IN POCHE PAROLE…
L’automatica preclusione alla partecipazione concorsuale per il dipendente pubblico licenziato per motivi disciplinari non vìola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, soprattutto quando il licenziamento è recente e il nuovo concorso riguarda il medesimo incarico già ricoperto dallo stesso dirigente.
Consiglio di Stato, sez. V, 21 maggio 2026, n. 4103, Est. M. Santini, Pres. P. G. Nicolo’ Lotti
Il caso
La vicenda è stata originata dall’esclusione di un dirigente di un Comune da una procedura concorsuale indetta dallo stesso Ente per la copertura di un posto dirigenziale nel Settore Sociale.
Il candidato era stato licenziato pochi mesi prima per motivi disciplinari e il bando aveva previsto, tra i requisiti generali di ammissione, l’assenza di precedenti licenziamenti disciplinari presso pubbliche amministrazioni.
L’esclusione è stata impugnata dal candidato davanti al Tar Liguria.
Il Giudice di prima istanza ha respinto il ricorso, ritenendo legittime sia la clausola del bando, sia l’applicazione delle disposizioni normative che impediscono l’accesso ai pubblici concorsi ai soggetti già licenziati disciplinarmente.
Il dirigente ha proposto appello al Consiglio di Stato, contestando, tra l’altro, la competenza degli organi che avevano predisposto la procedura, la legittimità del conferimento di funzioni dirigenziali al segretario comunale e, soprattutto, la compatibilità costituzionale dell’automatica esclusione dai concorsi pubblici in assenza di una valutazione concreta della gravità dell’illecito disciplinare.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del dirigente.
La decisione
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, sviluppando una motivazione articolata su più profili.
In primo luogo, è stata esclusa qualsiasi indebita interferenza della Conferenza dei Sindaci nella gestione della procedura.
Secondo il Collegio, l’organismo predetto si è limitato a formulare indirizzi generali sulla figura professionale da reclutare, mentre la concreta predisposizione del bando e la definizione dei requisiti di partecipazione sono rimaste nella sfera delle competenze gestionali dell’amministrazione comunale.
E’ stato, pertanto, rispettato, si legge nella motivazione della sentenza annotata, il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e attività amministrativa.
Parimenti infondata è stata ritenuta la censura relativa all’operato del segretario generale del Comune.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato come l’art. 97, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000 consenta l’attribuzione al segretario comunale di ulteriori funzioni, oltre quelle contemplate dalla norma medesima, previste da statuto, regolamenti o conferite dal sindaco.
Nel caso concreto, il regolamento comunale contemplava espressamente la possibilità di assegnare incarichi dirigenziali ad interim in presenza di vacanza del posto o di impedimento del titolare.
La nomina è stata, dunque, ritenuta pienamente conforme sia alla normativa di settore sia all’orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il nucleo centrale della decisione ha investito, tuttavia, la legittimità dell’esclusione dal concorso per effetto del precedente licenziamento disciplinare.
L’appellante ha invocato i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 329 del 2007, sostenendo che qualsiasi preclusione all’accesso al pubblico impiego dovrebbe essere preceduta da una valutazione in concreto dell’Amministrazione procedente circa la gravità del comportamento contestato.
Il Consiglio di Stato ha, peraltro, tracciato le differenze tra la fattispecie esaminata e quella oggetto della pronuncia della Consulta.
In quel precedente, infatti, lil Giudice delle leggi aveva censurato una preclusione automatica e potenzialmente perpetua all’accesso a qualsiasi pubblico impiego, senza alcuna verifica della concreta rilevanza dei fatti posti a fondamento della decadenza.
Nel caso in esame, invece, il Collegio ha sottolineato due specifici elementi decisivi.
Anzitutto, il licenziamento disciplinare era stato adottato in epoca molto recente rispetto alla procedura concorsuale.
L’effetto escludente non ha operato, quindi, a distanza di anni, né ha assunto carattere permanente o definitivo.
In secondo luogo, nel caso di specie non si è trattato dell’accesso a un diverso rapporto di impiego presso altra amministrazione, bensì della partecipazione a un concorso bandito dallo stesso ente e riferito sostanzialmente al medesimo incarico dirigenziale già ricoperto dal candidato prima del licenziamento.
Secondo il Consiglio di Stato, proprio l’assenza di questi due presupposti – la distanza temporale e l’alterità del posto – ha impedito di estendere alla fattispecie in esame i principi elaborati dalla Corte costituzionale.
Da ciò è scaturita la piena legittimità dell’applicazione delle disposizioni che escludono dai concorsi pubblici i soggetti licenziati per motivi disciplinari.
E’ stata, inoltre, respinta la doglianza relativa alla presunta natura ritorsiva del bando, fondata sulla disciplina del whistleblowing di cui al d.lgs. n. 24 del 2023.
Il Collegio ha osservato che l’esclusione non è derivata da una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma dall’applicazione di specifiche disposizioni normative e regolamentari.
Eventuali contestazioni circa la supposta azione ritorsiva dell’Ente appartengono, tra l’altro, alla giurisdizione del giudice ordinario e possono essere valutate nell’ambito del relativo giudizio.
Da ultimo, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse tutte le censure riguardanti lo svolgimento della procedura concorsuale, la composizione della commissione e la posizione del candidato vincitore.
Ciò in quanto, una volta accertata la legittimità dell’esclusione, all’appellante non è riconosciuto alcun interesse concreto a contestare le successive fasi della selezione.
Conclusioni
La sentenza in commento si segnala per aver evidenziato un’importante precisazione in tema di accesso al pubblico impiego dopo un licenziamento disciplinare.
Pur senza negare la necessità di verifiche di proporzionalità nei casi in cui la preclusione assuma carattere generalizzato e permanente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale esigenza venga meno quando il licenziamento è recente e il concorso riguarda sostanzialmente il medesimo incarico presso la stessa amministrazione che ha adottato il provvedimento espulsivo.
La decisione si colloca nel solco di un orientamento volto a valorizzare le esigenze di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, attribuendo piena efficacia alle disposizioni che subordinano l’accesso ai pubblici uffici al possesso di requisiti di affidabilità professionale e disciplinare.
Sul piano dei precedenti, la sentenza ha sottolineato le differenze della fattispecie esaminata rispetto ai principi affermati nella pronuncia della Corte costituzionale n. 329 del 2007, ritenendo quest’ultima non applicabile proprio per la diversità di condizioni e circostanze concrete.
Il Consiglio di Stato ha, infine, opportunamente richiamato gli orientamenti che riconoscono la legittimità dell’attribuzione di funzioni gestionali al segretario comunale in presenza di specifiche previsioni statutarie o regolamentari e di esigenze organizzative dell’ente locale.
dott. Antonello Accadia
