IN POCHE PAROLE …
Presentata da 15 cittadini una richiesta per promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme con riferimento alla legge costituzionale sull’ordinamento della magistratura.
L’annuncio di richiesta di referendum è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 295 del 20 dicembre 2025.
Dal 22 dicembre è partita la raccolta di firme per quest’altro referendum confermativo, che si aggiunge a quello promosso da senatori e deputati e già dichiarato ammissibile dalla Cassazione
Il comunicato della Corte Suprema della Cassazione
Votazione on line sul sito del Ministero della Giustizia
Testo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”
E’ iniziata alla viglia di Natale la raccolta on line di almeno cinquecentomila firme per l’indizione di un referendum confermativo sulla legge costituzionale relativa all’ordinamento della magistratura. L’iniziativa popolare è stata promossa da 15 cittadini autodefinitisi “volenterosi” che hanno depositato la relativa richiesta presso l’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione. Per firmare l’adesione all’iniziativa, l’elettore deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure della CIE (carta d’identità elettronica) e collegarsi a questo LINK del Ministero della Giustizia.
Se saranno raccolte le firme necessarie e la Cassazione considererà ammissibile il quesito referendario, gli elettori dovranno rispondere al seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli artt. 87, comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107, comma 1, e 110, comma 1, della Costituzione?».
Questa richiesta di iniziativa popolare si aggiunge ad altra presentata da deputati e senatori e già dichiarata ammissibile dalla Cassazione.
Si ricorda che per modificare la Costituzione è prevista una procedura rafforzata: ciascun ramo del Parlamento deve approvare la riforma due volte, a distanza di tempo, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Se nella seconda votazione non si raggiunge tale maggioranza, può essere richiesto un referendum da 500 mila elettori, un quinto dei parlamentari o cinque Consigli regionali, con le modalità stabilite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo» (art. 138 Cost). [1]
La parola, quindi, alle cittadine e ai cittadini elettori che avranno tempo fino al 31 gennaio 2026 per aderire all’iniziativa e consentire, così, l’indizione anche di questo referendum per confermare (SI) o meno (NO) la riforma costituzionale, il cui testo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 25 ottobre 2025.
Come noto, il cuore della riforma costituzionale è la separazione tra giudici e pubblici ministeri, che avrebbero carriere diverse e non più un unico percorso professionale. Il Governo, quindi, non ha ritenuto più sufficienti le restrizioni previste dalla Riforma Cartabia, che consente il passaggio da una all’altra funzione una sola volta nella carriera e non più quattro volte come era prima della riforma (L. delega 17.6.2022, n. 71 e D.lgs. 28.3.2024, n. 44 di modifica dell’art. 12 del D.lgs. n. 160 del 2006).
Sono impattati dalla proposta di di riforma costituzionale gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, comma terzo, 107, comma primo, e 110 comma primo della Costituzione, con l’obiettivo principale di introdurre una distinzione strutturale e definitiva tra magistratura giudicante e magistratura requirente. In sintesi, l’art. 87 introduce al decimo comma l’estensione al Presidente della Repubblica della presidenza di entrambi i due nuovi organi di autogoverno, giudicante e requirente (art. 1); l’art. 102 viene modificato per affermare espressamente la distinzione delle funzioni giurisdizionali (art. 2); l’art. 104 viene riscritto per superare l’unità della magistratura e prevedere due distinti Consigli superiori, uno per i giudici e l’altro per i pubblici ministeri (art. 3); l’art. 105 adegua le competenze dei due Consigli superiori separati in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e disciplina (art. 4); l’art. 106, terzo comma, è di coordinamento con il nuovo assetto delle carriere (art. 5); l’art. 107, primo comma, è modificato per mantenere le garanzie di inamovibilità distinguendole per le due carriere (art.6); l’art. 110, primo comma, è adattato al nuovo sistema di autogoverno separato, ferma restando la competenza del Ministro della giustizia sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi [2].
Il testo della legge costituzionale approvata dai due rami del Parlamento, pubblicato in Gazzetta, non è stato promulgato e verrà sottoposto, di certo, al referendum confermativo già proposto da un quinto dei membri delle Camere e dichiarato ammissibile dalla Cassazione; e, se verrà raggiunto l’obiettivo del sostegno di cinquecentomila elettori e quesito supererà l’esame di ammissibilità della Cassazione, ad un ‘altro referendum promosso da 15 cittadini “volenterosi”. In entrambi i referendum confermativi non è richiesto il quorum minimo di votanti, come invece previsto per i referendum abrogativi.
Giuseppe Panassidi, avv. in Verona
[1] art. 138 Costituzione “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione a maggioranza di due terzi dei voti.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.
[2] Il testo delle modifiche degli articoli della Costituzione interessati da modifiche o sostituzioni:
- « All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente» (art. 1).
- «All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « [ndr. le quali ], disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» (art. 2).
- L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante sorteggio, durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne’ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale» (art. 3).
- L’articolo 105 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
«Art. 105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di
professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e’ attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché’ da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.
L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei
componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento
dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o inquirenti siano rappresentati nel collegio» (art. 4).
- All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: « a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente: «giudicante»; b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni». (art. 5)
- All’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio». (art. 6)
- All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio» (art. 7).
[1]
