IN POCHE PAROLE …
A seguito delle modifiche di recente introdotte al codice della strada , la contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. sanziona la guida non più “in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, bensì “dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Tuttavia, nonostante la soppressione, nella norma incriminatrice, del riferimento al parametro clinico dell’alterazione psico-fisica, l’accertamento del reato continua a presupporre “l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito.
È solo a seguito di risultati positivi dei predetti accertamenti di secondo livello che consegue, pertanto, la denuncia ai sensi dell’articolo 187 C.d.S..
L. 25 11 2024, n. 177 , “ Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28”
Circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute 11 aprile 2025 “Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada”.
La ratio dell’intervento legislativo, evidentemente da ricondursi alla semplificazione strutturale e di accertamento probatorio per la ritenuta pericolosità ex se del comportamento tenuto e l’esigenza di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, vietando quelle condotte che hanno una spiccata connotazione pericolosa in quanto idonee a mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada, ha prodotto un effetto esorbitante i limiti della necessaria offensività della condotta al quale ha fatto seguito, in una prospettiva di (tentato) recupero ermeneutico costituzionalmente orientato, una circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute dell’11 aprile 2025.
La circolare con le indicazioni operative
Il documento, prodotto congiuntamente dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, stabilisce le modalità di esecuzione di tutte le fasi dell’accertamento per la determinazione della sussistenza degli elementi costitutivi, non solo della fattispecie di cui all’art.187 C.d.S., ma anche delle fattispecie di cui agli artt.186, 186-bis C.d.S., nonché delle aggravanti di cui agli artt.589-bis co.2 e 590-bis co.2 c.p..
In esso viene preliminarmente evidenziato come sia stato sostituito al nesso eziologico tra assunzione e alterazione, quale presupposto per la punibilità della condotta, una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida.
Nonostante la soppressione, nella norma incriminatrice, del riferimento al parametro clinico dell’alterazione psico-fisica, si specifica che l’accertamento del reato continua a presupporre “l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida. A tal fine, la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida”.
Si osserva, sul piano operativo, che la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti nelle urine, sulla base di evidenze scientifiche, non può essere indicativa di una intossicazione in atto, ma può rappresentare il presupposto per l’accertamento della sussistenza delle condizioni psicofisiche richieste per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida ai sensi degli artt.128 e 119 co.4 C.d.S..
Nonostante la sostanziale chiarezza delle indicazioni operative e interpretative, residuano le perplessità evidenziate in merito all’opzione legislativa e soprattutto ad un correttivo che viene esplicitato in una fonte di grado senz’altro inferiore ad una legge ordinaria dello Stato, potenzialmente non vincolante in sede di giudizio, stante l’altrettanto chiaro enunciato del ‘nuovo’ primo comma dell’art.187 C.d.S. che di fatto non consentirebbe nemmeno di circoscrivere l’assunzione ad un tempo ‘prossimo alla guida del veicolo, attesa la genericità dell’avverbio (“dopo”) utilizzato.
Nessuna novità è stata introdotta in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa necessaria per la punibilità della condotta: come la precedente, anche la nuova fattispecie non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato “positivo” e, quindi, punibile.
Per rispondere del reato di cui all’art.187 C.d.S. è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope. È solo a seguito di risultati positivi dei predetti accertamenti di secondo livello che consegue, pertanto, la denuncia ai sensi dell’articolo 187 C.d.S..
La nuova configurazione del reato e dei suoi elementi costitutivi suggeriscono l’individuazione di criteri e metodiche uniformi per l’esecuzione degli accertamenti tossicologici, allo scopo di garantire standard omogenei su tutto il territorio nazionale ed adeguati livelli di affidabilità dei risultati, che hanno valore medico legale ai fini della prova della sussistenza del reato.
Di conseguenza, viene specificato che le procedure analitiche che si sostanziano in accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. devono essere dotate delle seguenti imprescindibili caratteristiche:
- effettuazione in condizioni di completa garanzia per il soggetto sottoposto ad accertamento;
- effettuazione di prelievo/raccolta, conservazione, manipolazione, movimentazione di campioni biologici secondo le linee guida tossicologico-forensi, con osservazione della catena di custodia;
- effettuazione di analisi tossicologico-forensi con tecniche e metodiche di conferma aventi caratteristiche probatorie.
dott. Carlo Pasquariello
