IN POCHE PAROLE …
Gli enti locali possono destinare in modo accresciuto risorse alla incentivazione del personale della Polizia locale e alle assunzioni flessibili di questi dipendenti.
Legge 24 aprile 26, n. 54– “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23”
La possibilità per gli enti di destinare in modo accresciuto risorse alla incentivazione dei vigili, anche sotto forma di lavoro straordinario, nonché alle assunzioni flessibili di questi dipendenti, costituisce uno dei tratti caratterizzanti della legge n. 54/2026 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” (c.d. “decreto sicurezza”).
La legge di conversione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 95, dello scorso 24 aprile, conferma sostanzialmente, per il personale della vigilanza, le previsioni contenute nel testo iniziale del decreto. Le previsioni di cui trattasi sono contenute nell’art. 6 del decreto.
Si deve evidenziare che il provvedimento, siamo all’articolo 27, conferma il rafforzamento dell’obbligo dettato dal decreto per cui tutte le amministrazioni pubbliche devono assumere a tempo indeterminato vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché i loro congiunti. Al riguardo viene imposto anche che gli enti debbano periodicamente relazionare sul rispetto di tale previsione e che, in caso di inadempimento, vengono limitate le capacità assunzionali.
Si prevede inoltre che questi dipendenti abbiano diritto ad avere permessi aggiuntivi per prendere parte a manifestazioni che sono “finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata”.
I finanziamenti aggiuntivi per il potenziamento della vigilanza
Si prevede, al comma 1, anche nell’anno 2026, che continui ad essere applicata la destinazione di 19 milioni di euro all’acquisto di impianti di videosorveglianza da parte dei comuni.
I commi 2 e 3 dell’articolo 6 incrementano le risorse per la sicurezza a disposizione dei comuni e consentono la loro utilizzazione per assunzioni a tempo determinato di vigili, nonché per il finanziamento del loro lavoro straordinario.
La prima di questa disposizione stabilisce l’aumento di 29 milioni di euro per l’anno 2026 il fondo “per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni”. Si ricorda che tale fondo può essere utilizzato anche per finanziare assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale.
La seconda disposizione stabilisce, confermando il testo iniziale del decreto, che queste risorse, che sono dirette al “potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni possono essere destinate, altresì, alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi”. Quindi, siamo in presenza di una disposizione che contiene una deroga che opera sul tetto del lavoro straordinario, che ricordiamo essere quello del 1999 ridotto una tantum del 3%, fatte salve le possibilità di suo incremento previste in modo differenziato tra i comuni con e senza dirigenti dal CCNL 23 febbraio 2026.
L’utilizzazione dei proventi della tassa di soggiorno
Il comma 4 consente per la prima volta, riprendendo le indicazioni del testo iniziale del decreto, ai comuni di utilizzare una quota dei proventi derivanti dalla imposta di soggiorno alle iniziative per la sicurezza, con riferimento sia all’aumento del fondo per il lavoro straordinario sia alle assunzioni a tempo determinato.
Questa norma costituisce una modifica dell’art. 4, del d.l. n. 23/2011, che ha istituito tale imposta.
In primo luogo, la norma consente di destinare una quota dei proventi derivanti dalla imposta di soggiorno al finanziamento di “iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, compresa l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché ai limiti di cui all’articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 31.5. n. 78/2010”, ossia il tetto di spesa per le assunzioni flessibili dato dalla spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009).
Dalla lettura della disposizione, risulta evidente la deroga ai vincoli dettati dalla normativa, sia per la spesa del personale di cui alla legge n. 296/2006, sia per il tetto alle assunzioni flessibili nella misura massima di quanto speso allo stesso titolo nel 2009, sia per il tetto del fondo per il lavoro straordinario, sia per il tetto delle risorse per il salario accessorio del 2016.
Nella disposizione non è prevista la deroga alla spesa per il personale di cui all’articolo 33 del d.l. 30.4.2019, n. 34, che ricordiamo essere quella che serve per determinare le capacità assunzionali, deroga prevista dalla normativa per le risorse eterofinanziate.
Da sottolineare che, per gli enti dissestati, strutturalmente deficitari, queste assunzioni devono essere autorizzate da parte della COSFEL del Ministero dell’Interno e, per quelli in dissesto, non sono comprese nel tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili.
La destinazione delle sanzioni per la violazione del Codice della strada
Il comma 5 della disposizione in esame stabilisce anche in questo caso, come conferma del testo iniziale del decreto, che le risorse derivanti da una quota dei proventi delle sanzioni per le inosservanze del Codice della Strada e destinata dagli enti al finanziamento “di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni” possa essere destinata alla “alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.
Quindi, a differenza di quanto sostenuto dalle Corti dei Conti, ivi compresa la Sezione Autonomie, viene ammessa la possibilità con queste risorse del lavoro straordinario e si stabilisce che con queste somme si possano superare i tetti del salario accessorio del 2016 e le risorse destinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro alla remunerazione del lavoro straordinario.
Il comma 6 stabilisce che le risorse derivanti da una quota dei proventi delle sanzioni per le inosservanze del Codice della Strada, che il comune ha destinato al finanziamento delle assunzioni flessibili, debba essere considerata in deroga al tetto della spesa per le assunzioni flessibili di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, cioè al 100% di quanto sostenuto dall’ente allo stesso titolo nell’anno 2009, come prima detto. Anche in questo caso la disposizione modifica radicalmente la lettura data dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti. Da sottolineare che, per gli enti dissestati, strutturalmente deficitario queste assunzioni devono essere autorizzate da parte della COSFEL del Ministero dell’Interno e, per quelli in dissesto, non sono comprese nel tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili.
dott. Arturo Bianco
