IN POCHE PAROLE…

Dalla nozione di rischio stradale alla recente estensione della tutela assicurativa Inail per personale scolastico e studenti: quadro normativo e dati aggiornati.

Circolare Inail n. 28 del 23 aprile 2003

Circolare Inail n. 45 del 26 ottobre 2023


Il pendolarismo e il rischio stradale

Negli studi dedicati al fenomeno del pendolarismo, l’Istat considera il flusso degli occupati che si recano, almeno tre giorni a settimana, al luogo abituale di lavoro partendo dall’alloggio di residenza nel quale rientrano giornalmente[i].

La mobilità generale riguarda una porzione importante della popolazione, in riferimento alla distanza percorsa, al tempo di percorrenza, al mezzo di locomozione utilizzato (treno, autobus, autoveicolo e via dicendo), in base all’utilizzo del servizio pubblico oppure avvalendosi di un mezzo veicolare di proprietà o reso disponibile dal datore di lavoro. Tenuto conto della molteplicità delle variabili appena illustrate, si rileva chiaramente l’impatto del pendolarismo su diversi piani di analisi, da quello socio-economico, a quello ambientale, per arrivare al piano assicurativo. Infatti, la mobilità pressoché quotidiana per il raggiungimento del proprio luogo di lavoro, e ritorno, espone una consistente fascia della popolazione attiva al rischio stradale e, di conseguenza, all’esigenza di predisporre un efficace impianto di tutela assicurativa attivabile al verificarsi dell’evento di danno. Al discorso non si sottrae l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail.

I dati raccolti dalla stessa raccontano di un tessuto nazionale che è spesso teatro di gravi incidenti stradali come causa principale di danni psico-fisici gravi, permanenti o, talora, di morte dei lavoratori. Nell’attività assicurativa dell’Inail, è di fondamentale importanza l’identificazione del rischio e la relativa qualificazione per la determinazione delle prestazioni assistenziali di cui il soggetto danneggiato ha diritto, come espressione della tutela costituzionale di cui all’art. 38 della Carta Costituzionale.

In riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, occorre distinguere tra le nozioni di pericolo e rischio. Il pericolo è rappresentato dalla proprietà o dalla qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni[ii]; il rischio rappresenta, invece, la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione[iii].

In base ad una sintetica ricostruzione, il rischio può essere catalogato nei seguenti termini:

  • il rischio generico, la cui esposizione grava a carico di tutti i consociati in egual misura, senza distinzioni di sorta; non sussiste nessun rapporto con l’occupazione del danneggiato. Dal punto di vista antinfortunistico, detta categoria di rischio è esclusa da misure di tutela e di indennizzo;
  • il rischio specifico concerne l’esposizione a fattori pericolosi e di danno a carico di soggetti identificati, sulla base del lavoro svolto, della pericolosità dell’attività o di contesto. Sussiste una stretta eziologia tra prestazione lavorativa e rischio. Gli eventi di infortunio occorsi in questa dinamica sono riconosciuti dall’Inail e dalla stessa assicurati.

Nell’area centrale della perimetrazione del rischio si colloca il rischio generico aggravato, caratterizzato da due elementi, che ne giustificano la nominatività composta:

  • al pari del rischio generico, si determina una potenziale esposizione a rischio soggettivamente indiscriminata;
  • al pari del rischio specifico, presenta una intensità maggiore di pericolo a carico di categorie soggettive determinate, al ricorrere di diversi elementi: il luogo, il tempo di accadimento, una connotazione di contesto, una condizione soggettiva.

La configurazione del rischio generico aggravato si esteriorizza nel rischio stradale, ossia un’esposizione generalizzata ad un fattore di rischio – la presenza nella strada -, a carico di tutti i consociati, che presenta un quid pluris: la circostanza aggravante che implica un collegamento, più o meno diretto, all’attività lavorativa, rendendo individuabili i soggetti esposti al peggioramento quantitativo e qualitativo del fattore di rischio che, in quanto tale, diviene oggetto di tutela antinfortunistica. La componente stradale assume differenti ruoli: può essere il comune luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e, in tal caso, si potrebbe parlare anche di rischio specifico, si pensi ai lavoratori che prestano attività nei cantieri stradali ovvero coloro che conducono mezzi su strada; ovvero la percorrenza della strada costituisce un determinante imprescindibile dell’attività occupazionale nel suo quotidiano avvicendarsi; ancora, la condizione temporale si assomma a quella spaziale, esteriorizzando rischi mutevoli in differenti fasce orarie del giorno, a causa di eventi ambientali e climatici ovvero dell’azione umana.

