IN POCHE PAROLE…
La recente tragedia del locale di Crans Montana ha portato all’attenzione una pratica, abbastanza diffusa, dagli effetti potenzialmente devastanti, che si realizza con impressionante frequenza all’interno dei locali pubblici: l’accensione di fuochi d’artificio
Il caso Crans Montana
Direttiva 12.6.2013, n. 2013/29/UE – L’armonizzazione delle legislazioni degli stato membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)
D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123 – Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL)
Quanto successo nella cittadina svizzera ci induce ad alcune doverose riflessioni su due domande. Quanti di noi, prima di piangere di fronte alle giovanissime vittime del rogo del “Le Constellation” a Crans Montana, si erano mai preoccupati dei fuochi d’artificio, perché tali sono, che vengono accesi sia nei locali pubblici che nelle abitazioni private in occasione di feste di compleanno, matrimonio, anniversario, laurea, etc.? Quanti di noi si erano immaginati, anche solo per un fugace secondo, del potenziale di pericolosità che una simile pratica ha in sé ?1
Al netto di quanto accaduto in Svizzera, se si riflette sul pericolo di incendio che una fiamma libera può provocare all’interno di un locale chiuso, magari con elementi ignifughi, con ogni probabilità si desisterebbe.
Ciò nonostante, non mancano le voci di chi ritiene che l’accensione di “candele magiche” et similia all’interno di un bar o di una discoteca sia un’attività lecita in quanto a basso rischio d’incendio: una cosa sono i razzi sparati in cielo, altra le candeline scoppiettanti infilzate in una torta.
Con questa nota preme dimostrare come l’attività di cui ci si occupa sia, per la legislazione in vigore, un’attività del tutto vietata, senza sottacere gli effetti sulla salute delle persone derivanti dall’accensione di candele scintillanti su una torta o su una bottiglia di spumante2
Già in alcune amministrazioni comunali si fa avanti l’idea di un intervento della mano pubblica per scongiurare il ripetersi di episodi come quello, tragico, di Crans Montana.3
Di fronte ad una sostanziale “confusione interpretativa” diventa necessario sgomberare il campo da equivoci o da forzature che potrebbero portare un eventuale intervento pubblico, limitativo del fenomeno, ad atti viziati se non addirittura inutili.
La normativa europea e nazionale
Risale al 29 luglio 2015 il d.lgs. 123 che recepisce la Direttiva UE 2013/29 concernente “l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”4 , in vigore il 13 agosto 2015, che, sostanzialmente, introduce un nuovo sistema di classificazione degli articoli pirotecnici.
In particolare, l’art. 2 del citato decreto prevede quattro categorie di fuochi artificiali (oltre agli articoli pirotecnici teatrali ed agli altri articoli pirotecnici) contraddistinte dalle sigle F1, F2, F3 ed F4.
Nella categoria F1 rientrano i fuochi che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati. Sono ricompresi in questa categoria i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione. E’ vietata la vendita di tali prodotti ai minori di anni quattordici.
Fanno parte di questa categoria i magic flambé, le stelline magiche e tutti quelli che vengono collocati ed accesi sia sugli alimenti (torte) sia sulle bevande (bottiglie di spumante o champagne) in funzione decorativa e per aumentare l’effetto scenico.
La vendita dei fuochi di categoria F1 è sostanzialmente libera, tant’è che sono acquistabili, dai maggiori di anni quattordici, anche in esercizi commerciali non specializzati, quali edicole, supermercati, bancarelle, etc.
Più interessante, per quanto qui interessa, è vedere le modalità di impiego di questi artifici.
L’art. 57 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18 giugno 1931 n. 773 5 testualmente dispone che “senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi d’artificio, innalzarsi aerostati con fiamme o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa”.
Prima facie appare immediatamente evidente la discrasia tra l’art. 2 del D.Lgs. 123/2015 e l’art. 57 T.U.L.P.S. ì: il primo consente l’impiego di artifici F1 “all’interno di edifici d’abitazione”, mentre il secondo vieta l’accensione di generici fuochi d’artificio in un luogo abitato o nelle sue adiacenze (…).
Si tenga presente che il D.Lgs. 123/2015, oltre ad essere più recente rispetto al T.U.L.P.S., è ricettivo di una normativa comunitaria intesa all’armonizzazione delle legislazioni dei singoli Stati rispetto alla materia dei fuochi d’artificio e, pertanto, prevalente.
Ciò premesso, poiché il dato letterale parla espressamente di edifici di abitazione e di luogo abitato, automaticamente vengono esclusi ambiti diversi, ad iniziare dai locali pubblici, nei quali, a contrario, è vietata qualsiasi accensione di fuochi artificiali, compresi quelli a basso potenziale.
Sarebbe dunque sufficiente l’applicazione delle leggi vigenti per procedersi alla contestazione del reato contravvenzionale dell’art. 703 Codice Penale (Accensioni ed esplosioni pericolose), nella forma aggravata del comma 2 (fatto commesso in luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone) che prevede l’arresto fino ad 1 mese.
