Analisi della legge n.181 del 2025

legge 2 dicembre 2025 n.181

La legge 2 dicembre 2025 n.181, pubblicata sulla G.U. n.280 del 2 dicembre 2025 e in vigore dal 17 dicembre 2025, ha introdotto nell’ordinamento il reato di femminicidio, con altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

Il provvedimento consta di 14 articoli che modificano il codice penale (art.1), di procedura penale (art.3) e la legge sull’ordinamento penitenziario (art.5), oltre a specifiche previsioni di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, che rafforzano gli obblighi formativi e informativi a tutela dalla c.d. ‘vittimizzazione secondaria’.

 

Le modifiche al codice penale

L’introduzione dell’art.577 bis all’interno del Libro II, Titolo XII, Capo I del codice penale segna il riconoscimento della specificità della violenza contro le donne con riferimenti che prescindono dall’atto criminale in sé in quanto descrittivi di un fenomeno strutturale, radicato nella discriminazione di genere, nell’odio, nel controllo, possesso, dominio e nella sopraffazione sulla vittima in quanto donna, nella limitazione delle sue libertà individuali o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo.

 Art.577-bis (Femminicidio)

  1. Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
  2. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
  3. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
  4. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici

La relazione di accompagnamento all’ampio intervento legislativo evidenzia l’obiettivo di rispondere alla “drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne” e all’estrema urgenza criminologica del fenomeno.

Su questa premessa viene costruita una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, una sorta di ‘aggravante di genere’ incentrata sulle qualità della persona offesa, distinta dall’omicidio volontario, quando l’uccisione di una donna avviene per i suddetti motivi legati al genere.

In merito alle condotte idonee ad integrare la fattispecie, da un lato, il delitto di cui all’art.577-bis co.1 c.p. punisce l’omicidio commesso con un atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna; dall’altro lato, il reato risulta integrato anche dalla commissione di una condotta volta a reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà o, comunque, l’espressione della personalità della donna.

La prima modalità di condotta si ricollega a nozioni (atti discriminazione ed atti di odio) già previste in altre fattispecie presenti nel nostro ordinamento, come l’art.604-bis c.p., rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”, che al co.1 lett.a) punisce “chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

La Suprema Corte ha chiarito, al riguardo, che “l’odio razziale o etnico è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori”, mentre la “discriminazione per motivi razziali” è fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti.

L’interpretazione di tali elementi normativi deve essere compiuta dal giudice tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola condotta, in modo da assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e di non discriminazione con quello di libertà di espressione onde valorizzare l’esigenza di accertare la concreta pericolosità del fatto (cfr. Cass. pen., sez.III, n.36906 del 23 giugno 2015; Cass. pen., sez.V, sentenza n.32862 del 7 maggio 2019).

Alla regola di non discriminazione, scritta nell’art.3 co.1 Cost., va riconnesso lo scopo di assicurare il livello più alto di attuazione del principio di uguaglianza, da intendersi come parificazione di tutti gli esseri umani, “in guisa da bandire ogni pulsione che alimenti la disuguaglianza e il razzismo come discriminazione e diniego di diritti e facoltà su sola base etnico – razziale” (cfr. Cass.pen., sez.I, sentenza n.10335 del 2021).

Quanto al riferimento contenuto nel nuovo art.577-bis c.p. agli atti di discriminazione nei confronti della persona offesa in quanto donna, può evidenziarsi che se, da un lato, il principio di uguaglianza formale di cui all’art.3 Cost. impone la parità di trattamento tra uomo e donna in presenza di situazioni giuridiche omogenee, dall’altro lato, la disposizione fa riferimento alle qualità soggettive della persona offesa e non del soggetto agente, attribuendo un preciso disvalore alla condotta omicidaria al fine di rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

La formulazione ‘in quanto donna’ si apre, tuttavia, a possibili equivoci e fraintendimenti, vieppiù alla luce di un concetto di identità sessuale ormai nuovo e diverso rispetto al passato, per come recepito anche dai giudici costituzionali in forza della legge n.164 del 1982, “nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero ‘naturalmente’ evolutisi, sia pure con l’ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale” (cfr. Corte Cost., sentenza n.221 del 2015).

Tali principi sono stati ribaditi nella sentenza n.143 del 2024, in cui la Consulta ha riaffermato che “agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l’accertamento della intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”.

Il percorso di transizione può, dunque, avvenire anche solo mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, senza la necessità di un intervento di adeguamento chirurgico, che rappresenta solo una delle modalità possibili.

Integra, altresì, il reato di femminicidio ex art.577-bis co.1 c.p., l’azione omicidiaria orientata a reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà o, comunque, l’espressione della personalità della donna.

Anche in questo caso la disposizione, operando un rinvio indistinto a tutti i diritti ed alle libertà della persona offesa, si apre a profili di indeterminatezza e di carenza di tassatività, laddove la Corte costituzionale ha più volte evidenziato come sussista in capo al legislatore l’imperativo costituzionale di “formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intellegibilità dei termini impiegati” (cfr. Corte Cost. sentenze n.54 del 2024 e n.98 del 2021).

Sotteso a tali principi, infatti, vi è il perseguimento di due obiettivi fondamentali “consistenti, per un verso, nell’evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta” (v. Corte Cost., sentenza n.327 del 2008).

Nello specifico, i giudici costituzionali hanno osservato come “l’impiego, nella formula descrittiva dell’illecito, “di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti ‘elastici’, non comporta un vulnus” del suddetto parametro costituzionale, “quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando, cioè, quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo” (v. Corte Cost., sentenza n.141 del 2019).

