IN POCHE PAROLE …

Rischio di responsabilità amministrativa per danno erariale e di omissione dei doveri d’ufficio in caso di insufficiente capacità di riscossione e di risposte generiche sulle misure correttive adottate.

Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Basilicata, delibera n. 63/2026/PRSE


In tema di recupero dell’evasione tributaria, l’insufficiente capacità di riscossione e le risposte generiche sulle misure correttive adottate comportano il rischio di responsabilità amministrativa per danno erariale e omissione dei doveri d’ufficio.

Lo ricorda ancora una volta la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Basilicata, con la delibera annotata (n. 63/2026/PRSE).

Il caso

In sede di esame del rendiconto 2024 di un Comune lucano, la Sezione ha rilevato una serie di criticità contabili e gestionali, tra cui l’alta percentuale di inesigibilità dei crediti e la scarsa efficienza dell’attività di recupero dell’evasione tributaria con particolare riferimento alla Tia/Tari, formulando le raccomandazioni del caso e disponendo la trasmissione della delibera ai vertici dell’ente per l’adozione delle misure correttive.

Nell’ambito della corrispondenza intercorsa con il giudice istruttore in ordine all’attività di accertamento, il Comune aveva rilevato che la bassa capacità di riscossione era da imputare a fattori esterni, e in particolare:

  • la mole di somme da riscuotere nel periodo post Covid e la crisi economica creata dalla pandemia;
  • la sospensione in passato delle disposizioni legislative anche per lunghi periodi, della riscossione coattiva da parte di Agenzia delle Entrate, con un impatto durevole e significativo sul funzionamento del sistema fiscale.

Per contro, la Sezione ha osservato che una siffatta risposta non può essere soddisfacente, in quanto priva di indicazioni sulle le misure organizzative in concreto adottate dal Comune e sulle effettive attività svolte nel corso del 2024 per il recupero dell’evasione tributaria.

Il collegio ha rammentato sul punto “l’indefettibile principio generale dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) e imparzialità nell’azione della Pa (art. 97 della Costituzione), entrambi espressione del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari”.

Stante l’indisponibilità ex lege dell’obbligazione tributaria, non può che desumersi l’irrinunciabilità della potestà impositiva da cui deriva la non prorogabilità del recupero delle somme dovute e l’evidente necessità che l’azione dell’ente sia volta a evitare la prescrizione del credito tributario.

Sottolineando questa esigenza, la Corte ha ricordato che il mancato avvio del programma di recupero dell’evasione tributaria si configura quale comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità per l’Ente, tant’è che la relativa violazione può ingenerare fattispecie di danno erariale.

Secondo i giudici appare chiaro “come la tenuta del bilancio sia suscettibile di subire una potenziale compromissione, considerato che la criticità rappresentata potrebbe determinare comunque una sensibile attenuazione della possibilità per l’ente di far fronte alle proprie obbligazioni per il venir meno di entrate proprie (ex multis, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, delibera n. 102/2020/PRSP).

Di qui l’inderogabile necessità di disinnescare una dinamica perversa ove la lentezza nella riscossione o l’esito di inesigibilità delle somme dovute ingeneri una convinzione diffusa che una dilazione o un’inerzia nel pagare le somme dovute all’erario sia “premiata” con esazioni assai tardive o addirittura con la non esazione”.

Conclusione

Passando dalle parole ai fatti, la Sezione si è riservata di verificare l’evoluzione della criticità in sede dei successivi controlli di legalità e regolarità ex art. 148 bis Tuel sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, senza escludere, in caso di persistente inerzia dell’ente, l’adozione dei conseguenti provvedimenti del caso.

dott. Michele Nico


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