Si tratta, è evidente, di un reato di pericolo presunto: per la sua consumazione non è necessario che si verifichi un danno effettivo o che venga messa concretamente in pericolo l’incolumità di persone determinate, perché è sufficiente l’accensione non autorizzata in un luogo abitato o nelle sue adiacenze (e a maggior ragione in un locale pubblico) in quanto l’azione è ritenuta dal legislatore intrinsecamente pericolosa6.
Per la contestazione dell’ipotesi aggravata è necessario che nel luogo in cui l’artificio pirotecnico viene azionato, vi sia un afflusso particolarmente elevato di persone7 : un pub, un ristorante, una discoteca.
La posizione dell’ANCI
Tuttavia, di recente, l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – UNCEM, ha diramato ai Comuni italiani una proposta di ordinanza da adottare al fine di vietare l’utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici.
L’ordinanza proposta poggia il proprio presupposto giuridico sull’art. 54 D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali, ossia sulla competenza del Sindaco, ufficiale di Governo, ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Relativamente al caso concreto, non è dato registrare un orientamento unanime della giurisprudenza8, che tende a circoscrivere l’effettività del principio di precauzione. Quello che invece è principio giurisprudenziale consolidato è la necessaria ed imprescindibile temporaneità del provvedimento.
La ratio che sottende all’art. 54 T.U.E.L. è la necessità di provvedere con urgenza per trovare una soluzione altrimenti non possibile mediante gli strumenti ordinari offerti dall’ordinamento e con le garanzie da questo predisposte; strettamente correlato al dato è il carattere temporaneo degli effetti dell’ordinanza sindacale, per cui rischia l’illegittimità quel provvedimento sindacale connotato da stabilità9 come potrebbe essere quello proposto da UNCEM che intende disciplinare, con un atto in sé temporaneo, una situazione potenzialmente ripetitiva e, come tale, stabile.
Il regolamento di polizia urbana
Preferibile, ancorché non si voglia percorrere la strada delle vigenti previsioni normative, è il ricorso al Regolamento di polizia urbana, al cui interno potrebbe essere inserito il divieto espresso di accensione di qualsiasi artificio pirotecnico (compresi quindi quelli di categoria F1), sotto pena di sanzione amministrativa pecuniaria ed eventualmente di sequestro amministrativo degli artifici impiegati ai sensi dell’art. 13 L. 689/1981.
Non si ritiene di poter applicare, in conseguenza della contestazione (pur reiterata) della violazione al Regolamento suddetto, alcun provvedimento limitativo o interdittivo nei confronti del locale pubblico, essendo pacifico che i provvedimenti di sospensione o di chiusura di un esercizio pubblico devo trovare legittimazione nella normativa statale o regionale, essendo inibito al Comune introdurre sanzioni interdittive che non siano già espressamente contemplate da una norma di rango primario10
dott. Alberto Messerini, vice comandante del comune di Pisa
1 Le candele scintillanti contengono polvere pirica e possono raggiungere temperature fino a 600°C. Usate vicino a materiali non ignifughi (carta, stoffa, pannelli fonoassorbenti) le fiamme possono scatenare incendi in pochi secondi.
2 Uno studio italiano, coordinato dall’Università Niccolò Cusano in collaborazione con l’Università Roma Tre ed il Centro Ricerche ENEA di Casaccia, ha dimostrato che queste candele riproducono in scala ridotta alcuni aspetti tipici dei sistemi propulsivi aerospaziali e sono caricate con gli stessi metalli usati nei razzi come propellenti. Il loro effetto scenico è dovuto proprio all’ossidazione di queste minuscole particelle metalliche che emettono le caratteristiche scintille colorate ma che, allo stesso tempo, riversano sull’alimento o nella bevanda microdosi di metalli quali bario, rame, stronzio, ferro, alluminio, con tracce di cadmio e di cromo.
3 I consiglieri comunali di Roma del gruppo Azione hanno presentato una mozione in Assemblea Capitolina con cui chiedono al Sindaco ed alla Giunta di avviare un adeguamento tecnico del Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale introducendo una disciplina specifica sull’utilizzo di candele luminose e dispositivi scintillanti applicati a bottiglie e bevande nei locali aperti al pubblico (fonte: www.romatoday.it).
4 Pubblicato su G.U. – Serie Ordinaria n. 186 del 12.08.2015
5 Pubblicato su Suppl. Ord. G.U. n. 146 del 26.06.1931
6 Cass. Pen. – Sez. I, sentenza 15945/2021
7 Cass. Pen. – Sez. I, sentenza 36716/2024 che richiama Cass. Pen. – Sez. IV, sentenza 4814/1974
8 L’esercizio del potere di ordinanza urgente e contingibile da parte del Sindaco presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 344/2021)
9 Ex pluris T.A.R. Puglia – Sede di Bari – Sez. II, sentenza 205/2023
10 Ex pluris Cass. Civ. – Sez. II, sentenza 29424/2023