Il richiamo ai principi di determinatezza e tassatività risulta ancora più opportuno alla luce del fatto che lo stesso art.577-bis c.p. prescrive che, al di fuori delle ipotesi che integrano il reato di femminicidio, si applica l’art.575 c.p..

Inoltre, nel caso di femminicidio commesso al fine di reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà e l’espressione della personalità della donna, l’art.577-bis c.p. non fa riferimento né agli atti di discriminazione o di odio, né alla qualità della persona offesa ‘in quanto donna’, rendendo maggiormente difficoltosa la sua distinzione dall’art.575 c.p..

La Consulta ha chiaramente evidenziato che il bene-vita, oggetto di tutela di tutte le fattispecie incriminatrici di omicidio, rappresenta, al contempo, sia un bene fine che un bene presupposto (cfr. Corte Cost., sentenza n.135 del 2024). Rappresenta un bene-fine, in quanto è direttamente tutelato quale principio inviolabile e supremo del nostro ordinamento costituzionale (art.2 Cost.), nonché dell’ordinamento sovranazionale (art.2 CEDU), ma rappresenta anche bene-presupposto, poiché la sussistenza del diritto alla vita è indispensabile, in quanto prioritaria dal punto di vista naturalistico e logico, per l’esercizio di tutti gli altri diritti. Tali principi sono stati affermati dalla Corte Costituzionale, la quale ha ribadito che “pur in assenza di riconoscimento esplicito nel testo della Costituzione” la vita è ricondotta “all’area dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dall’art.2 Cost., e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l’espressione della sentenza n.1146 del 1988 – all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (cfr. Corte cost., sentenza n.35 del 1997). La vita, si aggiunge, è “presupposto per l’esercizio di tutti gli altri diritti inviolabili (cfr. Corte Cost., ordinanza n.207 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto)” .

Da tali osservazioni è possibile desumere come la privazione del bene-vita, già di per sé, impedisca l’esercizio di tutto il coacervo di diritti e libertà di cui era titolare la persona offesa.

In tale prospettiva, anche la fattispecie base dell’omicidio ex art.575 c.p., di fatto, impedisce l’esercizio dei diritti e delle libertà della persona offesa, in quanto il bene vita viene meno nelle sue declinazioni di bene-fine e di bene-presupposto: ne discende la necessità di chiarire gli ambiti di applicazione ed i rapporti tra la seconda condotta prevista dall’art.577-bis c.p. e la fattispecie di omicidio ex art.575 c.p..

Il rilievo conferito ai reati commessi su base di genere si traduce in un sensibile aumento di pena: a differenza dell’art.575 c.p., che punisce con la pena della reclusione non inferiore ad anni 21 chiunque uccida dolosamente un essere umano senza una particolare motivazione e senza premeditazione, il nuovo art.577-bis prevede la pena dell’ergastolo per chi uccide una donna per una motivazione specifica connessa al rapporto emotivo/sentimentale che lo collega alla vittima, senza stabilire una cornice edittale tra un minimo ed un massimo sanzionatorio.

La scelta di prescindere dalla definizione di una cornice edittale ricorre, nel nostro ordinamento, per limitate fattispecie incriminatrici poste a salvaguardia di beni giuridici particolarmente rilevanti, come la personalità internazionale e la personalità interna dello Stato: ad esempio, l’art.242 c.p. (“cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano”), l’art.276 c.p. (“attentato contro il Presidente della Repubblica”), l’art.284 c.p. (“insurrezione armata contro i poteri dello Stato”), l’art.285 c.p. (“devastazione, saccheggio e strage”), l’art. 286 c.p. (“guerra civile), l’art.295 c.p. (“attentato contro i Capi di Stati esteri”).

Negli altri casi, invece, la pena dell’ergastolo viene irrogata in quanto prevista da determinate circostanze aggravanti delle fattispecie base. Ciò avviene anche nell’ipotesi di omicidio ex art.575 c.p., in cui la pena base prevista dalla norma è la reclusione non inferiore ai ventuno anni, mentre l’ergastolo consegue se vengono integrate specifiche circostanze aggravanti stabilite dagli artt.576 e 577 c.p..

Dalla previsione dell’ergastolo discendono specifiche conseguenze processuali:

– la legge n.93 del 2019 ha escluso la possibilità di accedere al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo (art.438 co.1-bis c.p.p.). Tale disposizione, ad avviso della Corte Costituzionale, non presenta i caratteri della manifesta irragionevolezza o dell’arbitrarietà “in quanto la comminatoria che determina la preclusione è quella della pena più grave prevista nel nostro ordinamento, che segnala (…) una valutazione di massimo disvalore del reato per il quale si procede” (cfr. Corte Cost., sentenza n.260 del 2020 e, in termini simili, sentenza n.207 del 2022);

– l’art.303 c.p.p. prevede specifici termini di durata massima della custodia cautelare per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.

L’articolo 577-bis co.2 c.p. prescrive l’applicazione per il reato di femminicidio delle circostanze aggravanti stabilite dagli artt.576 e 577 c.p., già applicabili nel caso in cui sia stato commesso un fatto integrante il reato di omicidio ex art.575 c.p. e tali da integrare le condizioni per la comminatoria dell’ergastolo.

Ciò premesso, occorre rammentare che l’art.577-bis co.1 c.p. prevede l’applicazione diretta dell’ergastolo se l’omicidio integra gli elementi costitutivi della fattispecie di femminicidio.

