Gli accertamenti da operare nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne e all’interno del territorio nazionale

Con il decreto legge 12 giugno 2026 n.100 sono state emanate “Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024”.

Il testo, attraverso l’attuazione delle direttive e dei regolamenti europei per una comune procedura di protezione internazionale e di rimpatrio alla frontiera, indica gli accertamenti necessari da operare nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne

 

Procedura di screening ai sensi del Regolamento UE n.1356 del 2024.

Profili generali

L’art.12 del d.l. n.100 del 2026, in conformità all’art.2, comma l, capoverso 10 del regolamento (UE) 2024/1356, individua nelle autorità nazionali di frontiera e nelle autorità nazionali competenti per l’immigrazione, designate in attuazione dell’articolo 3, paragrafo l, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2017/2226 (rispettivamente, per la frontiera, gli Uffici di polizia di frontiera e gli uffici con attribuzioni di polizia di frontiera e per l’immigrazione, le Questure della Repubblica), le autorità preposte agli accertamenti di cui agli artt.14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1356.

La stessa norma, in conformità all’art.2, comma l, capoverso 10 e 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356, stabilisce che il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture, cura il supporto per i profili relativi all’accoglienza dei migranti e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle vulnerabilità di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell’interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.

Il citato Regolamento prevede (art.l):

a) accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti dei cittadini di paesi terzi che, senza soddisfare le condizioni d’ingresso di cui all’art. 6 del regolamento (UE) 2016/399 e prima di essere indirizzati alla procedura adeguata:

1) hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato (art.10-ter T.U. Imm.);

2) hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera (art.10-ter co.4-bis T.U. Imm.) o

3) sono sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso (art.10-ter co.l T.U. Imm.);

b) accertamenti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che tali cittadini di paesi terzi siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne (art.10-ter4 T.U. Imm.), prima che siano indirizzati alla procedura adeguata.

Gli accertamenti mirano a rafforzare il controllo dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne, all’identificazione degli stessi e a verificare se non possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Essi comportano anche controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità, volti a individuare le persone bisognose di assistenza sanitaria, nonché le persone che potrebbero rappresentare una minaccia per la salute pubblica e a individuare portatori di eventuali vulnerabilità, facilitandone l’indirizzamento verso la procedura adeguata.

Durante gli accertamenti (art.9 Reg. n.1356/2024) i cittadini di paesi terzi rimangono a disposizione delle autorità preposte, indicano nome, data di nascita, genere e nazionalità e forniscono:

  • i documenti e le informazioni, se disponibili, che possano confermare tali dati;
  • i loro dati biometrici (art.13 regolamento UE 1358 del 14 maggio 2024 istitutivo dell’Eurodac).

In particolare, ai sensi dell’art.23 § 1 del regolamento Eurodac, sono sottoposti a fotosegnalamento tutti i cittadini di Paesi terzi di età non inferiore ai sei anni.

Il d.l. n.100 del 2026 ha introdotto un nuovo comma 2-quater all’art.10-ter T.U. Imm. che integra quanto previsto dal precedente comma 2-bis in merito all’obbligo di cooperazione in capo allo straniero: fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, lo straniero ha l’obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.

Le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite o coadiuvate nell’espletamento degli stessi da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo nei limiti dei loro mandati.

Ai sensi dell’art.11 del regolamento, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti hanno il diritto di essere informati di quanto segue:

  1. le finalità, la durata e gli elementi degli accertamenti. nonché le modalità con cui questi sono effettuati e i loro possibili esiti;
  2. il diritto di presentare domanda di protezione internazionale e le norme applicabili alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, se del caso nelle circostanze specificate all’articolo 30 del regolamento 2024/1348, e, per tali cittadini di paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale, gli obblighi e le conseguenze dell’inosservanza di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n.2024/1351;
  3. i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compresi i loro obblighi di cui all’articolo 9 e la possibilità di contattare le organizzazioni e le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 6, nonché di essere contattati da tali organizzazioni e persone;
  4. i diritti conferiti all’interessato dal diritto dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679.

I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti possono inoltre essere informati di quanto segue:

a) le norme applicabili in materia di condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399, nonché di altre condizioni d’ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite;

b) l’obbligo di rimpatrio a norma della direttiva 2008/115/CE e le possibilità di iscriversi a un programma che fornisce assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura al fine di sostenere la partenza volontaria.

Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto, su carta o in formato elettronico, e, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all’età e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui all’art.13 § 2 e 3. Le autorità competenti per gli accertamenti possono provvedere a mettere a disposizione servizi di mediazione culturale per agevolare l’accesso alla procedura di protezione internazionale.

Le autorità nazionali possono autorizzare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo la legislazione nazionale.

 

Accertamenti alle frontiere esterne ex artt.5 e 8 Reg. n.1356 del 2024

Sono state definite con Regolamento n.1356 del 2024 le linee guida per gli accertamenti alle frontiere esterne nei confronti dei cittadini di paesi terzi che, senza soddisfare le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato, hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera o sono sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alla procedura adeguata (art.1-a del regolamento).

a) Stranieri eleggibili e loro posizione sul territorio nazionale

Durante tali accertamenti le persone interessate non sono autorizzate ad entrare nel territorio nazionale e sono sottoposte a misure intese a garantire che rimangano a disposizione delle autorità competenti a svolgere gli accertamenti nei luoghi dedicati e per la durata di tali attività, al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga, nonché le minacce potenziali alla sicurezza interna o gli eventuali rischi per la salute pubblica derivanti dalla fuga.

Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l’accesso ai luoghi individuati dall’articolo 54 § 3 del regolamento (UE) 2024/1348 durante l’esecuzione degli accertamenti in parola non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all’ingresso nel territorio dello Stato.

I cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a entrare a norma dell’articolo 6 § 5, del regolamento (UE) 2016/399 non sono sottoposti agli accertamenti. Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfi le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 gli accertamenti nei confronti del suddetto terminano.

b) Luoghi in cui sono effettuati gli accertamenti

Gli accertamenti sono effettuati in qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato a livello nazionale, generalmente ubicato presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze o, in alternativa, in altri luoghi all’interno del suo territorio. Gli stessi sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro sette giorni dal rintraccio nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera.

c) Procedure di sbarco

I casi relativi a soggetti che hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato o che sono sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alla procedura adeguata ricomprendono gli scenari relativi agli eventi di sbarco di migranti irregolari, rispetto alla cui gestione sono da anni consolidate delle procedure operative, nonché piani operativi e di coordinamento a livello provinciale che continueranno a costituire la base di lavoro su cui verranno innestate le novità previste dalla normativa unionale.

Le procedure di screening in localita di sbarco dovranno essere gestite tramite apposita area realizzata nel SIA-Gestionale. Il sistema è basato sulla compilazione del modulo consuntivo di cui all’art.17 del Regolamento, così come elaborato dall’Agenzia Frontex e modificato in base alle esigenze operative nazionali. Il modulo è articolato per sezioni dedicate ciascuna ad una parte dei controlli da effettuare, nonché alle informazioni da acquisire direttamente dagli stranieri sbarcati, a seguito di intervista. Ad esso è allegato un ulteriore modulo contenente le risultanze dei controlli di sicurezza di cui all’art.15.

Fatte salve le peculiarità operative di ciascun territorio connesse, ad esempio, alla presenza di strutture fisse, all’orario di inizio delle operazioni, ecc., la successione delle operazioni da effettuare, integrata con i controlli elencati dall’art.8 § 5 del Regolamento, può essere sintetizzata come segue:

  • arrivo della nave;
  • visita medica a bordo – apposizione dei braccialetti numerati;
  • discesa dei migranti – foto con braccialetto in evidenza;
  • controllo dei migranti e dei loro effetti personali,
  • intervista preliminare utilizzando il consueto foglio notizie (art.14 Reg.);
  • comunicazione alla Procura della Repubblica della attivazione del fermo di   cui all’art.10-ter co.2-quinquies ss. T.U.Imm.;
  • registrazione dei dati anagrafici in Gestionale ed invio ad AFIS per attivazione della procedura di fotosegnalamento (art.8.5-d del Regolamento)
  • una volta acquisite le impronte digitali e i CUI, effettuazione delle verifiche nelle banche dati nazionali e unionali (controllo di sicurezza ai sensi degli artt.15 e 16 del Regolamento);
  • comunicazione alla Procura della Repubblica del termine del fermo di cui all’art.10-ter co.2-quinquies ss., salva la necessità di procedere a convalida nell’ipotesi di superamento del termine delle 48 ore controllo preliminare dello stato di salute (ai sensi dell’art.12 Reg.);
  • controllo preliminare delle vulnerabilità (ai sensi dell’art.12 Reg.);
  • finalizzazione del modulo consuntivo e dell’allegato relativo agli esiti dei controlli di sicurezza;
  • indirizzamento alla procedura adeguata.

