero un grave pregiudizio dell’interesse pubblico.
Inoltre, ogni due mesi, il dirigente deve trasmettere al Consiglio ANAC due prospetti delle segnalazioni archiviate: uno per quelle manifestamente infondate, generiche o personali, con relativa sintetica motivazione delle ragioni di archiviazione, e uno per quelle non considerate prioritarie, per le quali la sintesi motivazionale è solo raccomandata. Entrambi i prospetti, nel rispetto della normativa sulla privacy, sono pubblicati sul sito dell’Autorità [xii].
Oggetto della segnalazione – Dalla disamina dell’art. 7 del Regolamento si rileva l’importanza dell’oggetto della segnalazione, nei termini di vicenda concreta portata all’attenzione dell’Autorità, e l’imprescindibile necessità di perimetrarne correttamente i tratti identificativi, assicurandone così il successivo sviluppo del procedimento da parte dell’ANAC.
Questa necessità è ancor più evidente quando la segnalazione viene formulata all’interno di una pubblica amministrazione, che dispone delle risorse conoscitive per individuare efficacemente il caso concreto.
L’attività di identificazione potrebbe essere, infatti, supportata da un insieme di strumenti predisposti dall’ANAC, nella logica di orientare le amministrazioni nella applicazione della normativa di settore e di superare eventuali dubbi nel conferimento di incarichi. Un primo strumento è rappresentato dalle FAQ, continuamente aggiornate sul sito dell’Autorità, che illustrano i casi più frequenti riscontrati dall’ANAC, nell’esercizio della propria attività consultiva e di vigilanza. Un secondo strumento è costituito da una sorta di manuale pratico[xiii], ricavato dalle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39 del 2013. Si tratta di una ricognizione ragionata delle delibere adottate nel triennio 2020-2022, la cui consultazione può coadiuvare nella ricostruzione della situazione da segnalare, soprattutto quando il dato normativo si presenta di difficile lettura, rendendo difficoltosa la demarcazione interpretativa delle singole ipotesi di inconferibilità e incompatibilità, contemplate dal legislatore.
dott.ssa Lucia Firino
[i] In riferimento alle singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità prescritte dal D.lgs. n. 39 del 2013 sono intervenute recentemente, tanto a livello normativo che giurisprudenziale, rilevanti novità: la legge n. 21 del 5 marzo 2024 ha modificato l’ipotesi di inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati; la Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 5 marzo 2024 che ha ridisegnato i confini della fattispecie di inconferibilità di cui al co.2, lett. d), dell’art. 7 del D. Lgs. 39 del 2013, successivamente abrogato dal D.L. 202 del 2024 e, ancora, il D.L. 25 del 2025 che ha sostanzialmente modificato la causa di inconferibilità di cui all’art. 7, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 39 del 2013.
[ii] Testo coordinato del Regolamento (il Regolamento del 29 marzo 2017, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2017, è stato integrato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 654 del 22 settembre 2021, dalla delibera n. 140 del 20 marzo 2024 e, da ultimo, dalla delibera n. 328 del 30 luglio 2025).
[iii] La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata all’azione sinergica del RPCT e di ANAC. Al primo compete la vigilanza interna all’amministrazione di riferimento, in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ad ANAC, nella sua qualità di Autorità di garanzia e controllo, fa capo la vigilanza esterna che si esercita mediante una pluralità di poteri. Si rimanda alla lettura del Piano Nazionale Anticorruzione 2025, pp. 126 e ss, 7 agosto 2025, consultabile in https://www.anticorruzione.it/-/consultazione.07.08.25.pna-2025
[iv] Il procedimento de quo può essere attivato d’ufficio dall’ANAC o su segnalazione, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento.
[v] L’art.5, co.1, del Regolamento dispone che la segnalazione, di norma, è presentata mediante modulo predisposto dall’ANAC. Il successivo co. 3 disciplina espressamente l’ipotesi in cui la segnalazione non sia stata formalizzata sul citato modulo.
[vi] Vedasi Comunicato del Presidente ANAC del 5 aprile 2022, Nuove modalità di segnalazione di violazioni in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza, in https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-5-aprile-2022. La scelta di adottare un unico modulo informatizzato per la segnalazione è frutto di un percorso di analisi, svolto nel 2021 dall’Autorità, tra i modelli di segnalazione cartacei già in uso negli ambiti dei contratti pubblici e dell’anticorruzione e trasparenza. L’obiettivo era quello di valutare margini di efficientamento nel processo di ricezione, assegnazione e trattazione delle segnalazioni provenienti da terzi.
[vii] Comunicato del Presidente dell’Autorità del 27.04.2017, Ambito di intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-27-aprile-2017
[viii] Tra le altre, sono escluse dal raggio di vigilanza ANAC le procedure concorsuali e selettive, le richieste di accesso civico generalizzato, le richieste di accesso agli atti di procedure di gara espletate da altre amministrazioni.
[ix] Le modalità di compilazione delle segnalazioni, distinti in quattro ambiti disciplinari (Appalti-concessioni-contratti pubblici; Anticorruzione; Conferimento incarichi imparzialità; Trasparenza) sono illustrate nei tutorial consultabili in https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione. Le istruzioni sono consultabili anche in https://www.youtube.com/watch?v=8ZNU6QoJPeg
[x] Vedasi Segnalazioni contratti pubblici e anticorruzione, Scopri come accedere al servizio – aggiornato il 9 luglio 2025, in https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione
[xi] Il modulo informatizzato della segnalazione si compone di tre sezioni: i dati identificativi del segnalante; il tipo di segnalazione; la chiusura del modulo. Al termine della procedura, il segnalante riceverà una mail contenente il testo della segnalazione, la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato.
[xii] La pubblicazione online dei prospetti riassuntivi delle segnalazioni è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione
[xiii] Anac, Guida all’applicazione della legge nei casi di incompatibilità e inconferibilità, 09 gennaio 2023, in https://www.anticorruzione.it/-/guida-all-applicazione-della-legge-nei-casi-di-incompatibilit%C3%A0-e-inconferibilit%C3%A0#p2