Non è certamente ascrivibile alla tutela antinfortunistica il rischio prodotto da una condotta volontaria del lavoratore. Si parla, in tal caso, di rischio elettivo[iv], perché elettivamente determinato da un processo personale di maturazione volitiva del lavoratore nella genesi del rischio verificatosi, in grado di rompere il nesso causale con la prestazione lavorativa, talora contrario all’interesse aziendale ovvero alle direttive di sicurezza impartite dal datore. La configurazione del rischio elettivo e, dunque, non tutelato si articola nei seguenti presupposti:

  1. a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
  2. b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
  3. c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’infortunio in itinere: definizione e ambito di applicazione

Il rischio stradale connesso finalisticamente alla prestazione lavorativa è disciplinato ai sensi dell’art. 210, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124[v], nell’istituto dell’infortunio in itinere.

La locuzione latina in itinere rimanda ad un evento che si realizza durante uno spostamento fisico, temporalmente e spazialmente delimitato dal momento della partenza e da quello dell’arrivo, come accade nel fare un viaggio, nel percorrere un cammino. Così dispone la norma citata:

«Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. L’uso del velocipede […] deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.»

Procedendo attraverso una analisi per parole chiave, la tutela antinfortunistica identifica come evento di tutela:

  1. il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  2. il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
  3. il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L’interpretazione dell’aggettivo normale deve ricondursi all’abitualità del percorso effettuato, considerando che «il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa»[vi] .

L’evento tutelabile in termini antinfortunistici continua a sussistere anche nel caso di deviazioni o soste dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato, con una eccezione: l’impiego del velocipede[vii] si intende sempre necessitato e dunque, tutelato ai fini antinfortunistici. La ratio risiede nella promozione di mezzi di spostamento in grado di produrre esternalità ambientali positive, ovvero di non peggiorare l’impatto ambientale già in essere.

Si potrebbe, dunque, affermare che la peculiarità dell’infortunio in itinere risiede nella sospensione di fatto[viii] del nesso causale tra attività lavorativa ed infortunio, dato che l’evento infausto si realizza nel compimento di attività prodromiche[ix], preparatorie, necessarie alla prestazione lavorativa.

La scelta legislativa è fondata su una lettura costituzionalmente orientata di tutta la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, nel rendere concrete le misure di tutela e di prevenzione al verificarsi degli stati di bisogno, enucleati all’art. 38 della Costituzione, determinando così una estensione oggettiva degli eventi di rischio, nella consapevolezza dei più recenti e drammatici dati statistici[x] della problematica in esame. Infatti, gli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (al netto degli studenti), denunciati all’Inail entro il mese di dicembre 2025 sono stati 99.939, in aumento del:

  • 3,2% rispetto ai 96.835 del 2024,
  • 8,3% rispetto al 2023,
  • 13,5% sul 2022,
  • 26,6% sul 2021,
  • 62,6% sul 2020,
  • 1,5% rispetto al 2019.

L’incidenza di tale tipologia di denunce sul complesso degli infortuni (al netto degli studenti) è passata dal 17,6% del 2019 al 19,3% del 2025 (è stata del 18,9% nel 2024)[xi].

La tutela antinfortunistica nel settore scolastico

Un settore sociale e occupazionale silenziosamente colpito dalla piaga degli infortuni sul lavoro è quello scolastico, coinvolgendo personale occupato e studenti.

Focalizzando l’attenzione sulla casistica a carico degli studenti, l’Inail ha reso noto che le denunce[xii] di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate alla competente amministrazione, entro il mese di dicembre 2025, sono state 80.871, registrando un aumento del 3,8% rispetto alle 77.883 del 2024.