Nel corso della procedura sarà assicurata da parte di personale dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) la somministrazione del materiale informativo di cui all’art.11 del regolamento (reperibile sul sito della Commissione nazionale per il Diritto d’asilo al seguente link:

https://libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/opuscoli-informativi-sulla-procedura-dasilo-sullaccoglienza-dei-richiedenti-asilo-e-sugli

d) Esiti della procedura

Nel caso in cui, nel corso della procedura, lo straniero manifesti la volontà di richiedere la protezione internazionale, dopo la chiusura dello screening dovrà essere effettuato il fotosegnalamento per richiesta asilo (cat.1) secondo le modalità tecniche concordate con il Servizio Polizia Scientifica e si procederà contestualmente alla registrazione della domanda.

Nel caso in cui, invece, all’esito della procedura di screening lo straniero non abbia manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, cesserà la presunzione di non ingresso sul territorio nazionale e potrà essere attivata la procedura di rimpatrio ordinaria di cui agli artt.10 ss. T.U.Imm., con la compilazione dell’apposito modulo di intervista (c.d. “allegato 4”) propedeutico alla redazione dei provvedimenti ed atti amministrativi in SIA.

e) Accertamenti alle frontiere esterne nei confronti dei cittadini di paesi terzi che, senza soddisfare le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera.

Per quanto attiene ai valichi di frontiera aerei e marittimi nazionali, gli accertamenti previsti dovranno essere effettuati nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6 del Codice Frontiere Schengen e che manifestano la volontà di richiedere protezione internazionale, ai sensi dell’art.5 § 2 Reg. (UE) 2024/1356.

Qualora, nel corso delle verifiche di frontiera, lo straniero manifesti l’intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, l’Ufficio di Polizia di Frontiera dovrà avviare la procedura di screening.

Tale procedura sarà gestita attraverso un’apposita sezione del SIA-Gestionale, predisposta per supportare tutte le fasi del procedimento. I controlli effettuati sulle banche dati in occasione delle verifiche di frontiera non dovranno essere ripetuti nell’ambito dello screening, ma dovranno essere resi disponibili e riutilizzabili dal sistema.

Prima della conclusione della procedura di screening dovrà essere effettuato il fotosegnalamento finalizzato alla richiesta di protezione internazionale.

Una volta completate le attività di screening, l’Ufficio procederà alla registrazione della domanda sul portale SUA. A seguito della registrazione, verrà rilasciato al richiedente un documento nominativo contenente il codice unico d’identità attribuito all’esito delle operazioni di fotosegnalamento, la fotografia acquisita e le generalità dichiarate dallo straniero nel corso delle stesse attività.

Successivamente, sulla base degli esiti dello screening e delle valutazioni di competenza, il richiedente sarà indirizzato al percorso procedurale previsto dalla normativa vigente. In particolare, la procedura potrà evolvere verso l’applicazione delle procedure di frontiera previste dalla disciplina europea oppure proseguire secondo le disposizioni nazionali in materia di protezione internazionale.

Resta fermo che i cittadini di Paesi terzi che non soddisfano le condizioni di ingresso e che non manifestano la volontà di richiedere protezione internazionale durante le verifiche di frontiera continuano a essere destinatari dei provvedimenti di respingimento ai sensi dell’art.14 Reg. (UE) 2016/399. Nei loro confronti non dovrà essere effettuato il fotosegnalamento previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2024/1358 e gli stessi non dovranno essere sottoposti a screening.

 

Accertamenti all’interno del territorio ex artt.1, 7 e 8 Reg. n.1356 del 2024

Tali accertamenti riguardano i cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che costoro siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne, prima che siano indirizzati alla procedura adeguata.