Per l’aggravante di cui all’art.577 co.2 c.p., il legislatore stabilisce l’applicazione della pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se l’omicidio è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

L’articolo 1, comma 1, alle lettere da b) e da d) ad h), prevede l’introduzione di una serie di circostanze aggravanti per determinate fattispecie di reato, qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato di femminicidio ex art.577-bis c.p..

In particolare, l’aumento del trattamento sanzionatorio si realizza laddove il fatto integrante reato venga commesso con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577-bis c.p. (cd. femminicidio).

A tal proposito, per l’operatività delle predette circostanze aggravanti, il fatto deve essere commesso, alternativamente:

  • come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo
  • come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Nello specifico, il fatto commesso con le suddette modalità, è aggravato nelle seguenti fattispecie di reato:

  • per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art.572 c.p., è stabilito l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett.b);
  • per i reati di lesioni personali (art.582 c.p.), lesioni gravi o gravissime (art.583 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583-bis c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583-quinquies c.p.), omicidio preterintenzionale (art.584 c.p.), è prescritto l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett.d), che aggiunge il comma 4 all’art.585 c.p.);
  • per il reato di interruzione di gravidanza non consensuale ex art.593-bis c.p., è previsto l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett.e);
  • per il reato di violenza sessuale ex art.609-bis c.p., è stabilito l’aumento di pena di un terzo (lett.f, che introduce il n.5-ter.1) all’interno dell’art.609-ter co.1 c.p.);
  • per il reato di atti persecutori ex art.612-bis c.p. è previsto l’aumento di pena da un terzo a due terzi (lett.g);
  • per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art.612-ter c.p. è stabilito l’aumento di pena da un terzo a due terzi (lett.h).

Oltre all’innalzamento del limite edittale viene limitata anche la portata deflattiva delle circostanze attenuanti, in quanto la pena minima per il reato di femminicidio non può comunque essere inferiore ad anni 21 qualora ricorra una circostanza attenuante e ad anni 15 qualora sussistano più circostante attenuanti, dando – quindi – certezza di una pena afflittiva particolarmente lunga.

L’applicazione pratica processuale della pena nei confronti di tutti coloro i quali si sono macchiati del femminicidio della donna che avevano amato è ben differente rispetto alla fattispecie di omicidio (art.575 c.p.) poiché quest’ultima, in presenza di una o più circostanze attenuanti, consente rilevanti sconti di pena, come ad esempio invocando la provocazione (art.62 n.2 c.p.), quando l’aggressore afferma di aver reagito a provocazioni della vittima come insulti o minacce di togliergli i figli, oppure la seminfermità psichica (art.89 c.p.), spesso utilizzata anche per contestare la premeditazione. Con il ricorso al rito abbreviato si può ulteriormente ridurre la pena, opzione – invece – non prevista per i reati puniti con l’ergastolo.

La scelta di estremo rigore sanzionatorio si manifesta, pertanto, non solo con la previsione di una pena fissa (l’ergastolo), ma anche con la ridotta incidenza delle attenuanti, determinando sempre e comunque per il femminicidio un prospetto edittale ben più incisivo rispetto all’omicidio.

Anche questa opzione legislativa solleva evidenti questioni di legittimità costituzionale in termini di ragionevolezza, proporzionalità, uguaglianza, personalità e finalità (in chiave di necessaria individualizzazione) del trattamento sanzionatorio, risultando del tutto incomprensibile, da un lato, la differenza tra l’uccisione di un uomo, di una donna, di un transgender, di un gay, e, dall’altro, la finalità di prevenzione generale che si intende perseguire attraverso un sistematico incremento delle sanzioni che non determina, tuttavia, una diminuzione di quella specifica tipologia di reati.

Le maggiori criticità presentate dalla nuova fattispecie, per ciascuna delle due ipotesi che ne costituiscono l’ossatura, riguardano la connotazione simbolica e la possibile violazione del principio di uguaglianza di cui all’art.3 Cost. in quanto la differente repressione dei diritti, delle libertà e dell’espressione della personalità origina una tutela diseguale tra gli individui, fondata sul genere e non giustificabile alla luce della pur riconosciuta sussistenza di una ‘disuguaglianza sistemica e profonda nelle relazioni tra donne e uomini’.

La prospettiva di genere, in altri termini, rischia di costituire un rimedio ben peggiore del male.

Al di là delle oggettive difficoltà insite nella differenziazione di posizioni meritevoli di eguale tutela (si pensi, ad esempio, ad una vittima minore e di sesso maschile) emergono ulteriori profili critici, già segnalati dall’Unione delle Camere penali italiane nell’audizione dinanzi alla II Commissione Giustizia del Senato nella seduta del 6 maggio 2025 e riferibili alla difficoltà di individuare gli indici del dolo specifico nonché “di raggiungere la prova relativa al fatto che un omicidio possa costituire, in sé, atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna e non invece un atto violento nei confronti di quello specifico individuo, ovvero quel singolo essere di genere femminile e non in quanto appartenente al genere femminile”.

Ciò ha indotto ad ipotizzare, tutt’al più, una riformulazione della norma che si riferisca a qualsiasi persona di cui sia stata cagionata la morte per motivi fondati sul genere, meglio ancora se nella forma di una circostanza aggravante e non di una fattispecie autonoma.