Sono stati inoltre registrati i seguenti dati[xiii]:

  1. sulla base di 81mila denunce di infortunio, 1.889 hanno riguardato studenti coinvolti nei percorsi “formazione scuola-lavoro”, in riduzione dell’8,2% rispetto al 2024.
  2. L’incidenza degli infortuni occorsi a studenti rappresenta il 13,5% del totale delle denunce registrate nel 2025.
  3. Il 42% interessa le studentesse (+4,2% l’incremento tra il 2024 e il 2025),
  4. il 58% gli studenti (+3,6%).
  5. Tre infortuni su quattro riguardano studenti under 15 anni, un quarto quelli dai 15 anni in poi.

In base ad un criterio di localizzazione geografica, la Lombardia è la regione che presenta più denunce (23% del totale nazionale; +5,9% sul 2024), seguita da Veneto (12%; +8,7%), Emilia Romagna (12%; +5,0%) e Piemonte (10%; +6,7%).

Il 95% delle denunce riguarda gli studenti delle scuole statali, il restante 5% gli studenti delle scuole non statali e private. Il 97% dei casi denunciati si registra in occasione delle attività scolastiche, il 3% in itinere.

I casi mortali denunciati all’Inail entro il mese di dicembre 2025 risultano essere otto contro i 13 del 2024[xiv].

Relativamente agli infortuni in itinere, le denunce sono state 2.181 a fronte delle 2.011 rilevate nel 2024 (+8,45%). L’incidenza delle denunce di infortuni in itinere sul totale delle denunce di infortuni occorsi agli studenti è passata dal 2,58% del 2024 al 2,70% del 2025. La distribuzione geografica delle denunce in esame nel 2025 evidenzia incrementi in Emilia Romagna (+57), in Piemonte (+39), in Toscana (+27), in Calabria (+26), in Liguria (+17), in Abruzzo (+11), in Umbria e in Puglia (+8), in Lombardia (+7), in Sicilia (+6), in Campania (+5), in Molise e Basilicata (+4), nella provincia autonoma di Trento (+2) e in Friuli Venezia Giulia (+1)[xv].

La tutela dell’infortunio in itinere nel settore scolastico

Sul piano generale della normativa antinfortunistica, ai sensi dell’art.18, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 è stata disposta l’obbligatorietà assicurativa ex art. 1, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 a tutela di degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e accademico 2023-2024, impegnati nello svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore[xvi].

Ne conseguono alcuni aspetti di fondamentale rilevanza riguardo alle sfere soggettive escluse dalla tutela in esame.

In primo luogo, le attività di insegnamento e apprendimento di cui all’art.18, comma 1, rientrano tra le attività protette previste dall’art.1 del D.P.R n. 1124/1965, rispetto alle quali si attiva una presunzione legale di pericolosità, non più circoscritta alle esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche[xvii].

Di conseguenza, la tutela assicurativa dei docenti, al pari degli altri lavoratori dipendenti assicurati all’Inail, opera per gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative[xviii], anche se non collegati con il rischio specifico delle attività per le quali sussiste l’obbligo, con il solo limite del rischio elettivo. Nella copertura assicurativa è incluso l’infortunio in itinere.

Per alunni e studenti è, invece, prevista la copertura INAIL per gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento[xix], della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica). Sono finalmente assicurati anche gli alunni della scuola dell’infanzia, finora esclusi dalla tutela.

L’assicurazione si estende all’attività di apprendimento, superando la precedente

limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, così come disciplinata dal D.P.R n. 1124/1965. Sono esclusi gli infortuni in itinere.

Con la normativa del 2023, dunque, sono assicurati anche gli alunni della scuola dell’infanzia, precedentemente esclusi dalla tutela dell’assicurazione, che viene estesa all’attività di apprendimento. Così, da un lato, è stata superata l’esclusività di tutela a favore delle sole di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro. Dall’altro lato, è stata confermata, a carico degli alunni e degli studenti la non operabilità della tutela Inail riferita agli infortuni in itinere[xx].

La normativa del 2023 è stata modificata dall’art. 2-ter del D.L. 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2025, n. 109, che ha reso strutturale l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento. Con la qualificazione strutturale, il legislatore ha voluto affermare che, dall’anno scolastico 2025-2026, tutte le attività di insegnamento, formazione e apprendimento rientrano stabilmente tra le attività protette previste dall’art.1 del D.P.R. n. 1124/1965, superando definitivamente la precedente delimitazione a favore delle esperienze di carattere pratico, scientifico e tecnico[xxi].