I suddetti stranieri devono restare a disposizione delle autorità responsabili per effettuare gli accertamenti e per la durata degli stessi, al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le potenziali minacce alla sicurezza interna che potrebbero derivarne. Sono, pertanto, esclusi dalla suddetta procedura tutti gli stranieri che, per quanto irregolari al momento del rintraccio, risultino aver fatto ingresso regolare da una frontiera esterna dell’Unione (ad es., stranieri entrati con VISIO valido, stranieri entrati regolarmente in esenzione di visto, stranieri titolari si permessi di soggiorno scaduti o di cui sia stata rigettata la richiesta di rinnovo, ecc.).

a) Rintraccio alla frontiera interna

Gli accertamenti nei confronti di stranieri rintracciati in posizione irregolare in prossimità delle frontiere interne terrestri ricadono nella disciplina e nei termini previsti dall’art.7 del regolamento 1356/2024. Ai sensi dell’art.7.2 del regolamento, è possibile astenersi dallo svolgere gli accertamenti se un cittadino di paese terzo che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale è trasferito, immediatamente dopo il rintraccio, in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell’ambito di quadri di cooperazione bilaterale. In tal caso, lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato è stato trasferito procede agli accertamenti. In tale contesto trovano, quindi, applicazione i vigenti accordi bilaterali di riammissione delle persone in situazione irregolare.

Per la specifica ipotesi di ripristino dei controlli di frontiera ai sensi dell’art.25 ss. del Codice Frontiere Schengen, i cittadini stranieri destinatari di provvedimento di respingimento non sono soggetti a screening, in analogia a quanto avviene per i respingimenti ai valichi di frontiera esterna (art.32 del Codice Frontiere Schengen). Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’art.10-ter T.U.Imm..

b) Luogo in cui sono effettuati gli accertamenti e relativa procedura

I suddetti accertamenti sono effettuati in qualsiasi luogo adeguato e opportuno individuato sul territorio nazionale. Sono effettuati senza indugio e sono completati entro tre giorni dal rintraccio del cittadino del paese terzo.

Essi constano dei seguenti elementi, previsti dall’art.8.5:

  • identificazione o verifica dell’identità (art.14 del regolamento);
  • comunicazione alla Procura della Repubblica della attivazione del fermo di cui all’art.10-ter co.2-quinquies ss. T.U. Imm., salva la necessità di procedere a convalida nell’ipotesi di superamento del termine delle 48 ore;
  • registrazione dei dati biometrici nella misura in cui non sia ancora avvenuta (artt.15, 22 e 24 del regolamento n.1358/2024);
  • controllo di sicurezza (artt.15 e 16 del regolamento);
  • comunicazione alla Procura della Repubblica del termine del fermo di cui all’art.10-ter co.2-quinquies ss. T.U. Imm.;
  • controllo preliminare dello stato di salute (ai sensi dell’art.12 Reg.);
  • controllo preliminare delle vulnerabilità (ai sensi dell’art.12 Reg.);
  • finalizzazione del modulo consuntivo e dell’allegato relativo agli esiti dei controlli di sicurezza;
  • indirizzamenlo alla procedura adeguata.

Nel corso della procedura, gli Uffici Immigrazione, anche avvalendosi di esperti dell’Agenzia dispiegati presso gli Uffici in forza del vigente Piano operativo, provvederanno alla somministrazione delle previste informative di cui all’art.11 del regolamento, predisposte dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e reperibili sull’indicato sito della Commissione Nazionale Asilo,

https://libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/opuscoli-informativi-sulla-procedura-dasilo-sullaccoglienza-dei-richiedenti-asilo-e-sugli

Come per gli accertamenti alle frontiere esterne, le procedure di screening all’interno del territorio dovranno essere gestite tramite apposita area realizzata nel SIA Gestionale.

Il sistema è basato sulla compilazione digitale del modulo consuntivo di cui all’art.17 del Regolamento, così come elaborato dall’Agenzia Frontex e modificato in base alle esigenze operative nazionali. Il modulo è articolato per sezioni dedicate ciascuna ad una parte dei controlli da effettuare, nonché alle informazioni da acquisire direttamente dagli stranieri sbarcati, a seguito di intervista. Ad esso è allegato un ulteriore modulo contenente le risultanze dei controlli di sicurezza di cui all’art.15.

Nel contesto in parola, inoltre, operandosi sul territorio, la procedura di screening non potrà sfociare in procedure di frontiera, ma preluderà all’applicazione della normativa nazionale in materia di protezione internazionale e rimpatrio.

E’ di particolare rilievo, in proposito, l’attivazione di iniziative di coordinamento con le altre Forze di Polizia e le specialità della Polizia di Stato operanti nei rispettivi ambiti territoriali, per i profili del controllo del territorio e la trattazione degli stranieri eleggibili.