Non meno rilevanti sono le perplessità sollevate dal reato di femminicidio sotto il profilo della tassatività e determinatezza e della norma penale. “La fattispecie di nuovo conio viene, infatti, tipizzata attraverso l’introduzione di alcuni elementi specializzanti che devono caratterizzare il movente (discriminazione o odio verso la persona offesa in quanto donna) ovvero il dolo specifico (per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque l’espressione della sua personalità). Si tratta di concetti, di chiara matrice psicologica, del tutto vaghi ed evanescenti che rimettono totalmente al giudice (in assenza di qualsiasi valido parametro oggettivo) la determinazione del contenuto. Al giudice, infatti, sarà affidata la valutazione di pulsioni prettamente interne che hanno condotto alla realizzazione del reato e, soprattutto, la differenziazione da pulsioni di altra natura che determineranno la punizione per il diverso reato di omicidio”.

In forza della disposizione di coordinamento, contenuta nell’art.13 della legge n.181 del 2025, in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all’art.575 c.p. ovvero in cui vi è il riferimento all’omicidio, il richiamo si intende operato anche al reato di femminicidio, di fatto inserito tra quelli per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l’autore e la vittima ai fini delle rilevazioni statistiche.

Il nuovo art.572 bis c.p., introdotto dall’art.1 co.1 lett.b) della legge n.181 del 2025, stabilisce la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di maltrattamenti.

 

Le modifiche al codice di procedura penale

L’articolo 3 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale, volte ad incrementare i poteri e le facoltà della persona offesa in materia di patteggiamento e comunicazioni.

I diritti introdotti dalla legge in esame si inseriscono nei c.d. diritti di informativa, il cui elenco è previsto dall’articolo 90-bis c.p.p., che, sull’esempio delle fonti nazionali ed europee, consistono in informazioni che devono essere fornite alla persona offesa, in una lingua da lei comprensibile, fin dal primo contatto con l’autorità giudiziaria, al fine di permetterle di esercitare i propri poteri nel procedimento penale. Tra di essi si segnalano le notizie sulle modalità di presentazione della denuncia e della querela, le informazioni sulle misure di protezione che possono essere disposte in proprio favore e sulle strutture sanitarie e antiviolenza presenti sul territorio.

Ulteriori diritti di informativa, previsti in altre disposizioni del codice di procedura penale e diretti a consentire all’offeso di valutare se gli convenga costituirsi parte civile, sono:

  • il diritto di essere avvisata della data e del luogo in cui si svolgerà l’udienza preliminare (art.419, co.1 c.p.p.) e
  • il diritto di ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio (art.429 co.4 c.p.p.).

In particolare, l’articolo 3, comma 1, lett.b) introduce all’articolo 90-bis co.1 la lett.d-bis) che stabilisce, quando si procede per taluno dei delitti di cui al nuovo comma 1-quater dell’articolo 444 c.p.p.,  il diritto della persona offesa di essere avvisata, con atto che deve esserle formalmente notificato quando presentato fuori udienza, nel caso in cui l’imputato abbia richiesto il patteggiamento e il diritto di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa, nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli artt.446 co.2 primo periodo, e 554-ter co.2 c.p.p..

Nel caso, invece, di presentazione in udienza, la parte offesa, che ha la facoltà di intervenire, potrà esporre le proprie deduzioni anche direttamente in quella sede.

Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 444 c.p.p. fa riferimento ai seguenti procedimenti per i delitti, consumati o tentati:

  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art.572 c.p.);
  • omicidio (art.575 c.p.) aggravato ai sensi degli artt.576 co.1 nn.2, 5 e 5.1, 577 co.1 n.1 e co.2 c.p.p.;
  • femminicidio (art.577-bis c.p.);
  • lesioni personali (art.582 c.p.) e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583-quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576, co.1 nn.2, 5 e 5.1, 577 co. n.1, e 585 co.4 c.p.;
  • interruzione di gravidanza non consensuale (art.593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma (quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità);
  • violenza sessuale (art.609-bis c.p.), anche aggravata (art.609-ter c.p.);
  • atti sessuali con minorenni (art.609-quater c.p.);
  • corruzione di minorenni (art.609-quinquies c.p.);
  • violenza sessuale di gruppo (art.609-octies c.p.);
  • atti persecutori (art.612-bis c.p.);
  • diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art.612-ter c.p.).

La lett. c) del comma 1 introduce l’art.90-bis.2, rubricato “Ulteriori informazioni alla persona offesa”, secondo cui la persona offesa dei delitti in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere – presenti nel c.d. Codice Rosso (legge n. 69 del 2019) – e del nuovo delitto di femminicidio di cui all’art.577-bis c.p., deve essere avvisata sin da subito della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell’art.362 co.1-ter c.p.p., nonché di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e di eleggere domicilio ove intenda essere informata, della richiesta avanzata dal reo riguardo la revoca o sostituzione della misura con un’altra meno grave o della sua applicazione con modalità meno gravose, ai sensi dell’art.299 co.4-bis c.p.p., nonché della facoltà di cui al nuovo co.1-quater dell’art.444 c.p.p. inerente alla possibilità di presentare proprio parere attraverso delle deduzioni se l’imputato presenta richiesta di patteggiamento al di fuori delle aule giudiziarie.

L’introduzione del diritto della vittima di richiedere, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, l’audizione personale e diretta al p.m. costituisce senz’altro una delle novità più significative del provvedimento. Sul piano pratico, al di là dell’integrazione degli avvisi alla persona offesa di cui all’art.90 bis c.p.p. con quelli di cui all’art.90 bis.2 c.p.p., la parte offesa dovrà motivare la richiesta di essere sentita personalmente dal p.m. indicando specificatamente le ragioni per le quali non intende essere sentita dalla polizia giudiziaria.