La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

Inoltre, la tutela in materia di sicurezza è stata estesa a tutti gli alunni e gli studenti dalla scuola dell’infanzia all’università, ricomprendendovi ogni attività di apprendimento, e non solo quelle aventi un taglio pratico-scientifico.

Con particolare riferimento all’infortunio in itinere, l’art.7, comma 1, del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159[xxii], convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha stabilito che le disposizione di cui all’art. 18 del D.L. n. 48/2023 si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o al domicilio dello studente[xxiii].

Nella recente Circolare n.1 del 9 gennaio 2026, l’Inail ha così interpretato la norma :«Sono, quindi, ricompresi nella tutela assicurativa Inail non solo gli infortuni in itinere occorsi agli studenti durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro[xxiv], ma anche quelli occorsi nel tragitto di andata e ritorno dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro».

L’assicurazione, pertanto, opera per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie

professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (per esempio viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento, i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi[xxv], con ciò esprimendo un importante passo di civiltà giuridica.

dott.ssa Lucia Firino


[i] L’Istat conduce ricerche e approfondimenti separati sul fenomeno del pendolarismo per gli occupati e gli studenti, sulla base dei dati censiti al 31.12.2021. Si rinvia a https://contact.istat.it/s/article/Le-matrici-di-pendolarismo?language=it, aggiornato al 9 gennaio 2026. Interessante la consultazione del Bollettino Denunce di infortunio e malattie professionali, periodo gennaio-dicembre 2025, a cura dell’INAIL e rinvenibile in casellario.inail.it/content/dam/casellario/documenti/2026/02/Bollettino%20gennaio%20dicembre%202025.pdf

[ii] art.2, comma 1, lettera r, del D. Lgs. 81/2008

[iii] art.2, comma 1, lettera s, del D. Lgs. 81/2008

[iv] Vedasi Cassazione Civile, Sez. 3, 13 marzo 2024, n. 6716 – Infortunio in itinere. Assicurazione, in https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=31619:cassazione-civile,-sez-3,-13-marzo-2024,-n-6716-infortunio initinereassicurazione&catid=16&Itemid=138

[v] Il D.P.R. 1124/1965 è il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come modificato dall’ art. 12 del D. Lgs. n. 38/2000

[vi] Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 28429 del 05.11.2024, che richiama le precedenti pronunce Cass. n. 17511/10 e 5701/04

[vii] art. 50 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada): i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. L’impiego del velocipede si intende sempre necessitato, e dunque meritevole di tutela antinfortunistica, dopo la riformulazione dell’art. 210, comma 5, del D.P.R. n. 1124/ 1965 a seguito della modifica ex art. 5, comma 5, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali».

[viii] E. Massi, La tutela Inail degli infortuni in itinere, in Diritto & Pratica del Lavoro, 2016, 12, 763 e ss.

[ix] Si rinvia alla lettura di S. Caponetti, L’infortunio in itinere e l’utilizzo del mezzo privato. Vecchie discipline e nuove esigenze in un quarto di secolo di applicazione, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, Fascicolo n. 2/2025

[x] L’analisi territoriale delle denunce di infortuni in itinere rilevate nel 2025 evidenzia incrementi in Emilia Romagna (+1.061), in Lombardia (+522), in Campania (+457), in Toscana (+401), in Veneto (+181), nella provincia autonoma di Bolzano (+165), in Sardegna (+150), in Piemonte (+124), in Sicilia (+100), nelle Marche (+44), in Calabria (+38), in Liguria (+33), in Puglia (+16), in Friuli Venezia Giulia (+15) e in Abruzzo (+7), in Bollettino Denunce di infortunio e malattie professionali, periodo gennaio-dicembre 2025, 5, a cura dell’INAIL e rinvenibile in casellario.inail.it/content/dam/casellario/documenti/2026/02/Bollettino%20gennaio%20dicembre%202025.pdf