 

Linee guida sugli accertamenti di cui all’art.8.5 Reg. n.1356 del 2024

I controlli previsti nel corso della procedura di screening possono essere articolati come di seguito riportato, non necessariamente in ordine tassativo di scansione temporale.

Controllo preliminare sullo stato di salute (art.12 del regolamento)

I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 sono oggetto di un controllo preliminare dello stato di salute effettuato da personale medico qualificato, volto a individuare eventuali necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica. In base alla situazione sanitaria relativa alle condizioni generali di un cittadino di paese terzo, il personale medico qualificato può decidere che non è necessario alcun ulteriore controllo dello stato di salute durante gli accertamenti.

I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 hanno accesso a prestazioni sanitarie d’urgenza e al trattamento essenziale delle malattie.

Per quanto concerne gli accertamenti di cui all’art.5, in area di sbarco, i controlli in parola saranno effettuati dalle autorità sanitarie individuate sulla base dei protocolli esistenti. Per quanto attiene agli ulteriori accenamenti relativi agli stranieri che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera, l’art.10 ter co.4-bis prevede che gli stessi siano effettuati dall’ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d’ingresso alla frontiera esterna.

Riguardo agli accertamenti di cui all’art.7) è preferibile adottare modelli organizzativi che prevedano la possibilità per il personale sanitario di recarsi presso gli uffici di polizia per l’effettuazione del controllo in parola, il ricorso alla telemedicina e, in ogni caso, la previsione di canali di trattazione prioritaria dei casi di interesse. Auspicabile anche il coinvolgimento degli Istituti di pena di rispettiva competenza territoriale, per i controlli sanitari relativi ai detenuti in fase di scarcerazione, eleggibili per la procedura di screening.

Nel caso in cui si proceda al trattenimento dello straniero, si avrà cura di richiedere alla autorità sanitaria preposta alla visita medica di cui all’art.3 della direttiva del Ministro dell’Interno del 19 maggio 2022 di integrare le valutazioni relative alla verifica della idoneità alla vita in comunità ristretta con quelle presenti nell’ apposita scheda sanitaria, elaborata nell’ambito del Tavolo vulnerabilità presieduto dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, allo scopo di garantire uniformità nello svolgimento dei controlli in parola.

Le informazioni acquisite dovranno essere inserite nell’apposita sezione del modulo consuntivo digitale, predisposto sulla piattaforma SIA-Gestionale, secondo le modalità descritte nella scheda tecnica.

Controllo preliminare delle vulnerabilità (art.12 del regolamento)

I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 sono sottoposti a un controllo preliminare delle vulnerabilità da parte di personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine con robiettivo di individuare se un cittadino di paese terzo possa essere un apolide vulnerabile o una vittima di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti o avere esigenze particolari ai sensi della direttiva 2008/115/CE, dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2024/1346 e dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1348.

Ai fini di tale controllo delle vulnerabilità, le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite da organizzazioni non governative e, se del caso, da personale medico qualificato. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato, in strutture idonee, a beneficio della sua salute fisica e mentale.

Nel caso dei minori, il sostegno è prestato in maniera adatta agli stessi e adeguata all’età da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela dei minori.

Per quanto concerne gli accertamenti di cui all’art.5 in area di sbarco, i controlli in parola saranno effettuati da personale dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo sulla base del vigente piano operativo.

Per gli accertamenti dl cui all’art.7, il controllo polra essere svolto da personale EUA o assegnato agli uffici Immigrazione, oppure da personale dipendente che abbia partecipato alle attività formative sul tema organizzate dall’Agenzia di cui sopra, attraverso la somministrazione della check-list di vulnerabilità.

Le informazioni acquisite dovranno essere inserite nell’apposita sezione del modulo consuntivo digitale, predisposto sulla piattaforma SIA-Gestionale, secondo le modalità descritte nella scheda tecnica, al fine di garantirne la conoscibilità alle altre Autorità competenti per la procedura verso la quale lo straniero verrà indirizzato alla fine dello screening.

Identificazione o verifica dell’identità (art. 14 del regolamento)

Si tratta di una fase fondamentale per i profili di pubblica sicurezza. L’identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del presente regolamento è verificata o stabilita utilizzando, se del caso, gli elementi seguenti:

  • documenti di identità, di viaggio o di altro tipo;
  • dati o informazioni forniti dall’interessato o ottenuti dal medesimo;
  • dati biometrici.