L’ascolto della vittima non può essere delegato alla polizia giudiziaria, se non in casi eccezionali e comunque motivando con decreto di rigetto la mancata audizione della persona offesa.

Per l’effettività del diritto all’ascolto tempestivo e diretto, anche sulla base di quanto stabilito dalla legge n.122 del 2023, è previsto un meccanismo di controllo gerarchico: in caso di inerzia del p.m., il Procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento e avocare a sé il fascicolo. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello è incaricato di monitorare periodicamente le richieste di audizione delle vittime tramite acquisizione, ogni tre mesi, dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all’art.362 c.p.p. e di inviare al procuratore generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale.

La legge garantisce alla vittima l’informazione immediata su qualsiasi cambiamento dello status detentivo dell’imputato (o degli indagati), in forza dell’estensione dei contenuti dell’art.90-ter c.p.p. Tali comunicazioni obbligatorie riguardano:

  • scarcerazioni, attenuazioni o cessazioni delle misure cautelari;
  • evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentive
  • malfunzionamenti del braccialetto elettronico;
  • concessione di misure alternative alla detenzione;
  • per assicurare la notifica in tempo reale, viene esteso l’uso del domicilio digitale, permettendo alla persona offesa (o ai familiari) di attivare prontamente misure di autotutela.

La comunicazione deve sempre essere trasmessa alla persona offesa, a differenza di quanto previsto dal co.1 dell’art.90-ter c.p.p. secondo cui l’obbligo di avviso è condizionato alla richiesta della vittima.

Per i procedimenti per delitto di omicidio aggravato e femminicidio, nonché per i casi in cui la vittima sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni devono essere effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiamo fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente.

Analogamente, i provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari, applicati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere comunicati ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, purché costoro ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente.

Come spiegato nella relazione illustrativa, tali interventi normativi sono diretti a colmare una lacuna del codice di rito in ordine alle disposizioni che prescrivono di dare specifiche informazioni alla persona offesa di delitti commessi con violenza alla persona, le quali attualmente non contemplano l’ipotesi in cui la persona sia deceduta in conseguenza della condotta dell’imputato, del condannato o dell’internato.

Risultano, nondimeno, in conformità con quanto previsto dall’art.90 co.3 c.p.p., secondo cui ‘qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa’.

Ai sensi dell’art.307 co.4 c.p. e agli effetti della legge penale, si intendono per “prossimi congiunti” gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, oltre al coniuge e alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Nel rito alternativo del patteggiamento, la vittima ottiene una partecipazione processuale concreta: la richiesta di patteggiamento, infatti, deve essere notificata alla persona offesa a pena di inammissibilità della richiesta stessa (nuovo co.1-quater dell’art.444 c.p.p.).

La vittima, inoltre, può presentare memorie e deduzioni su aspetti sostanziali come la qualificazione giuridica del fatto, le circostanze del reato e la congruità della pena.

Il giudice, infine, pur non essendo vincolato dal parere contrario della vittima, ha l’obbligo di motivare specificamente l’eventuale mancato accoglimento delle deduzioni presentate dalla persona offesa.

La lett.g) dell’art.3 co.1 sopprime l’ultimo periodo del comma 2-bis dell’articolo 275 c.p.p. ed estende la possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, anche se all’esito del giudizio è irrogabile una pena non superiore a tre anni di reclusione, ai procedimenti per i delitti previsti al co.3 dell’art.275 c.p.p. – di associazioni sovversive (art.270 c.p.), di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art.270-bis c.p.), di associazioni di tipo mafioso anche straniere (art.416-bis c.p.), delitti di cui all’art.51 co. 3-bis e 3-quater c.p.p., nonché di omicidio (art.575 c.p.), di prostituzione minorile (art.600-bis c.p.), di pornografia minorile (art.600-ter c.p., escluso il quarto comma), di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600-quinquies c.p.), e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, di violenza sessuale (art.609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenni (art.609-quater c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art.609-octies c.p.) – e al nuovo comma 3.1 del medesimo art.275 c.p.p. per cui, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio di cui all’art.575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli artt.576, co. 1, nn.2, 5 e 5.1, 577 co.1 n.1 e co.2, ai delitti di femminicidio (art.577-bis c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art.572 c.p.), di lesioni (art.582 c.p.), di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate – ex artt.576 co.1 nn.2, 5, 5.1, 577 co.1 n.1 e 585 co.4 c.p. -, di interruzione di gravidanza non consensuale (art.593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di cui al comma 6, di atti persecutori (art.612-bis, co.2, 3 e 4 c.p.), e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art.612-ter c.p.).

Viene in tal modo a configurarsi una presunzione di adeguatezza delle misure cautelari più restrittive, che può essere vinta solo in forza dell’assolvimento di un onere motivazionale da parte del p.m. che ritenga di optare per una misura meno afflittiva. L’effetto è, evidentemente, quello di rimettere alla misura cautelare funzioni tipicamente sanzionatorie, con il capovolgimento della regola che prevede la custodia cautelare in carcere come extrema ratio.

Gli stessi criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità nella scelta delle misure cautelari subiscono, in questo caso, un rovesciamento di prospettiva, dovendosi muovere dalla misura più grave a quella più lieve e non viceversa.

Si ripropongono, pertanto, i medesimi profili di incostituzionalità che, ancor prima della riforma del 2015, avevano indotto la Corte Costituzionale a pronunciarsi più volte nei confronti dell’analoga previsione del terzo comma dell’art.275 c.p.p., con riferimento a fattispecie di reato anche più gravi di quelle previste nella nuova disciplina. In quel caso, con sentenza n.164 del 2011, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.275 comma 3 c.p.p., secondo e terzo periodo, “nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo 575 del codice penale (…) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva altresì l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.

