IN POCHE PAROLE …

Presentata  da 15 cittadini una richiesta per promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme con riferimento alla legge costituzionale sull’ordinamento della magistratura.

L’annuncio di richiesta di referendum è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 295 del 20 dicembre 2025.

“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?


Il comunicato della Corte Suprema della Cassazione

Votazione on line sul sito del Ministero della Giustizia

Testo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento  giurisdizionale  e di  istituzione della Corte disciplinare”


Il quesito formulato dalla Cassazione

Gli elettori troveranno nella scheda il 22-23 marzo  il seguente quesito nella  forma definitiva stabilita il 6 febbraio 2026 dalla Cassazione:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» ?

Quindi,  ha raggiunto l’obiettivo, la raccolta on line –  iniziata alla viglia di Natale –  promossa da 15 cittadini autodefinitisi  “volenterosi” che hanno depositato la relativa richiesta  – presso l’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione di cinquecentomila firme – per l’indizione di un referendum confermativo sulla legge costituzionale  relativa all’ordinamento della magistratura  ( LINK  del Ministero della Giustizia). Questa richiesta di iniziativa popolare si aggiunge ad altra già presentata da deputati e senatori e già dichiarata ammissibile dalla Cassazione lo scorso mese d i novembre.

Si ricorda che per modificare la Costituzione è prevista una procedura rafforzata: ciascun ramo del Parlamento deve approvare la riforma due volte, a distanza di tempo, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Se nella seconda votazione non si raggiunge tale maggioranza, può essere richiesto un referendum da 500 mila elettori, un quinto dei parlamentari o cinque Consigli regionali, con le modalità stabilite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo» (art. 138 Cost). [1]

Le cittadine e ai cittadini elettori hanno aderito all’iniziativa, consentendo, così, l’indizione  di questo referendum per confermare (SI) o meno (NO) la riforma costituzionale sul testo di legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 25 ottobre 2025.

E’ noto che, nella sostanza,  il cuore della riforma costituzionale è la separazione tra giudici e pubblici ministeri, che avrebbero carriere diverse e non più un unico percorso professionale. Il Governo, quindi, non ha ritenuto più sufficienti le restrizioni previste dalla Riforma Cartabia, che consente il passaggio da una all’altra funzione una sola volta nella carriera e non più quattro volte come era prima della riforma (L. delega 17.6.2022, n. 71 e D.lgs. 28.3.2024, n. 44 di modifica dell’art. 12 del D.lgs. n. 160 del 2006).

Sono impattati dalla proposta di riforma costituzionale gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, comma terzo, 107, comma primo, e 110 comma primo della Costituzione, con l’obiettivo principale di introdurre una distinzione strutturale e definitiva tra magistratura giudicante e magistratura requirente.

In estrema sintesi, l’art. 87 introduce al decimo comma l’estensione al Presidente della Repubblica della presidenza di entrambi i due nuovi organi di autogoverno, giudicante e requirente (art. 1); l’art. 102 viene modificato per affermare espressamente la distinzione delle funzioni giurisdizionali (art. 2); l’art. 104 viene riscritto per superare l’unità della magistratura e prevedere due distinti Consigli superiori, uno per i giudici e l’altro per i pubblici ministeri (art. 3); l’art. 105 adegua le competenze dei due Consigli superiori separati in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e disciplina (art. 4); l’art. 106, terzo comma, è di coordinamento con il nuovo assetto delle carriere (art. 5); l’art. 107, primo comma, è modificato per mantenere le garanzie di inamovibilità distinguendole per le due carriere (art.6); l’art. 110, primo comma, è adattato al nuovo sistema di autogoverno separato, ferma restando la competenza del Ministro della giustizia sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi [2].

Il testo della legge costituzionale approvata dai due rami del Parlamento, pubblicato in Gazzetta,  non è stato promulgato e verrà sottoposto al referendum confermativo. Trattandosi di  referendum confermativo non è richiesto il quorum minimo di votanti, come invece previsto dalla Costituzione per i referendum abrogativi.

Giuseppe Panassidi, avv. in Verona


[1]  art. 138 Costituzione  “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione a maggioranza di due terzi dei voti. 

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

[2] Il testo delle modifiche degli articoli della Costituzione interessati da modifiche o sostituzioni:

  • « All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e  il  Consiglio  superiore della magistratura requirente» (art. 1).
  • «All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « [ndr. le quali ], disciplinano  altresì  le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» (art. 2).
  • L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 104 – La magistratura  costituisce  un  ordine  autonomo  e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  giudicante  e   il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo,  da  un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche  e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il  Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila  mediante sorteggio,  durano  in  carica quattro anni e non possono partecipare alla  procedura  di  sorteggio successiva.

I componenti non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali  ne’  far  parte  del  Parlamento  o  di  un Consiglio regionale» (art. 3).

  • L’articolo 105 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:

«Art.  105.  –  Spettano  a  ciascun  Consiglio  superiore  della magistratura,  secondo  le  norme  sull’ordinamento  giudiziario,  le assunzioni, le  assegnazioni,  i  trasferimenti,  le  valutazioni  di

professionalità e  i  conferimenti  di  funzioni  nei  riguardi  dei magistrati.

La  giurisdizione  disciplinare  nei  riguardi   dei   magistrati ordinari, giudicanti  e  requirenti,  e’  attribuita  all’Alta  Corte disciplinare.

L’Alta Corte è  composta  da  quindici  giudici  tre  dei  quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori  ordinari  di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante  elezione,  nonché’  da  sei magistrati giudicanti e tre requirenti,  estratti  a  sorte  tra  gli appartenenti alle rispettive  categorie  con  almeno  venti  anni  di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano  svolto funzioni di legittimità.

L’Alta Corte elegge il presidente  tra  i  giudici  nominati  dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco  compilato dal Parlamento in seduta comune.

I  giudici  dell’Alta  Corte  durano  in  carica  quattro   anni.

L’incarico non può essere rinnovato.

L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con  quelli di membro del Parlamento, del Parlamento  europeo,  di  un  Consiglio regionale  e  del  Governo,  con  l’esercizio  della  professione  di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte  in  prima  istanza  è ammessa impugnazione, anche per motivi di  merito,  soltanto  dinanzi alla stessa Alta Corte,  che  giudica  senza  la  partecipazione  dei

componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge  determina  gli  illeciti  disciplinari  e  le  relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il  funzionamento

dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti  o  inquirenti siano rappresentati nel collegio» (art. 4).

  • All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: « a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la  seguente: «giudicante»;  b)  dopo  le  parole:  «materie  giuridiche»  sono  inserite   le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni». (art. 5)
  • All’articolo 107, primo comma, della Costituzione,  le  parole: «del Consiglio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  rispettivo Consiglio». (art. 6)
  • All’articolo 110, primo comma, della Costituzione,  le  parole: «del  Consiglio»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «di   ciascun Consiglio» (art. 7).

[1]


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