Appare appena il caso di evidenziare come l’accurata e puntuale identificazione degli stranieri coinvolti nella procedura in parola incida in maniera rilevante sullo svolgimento delle successive attività di trattazione amministrativa dello straniero, sia nell’ambito della protezione internazionale che nell’ambito del rimpatrio. E’ pertanto fondamentale, soprattutto alla frontiera esterna, effettuare controlli accurati ed interviste approfondite volte alla acquisizione di documenti e di informazioni utili alla identificazione, ricorrendo anche a quanto previsto dall’art.10-ter commi 2-bis e 2-ter T.U.Imm. in materia di accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dello straniero. A tale scopo dovranno essere consultate le banche dati CIR (non ancora attiva), SIS e le banche dati nazionali.

Controllo di sicurezza (artt.15 e 16 del regolamento)

I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all’articolo 5 o 7 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare se possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna. Tale controllo può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione troverà applicazione la normativa nazionale di riferimento.

Per effettuare le suddette operazioni sono consultate le pertinenti banche dati dell’Unione, in particolare:

  • il SIS (in caso di riscontro positivo nel SIS, l’autorità preposta agli accertamenti che effettua l’interrogazione ha accesso ai dati contenuti nella segnalazione; le autorità preposte agli accertamenti svolgono le procedure previste dai regolamenti UE 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862, compresa la consultazione dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione tramite gli Uffici SIRENE di cui all’art.7 § 2 Reg. UE 2018/1861 e di cui all’art.7 § 2 Reg. UE 2018/1862),
  • il sistema di ingressi uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 (EES),
  • il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 (ETIAS), compreso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240,
  • il sistema di informazione visti istituito dalla decisione 2004/512/CE (VIS) e
  • il sistema centralizzato per l’identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi istituito dal regolamento (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN),
  • i dati Europol trattati per le finalità di cui all’articolo 18 § 2 lett.a) del regolamento (UE) 2016/794 e
  • le banche dati Interpol.

A tal fine possono essere consultate anche le pertinenti banche dati nazionali. Rilevano evidentemente anche in tale ambito profili di pubblica sicurezza da declinare congiuntamente a quelli relativi agli accertamenti finalizzati alla identificazione o alla verifica dell’identità.

Modulo consuntivo (art.17 del regolamento)

Le autorità preposte agli accertamenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui agli articoli 5 e 7, un modulo contenente le informazioni seguenti:

  • a) nome, data e luogo di nascita e genere;
  • b) indicazione delle cittadinanze o dell’apolidia, paesi di residenza prima dell’arrivo e lingue parlate;
  • c) motivo per cui sono stati effettuati gli accertamenti:
  • d) informazioni sul controllo preliminare dello stato di salute effettuato a norma dell’articolo 12 § l, anche qualora, sulla base delle circostanze relative allo stato generale di ciascun cittadino di paese terzo, non sia stato necessario un ulteriore controllo dello stato di salute;
  • e) informazioni pertinenti sul controllo preliminare delle vulnerabilità effettuato in conformità dell’articolo 12 § 3, in particolare le vulnerabilità o le esigenze di accoglienza o procedurali particolari individuate;
  • f) informazioni indicanti se il cittadino di paese terzo interessato abbia fatto una domanda di protezione internazionale;
  • g) informazioni fornite dal cittadino di paese terzo interessato sull’eventuale presenza di familiari sul territorio di uno degli Stati membri;
  • h) se la consultazione delle banche dati pertinenti a norma dell’articolo 15 abbia dato luogo a un riscontro positivo;
  • i) se il cittadino di paese terzo interessato abbia ottemperato all’obbligo di cooperare a norma dell’articolo 9.

Le informazioni di cui sopra, nonché quelle ulteriormente evidenziate nel modulo digitale, sono registrate in modo tale da poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziana nel corso di qualsiasi successiva procedura di asilo o di rimpatrio. E’ specificato se le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono confermate dalle autorità preposte agli accertamenti o dichiarate dalla persona interessata.

Le informazioni contenute nel modulo sono messe a disposizione della persona interessata in formato cartaceo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera h) che sono omesse e vengono registrate in apposito allegato. Prima che il modulo sia trasmesso alle autorità competenti di cui all’art.18, paragrafi da 1 a 4, la persona sottoposta agli accertamenti ha la possibilità di indicare se le informazioni contenute nel modulo sono inesatte. Le autorità preposte agli accertamenti registrano tale indicazione nella sezione dedicata.

Modello di scheda di valutazione sanitaria


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