A venire in discussione è la lesione del principio del minore sacrificio necessario alla libertà personale dell’indagato o dell’imputato in sede di applicazione delle misure cautelari, ma anche la violazione degli artt.3, 13 co.1 (“quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale”) e 27 co.2 Cost. “in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena”.

La misura degli arresti domiciliari, in ragione delle previsioni di cui al successivo articolo 275-bis co.1 c.p.p., dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.

Tuttavia, se si considera che l’utilizzo di tale dispositivo, per prescrizione legislativa, è vincolato alla fattibilità tecnica ed all’operatività da parte della polizia giudiziaria” (art.275-bis c.p.p.), spesso preclusa dalla mancanza di una concreta disponibilità dello strumento, è verosimile che in molte circostanze l’unica misura realmente applicabile sarà la custodia in carcere.

La sussistenza di ‘gravi indizi di colpevolezza’ (c.d. fumus commissi delicti) è una delle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali previste dall’articolo 273 c.p.p., la cui dicitura è stata modificata con la riforma del codice del 1988 – la formulazione originaria, infatti, richiedeva la presenza solo di ‘sufficienti indizi’ −, in conformità con il fatto che attualmente viene accolto il principio costituzionale della presunzione di innocenza dell’imputato. L’espressione ‘gravi indizi’ indica il quantum di prova (rappresentativa o critica), del quale è onerata l’accusa, che serve a legittimare l’applicazione della misura cautelare.

Nello specifico, la nuova disposizione estende la c.d. presunzione di pericolosità per gli indagati di gran parte dei delitti di codice rosso, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, e dispone una presunzione assoluta di adeguatezza delle misure cautelari citate qualora si proceda per i reati più gravi sopra elencati.

Tale regime di presunzione è già previsto al comma 3 dell’articolo 275 c.p.p., in relazione ad altri reati di grave disvalore, anche a matrice sessuale o, comunque, contro la libertà della persona.

Le modifiche agli artt.309 e 310 c.p.p. introducono specifici oneri di notifica, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

Le modifiche all’art.316 c.p.p. riguardano, da un lato, il riferimento ad una relazione affettiva ‘anche senza’ stabile convivenza e la possibilità per il p.m., quando procede per uno dei delitti di cui all’art.362 co.1-ter c.p.p., di chiedere, previe indagini patrimoniali sull’indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al co.1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione delle parti civili.

Le modifica più rilevante all’art.362 co.1-ter c.p.p sulla disciplina relativa all’assunzione, da parte del pubblico ministero, di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, è la previsione dell’obbligo per il magistrato competente di provvedere personalmente alla audizione, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso, senza più poter delegare il compito alla polizia giudiziaria. Viene, così esteso  l’ambito applicativo di tale disposizione ai procedimenti per i delitti di omicidio (art.575 c.p.) aggravato ai sensi degli artt.576 co.1 nn.2,5 e 5.1, e 577 co.1 n.1 e co.2 c.p., di femminicidio (art.577-bis c.p.), di interruzione di gravidanza non consensuale (art.593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di cui al nuovo sesto comma, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art.612-ter c.p.), di lesioni (art.582 c.p.) e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583-quinquies c.p.), anche nella ipotesi aggravata ai sensi dell’art.585 co.4 c.p..

L’obbligo procedurale citato è già imposto dalla vigente normativa qualora si proceda per il delitto di omicidio (art.575 c.p.), nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art.572 c.p.), di violenza sessuale (art.609-bis c.p.) con le circostanze aggravanti di cui all’art.609-ter c.p., di atti sessuali (art.609-quater c.p.), di corruzione di minorenne (art.609-quinquies c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art.609-octies c.p.) e di atti persecutori (art.612-bis c.p.), ovvero di lesioni (art.582 c.p.) e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576 co.1 nn.2, 5 e 5.1, e 577 co.1 n.1 e co.2 c.p..

La lett. h) del comma 1 interviene sull’articolo 444 c.p.p. in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), aggiungendo un nuovo comma 1-quater secondo cui la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità alla persona offesa o, se è stato nominato, al suo difensore. Inoltre, in conseguenza dell’inserimento del nuovo periodo di cui al comma 2 del medesimo articolo, la persona offesa può fornire deduzioni in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena, nonché alla concessione della sospensione condizionale della pena. Se il giudice non ritiene fondate queste deduzioni e osservazioni deve darne conto nella motivazione della sentenza con cui dichiara il patteggiamento (c.d. onere motivazionale aggiunto).

Quando si procede per uno dei delitti di cui al neo-introdotto co.1-quater dell’art.444 c.p.p., il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni; inoltre, nell’udienza per la decisione sul patteggiamento, sono sentiti, oltre al p.m. e al difensore dell’imputato, anche la persona offesa o il suo difensore nei casi di cui all’art.444 co.1-quater c.p.p..

La possibilità accordata alla persona offesa da reati riconducibili al c.d. codice rosso – una volta avvisata della scelta dell’imputato di accedere al patteggiamento – di fornire al giudice un proprio parere, non vincolante, ma con onere motivazionale da parte del giudice, introduce una sorta di contraddittorio che, attualmente, non è previsto dal sistema giudiziario.