L’analisi territoriale delle denunce di infortuni in itinere con esito mortale rilevate nel 2025 evidenzia incrementi in Sicilia (+14), in Veneto (+11), in Piemonte (+5), in Sardegna (+4), in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Basilicata (+3), in Liguria, Molise e Campania (+2) e nella provincia autonoma di Bolzano (+1), Bollettino Denunce di infortunio e malattie professionali, periodo gennaio-dicembre 2025, 7, a cura dell’INAIL e rinvenibile in casellario.inail.it/content/dam/casellario/documenti/2026/02/Bollettino%20gennaio%20dicembre%202025.pdf

[xi] Dati estratti da INAIL, Comunicato stampa Denunce di infortuni e malattie professionali, DENUNCE DI INFORTUNI IN ITINERE, pubblicato il 03 febbraio 2026, consultabile in https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/comunicati-stampa/comunicato-stampa.2026.02.Denunce-di-infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-Inail-di-dicembre.html

[xii] Denuncia d’infortunio – è la comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro per segnalare all’Inail l’infortunio, che sia prognosticato non guaribile entro 3 giorni, accaduto al dipendente prestatore d’opera, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la tutela assicurativa.

[xiii] L’INAIL osserva espressamente che «i dati sono provvisori e suscettibili di variazioni, in particolare per gli infortuni avvenuti nei percorsi “formazione scuola-lavoro”, oltre a quelli con esito mortale, in conseguenza della trattazione delle pratiche ai fini del riconoscimento». Purtroppo, però, la precisazione non fa venir meno la gravità di quanto esposto, dato che non si tratta di un fenomeno esclusivamente statistico, ma dai rilevanti connotati umani e individuali, nonché il prezzo sociale che deve essere attribuito ad ogni infortunio verificatosi.

[xiv] Dati estratti da INAIL, Comunicato stampa Denunce di infortuni e malattie professionali, DENUNCE DI INFORTUNI DEGLI STUDENTI, pubblicato il 03 febbraio 2026, consultabile in https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/comunicati-stampa/comunicato-stampa.2026.02.Denunce-di-infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-Inail-di-dicembre.html

[xv] Bollettino Denunce di infortunio e malattie professionali, periodo gennaio-dicembre 2025, 11, a cura dell’INAIL e rinvenibile in casellario.inail.it/content/dam/casellario/documenti/2026/02/Bollettino%20gennaio%20dicembre%202025.pdf

[xvi] Nel ricomporre il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro con il D.P.R. n. 1124/1965, l’art. 18, comma 2, del D.L. n. 48/2023 ha precisato che rientrano nell’area di tutela da ultimo predisposta:

  1. a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
  2. b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
  3. c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
  4. d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
  5. e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
  6. f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
  7. g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

[xvii] Art. 4, comma 1, n. 5, del D.P.R. n. 1124/1965 stabilisce che «Sono compresi nell’assicurazione […] gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche, e che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro».

[xviii] Circolare INAIL del 23 aprile 2003, n. 28: tra le attività protette rientra anche l’attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l’attività dell’insegnante di sostegno, come delineata dall’art. 13, commi 5 e 6 della Legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell’alunno affidato alle cure dell’insegnante di sostegno.

[xix] Si fa riferimento alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Articolo 1, commi 784, 785 e 786.

  1. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:
  2. a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
  3. b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
  4. c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
  5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
  6. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.

[xx] Nella Circolare dell’INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023 si legge «Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro».

[xxi] Si tenga presente che la normativa del 2023 si riferiva esclusivamente all’anno scolastico 2023-2024, poiché finalizzata alla sperimentazione dell’estensione di tutela di cui si discute.

[xxii] Il D.L. n. 159/2025 riguarda «Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro».

[xxiii] Trattandosi di una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo, il riconoscimento della tutela agli infortuni in questione si applica non solo agli eventi accaduti nell’anno scolastico 2025/2026 ma anche a quelli accaduti negli anni scolastici 2023/2024 (a partire dal quale è stata prevista la tutela di cui all’art.18) e 2024/2025 (a cui è stata estesa la medesima tutela per effetto del comma 4-bis dello stesso art.18).

[xxiv] Si richiamano le Circolari INAIL del 26 ottobre 2023, n. 45 e del 21 novembre 2016, n. 44.

[xxv] Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, articolo 1, comma 1-bis: «Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell’ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d’autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento».


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