La lett. v) del comma 1 dell’articolo 3 interviene sull’art.656 co.9 lett.a) c.p.p. eliminando il richiamo agli artt.572 c.p. e 612-bis co.3 c.p. in materia di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, in quanto già compresi nella deroga generale che opera in ragione dell’art.4-bis della legge n.354 del 1975.

Per il contrasto alla c.d. vittimizzazione secondaria la lett.t) dell’art.3 co.1 introduce nell’art.499 c.p.p. il comma 6-bis a tutela della dignità della vittima durante il dibattimento: a tal fine, sono espressamente vietate le domande e le contestazioni sulla vita privata, la condotta o su aspetti che non hanno rilevanza probatoria, ma che mirano solo a ledere la dignità e il decoro.

Questa previsione è intesa come un orientamento culturale per tutti gli attori del processo, limitando strategie difensive aggressive e focalizzando il processo sull’accertamento della responsabilità dell’imputato.

Il rilievo accordato alle comunicazioni è testimoniato dalla modifica, ai sensi dell’art.3 co.2 della legge n.181 del 2025, dell’art.64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie), di cui al d.lgs.28 luglio 1989 n.271:

1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l’affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice nonché dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell’azione penale. Alle stesse autorità giudiziarie è altresì trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell’articolo 591, comma 2, del codice”.

 

Le modifiche in materia di ordinamento penitenziario

L’articolo 5 interviene sul regime di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandolo alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno.

L’art.4 bis co.1 quater della legge 26 luglio 1975 n.354 stabiliva che i benefici dell’assegnazione al lavoro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario, ad eccezione della liberazione anticipata, potevano essere concessi ai detenuti o internati per una serie di delitti solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. La previsione era limitata ai condannati per i reati di:

  • deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583-quinquies c.p.);
  • prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (artt.600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies c.p.);
  • violenza sessuale, salvo che il fatto sia di minore gravità, (art.609-bis c.p.), e relative fattispecie aggravate (art.609-ter c.p.);
  • atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne (artt.609-quater e 609-quinquies c.p.);
  • violenza sessuale di gruppo (art.609-octies c.p.);
  • adescamento di minorenni (art.609-undecies c.p.).

La nuova previsione estende questo regime ai condannati e agli internati per i seguenti reati:

  • maltrattamenti contro familiari e conviventi, se commessi con armi ovvero in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza, di persona con disabilità, nonché se dal fatto deriva una lesione grave, gravissima o la morte della persona offesa (art.572 c.p. co.2 e 3);
  • omicidio (art.575 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576 co.1 nn.2, 5 e 5.1, e 577 co.1 n.1 e co.2 c.p.);
  • femminicidio (art.577-bis c.p.);
  • atti persecutori, se commessi con armi o da persona travisata, ovvero a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità (art.612-bis c.p.).

Dall’estensione dell’ambito di applicazione del comma 1-quater, operato dalla novella in commento, discende, tuttavia, che i condannati e gli internati per i suddetti delitti potranno accedere ai richiamati benefici qualora, oltre all’esito dell’osservazione scientifica della personalità svolta per almeno un anno e condotta collegialmente, anche con la partecipazione di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, sia intervenuta una valutazione positiva da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità.

La ratio è chiaramente quella di limitare l’accesso a forme alternative alla detenzione carceraria e ai benefici penitenziari per gli individui condannati per uno dei reati da c.d. ‘codice rosso’.

La disposizione introduce, inoltre, con riferimento ai medesimi reati, l’obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa, che ne abbia fatto apposita richiesta, ovvero ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta, dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l’uscita del condannato dall’istituto penitenziario

La lettera b) dell’art.5 co.1 inserisce nell’ordinamento penitenziario un co.2-bis nell’art.30-ter della legge sull’ordinamento penitenziario, stabilendo che nel caso di condannati minori di età per il reato di femminicidio, la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione.

Con l’introduzione nella predetta legge dell’art.58-sexies vengono previsti ulteriori obblighi di comunicazione in favore della persona offesa, aventi ad oggetto i provvedimenti con i quali è disposto l’accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto a favore di condannati o internati per i seguenti delitti:

  • omicidio (art.575 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576 co.1 nn.2, 5 e 5.1, e 577 co.1 n.1 e co.2 c.p.), se commesso nella forma tentata;
  • femminicidio (art.577-bis c.p.), se commesso nella forma tentata;
  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art.572 c.p.);
  • interruzione di gravidanza non consensuale, commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità (art.593-ter, sesto comma, c.p.);
  • violenza sessuale (art.609-bis c.p.), e relative fattispecie aggravate (art.609-ter c.p.);
  • atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne (artt.609-quater e 609-quinquies c.p.);
  • violenza sessuale di gruppo (art.609-octies c.p.);
  • atti persecutori (art.612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art.612-ter c.p.), lesioni personali (art.582 c.p.) e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate (ai sensi degli artt.576 co.1 nn.2, 5 e 5.1, e 577 co.1 n.1 e co.2 c.p.p. e 585 co.4 c.p.).

L’intervento ricalca il modello dell’art.299 co.2-bis, c.p.p., con il quale è stato introdotto per la vittima di reati da codice rosso di essere informata anche in casi in cui viene concesso un beneficio penitenziario.

 

Le modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero

L’articolo 10 adegua le norme organizzative dell’ufficio del P.M. di cui al d.lgs. n.106 del 2006 alla nuova fattispecie del delitto di femminicidio, alle aggravanti per fatto commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, nonché alle modifiche procedurali.

Gli interventi incidono, in particolare, sulla titolarità dell’azione penale e sull’attività di vigilanza del procuratore della Repubblica, già munito del potere di revoca dell’assegnazione per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti di:

  • omicidio (art.575 c.p.);
  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art.572 c.p.);
  • violenza sessuale (art.609-bis c.p.) e relative fattispecie aggravate (art.609-ter c.p.);
  • atti sessuali con minorenne (art.609-quater c.p.);
  • corruzione di minorenne (art.609-quinquies c.p.);
  • violenza sessuale di gruppo (art.609-octies c.p.);
  • atti persecutori (art.612-bis c.p.);
  • lesione personale (art.582 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576 co.1 nn.2, 5 e 5.1, e 577 co.1 n.1 e co.2 c.p.);
  • deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576 co.1 nn.2, 5 e 5.1, e 577 co.1 n.1 e co.2 c.p.).

A questi delitti vengono aggiunti i seguenti:

  • femminicidio (nuovo art.577-bis c.p.);
  • interruzione di gravidanza non consensuale (art.593-ter c.p.), nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett.(fatto commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità);
  • diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art.612-ter c.p.);
  • fattispecie aggravate ai sensi dell’art.585 co.4  c.p. per fatto commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, relative ai reati di lesione personale (art.582 c.p.) lesione personale grave o gravissima (art.583 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583-bis c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583-quinquies c.p.) e omicidio preterintenzionale (art.584 c.p.).

Il potere di revoca riguarda non solo i delitti consumati ma anche quelli tentati (ad eccezione dell’omicidio per il quale può applicarsi esclusivamente al tentativo per le ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576 co.1 numeri 2, 5 e 5.1, e 577, co.1 n.1, e co.2 c.p..

La revoca dell’assegnazione per la trattazione del procedimento interviene, con provvedimento motivato, se il P.M. non osserva le disposizioni dell’art.362 co.1-ter c.p.p. (assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato; tale termine è derogabile solo nel caso in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa).

Inoltre, nell’ambito dei dati che il procuratore generale presso la corte di appello è tenuto ad acquisire dalle procure del distretto, devono essere ora ricompresi anche quelli relativi ai casi in cui la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.

 

Le altre misure

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle misure, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l’indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché di quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.

Sul versante della prevenzione l’art.6 della legge n.181 del 2025 attribuisce un ruolo cruciale alle Regioni, soprattutto per la promozione di campagne di sensibilizzazione sui rischi legati alle droghe, sostanze spesso associate alle aggressioni sessuali. Le iniziative vengono rivolte principalmente ai giovani attraverso attività di informazione e formazione, con l’obiettivo di costruire una base culturale di rispetto e consapevolezza dei pericoli. Le Regioni sono chiamate a collaborare con enti locali, scuole e servizi sanitari per sviluppare una rete educativa che coinvolga media tradizionali e luoghi di aggregazione giovanile. Tale approccio multiagenziale è diretto a contrastare le condotte illecite combinando sanzioni severe a una prevenzione capillare e mirata.

L’art.7, nell’ottica di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale attraverso l’uso di sostanze stupefacenti, istituisce presso il Ministero della salute un tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno nonché da esperti con comprovata esperienza in materia di sostanze stupefacenti.

Ai fini di un rafforzamento degli obblighi formativi per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica l’articolo 8 della legge n.181 del 2025 modifica l’art.6 co.2 della legge n.168 del 2023 è introduce un comma 2 bis ai sensi del quale la partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 è obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse domestica. La formazione è multidisciplinare ed è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell’albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura.

La disposizione fa salvo quanto già previsto dall’art.5 della legge n.69 del 2019 per la formazione degli operatori delle forze di polizia, da attivarsi presso i rispettivi istituti di formazione.

L’art.9 della legge in commento introduce nel d.l. 14 agosto 2013 n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, in materia di accesso ai centri antiviolenza, l’art.5-ter ai sensi del quale le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.

In merito al meccanismo della c.d. registrazione a debito (o ‘prenotazione a debito’), che esenta la vittima dal pagamento anticipato delle imposte di registro relative alle sentenze di condanna al risarcimento del danno, vengono ora ricompresi, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell’autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di omicidio cui all’art.575 c.p., aggravato ai sensi dell’art.577 co.1 n.1 e co.2 c.p., e di femminicidio ex art.577-bis c.p..

Questo regime di favore esonera da pagamento delle tasse sul risarcimento dovuto alle vittime di omicidio e femminicidio finché queste ultime non lo ricevono in concreto, al fine di non gravare di ulteriori spese coloro che sono danneggiati dai delitti citati.

L’art.12 della legge n.181 del 2025 estende l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito anche alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato ai sensi dell’art.577 co.1, n.1 c.p. e di tentato femminicidio ex art.577 bis c.p..

L’art.13, salvo quanto previsto dagli artt.4 (tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva), 11 (registrazione a debito) e 12 (garanzie per l’accesso delle donne vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato) prevede una clausola di invarianza finanziaria che impone alle amministrazioni coinvolte di far fronte ai nuovi compiti e alle connesse, maggiori responsabilità, ricorrendo esclusivamente alle risorse già disponibili.

Ciò determina, tuttavia, che al clamore mediatico e alla dichiarata attenzione al fenomeno non corrisponde, nei fatti, la fruibilità di quelle risorse aggiuntive necessarie – in tutti gli ambiti di possibile intervento (scuole, strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza, case rifugio, servizi di assistenza alle vittime di reato ecc.) – a promuovere e ad incentivare la cultura del rispetto per la diversità di genere.


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